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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1164

Regolamento (UE) 2026/1164 del Consiglio, del 22 maggio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

Normativa europea32026R1164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran, modificando il regolamento (UE) 2023/1529. La novità principale è l’estensione dei criteri di inserimento in elenco alle persone e agli enti responsabili di atti o politiche iraniani che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, oltre al sostegno già sanzionato alla guerra della Russia contro l’Ucraina e ai gruppi armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Viene inoltre aggiornato il titolo del regolamento per riflettere il nuovo perimetro delle misure. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1529 estendendo i criteri di inserimento in elenco e aggiornando il titolo delle misure restrittive contro l’Iran per il sostegno militare alla Russia e ad attori armati in Medio Oriente e Mar Rosso.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le misure restrittive dell’UE nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi collegati all’Iran, in particolare quelli coinvolti nel sostegno militare all’aggressione russa contro l’Ucraina, nel trasferimento di aeromobili senza equipaggio, missili o tecnologie connesse a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, nonché i soggetti responsabili di atti o politiche iraniani che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente o che li sostengono, li attuano o ne traggono vantaggio. Le misure sono applicate nel quadro delle decisioni PESC richiamate e della modifica del regolamento (UE) 2023/1529.

Modifica del regolamento (UE) 2023/1529 sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran

Il regolamento del Consiglio 2026/1164 interviene sul regolamento (UE) 2023/1529, adottato nell’ambito della risposta dell’Unione al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e al supporto iraniano a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Alla luce della gravità della situazione e degli atti iraniani che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, il Consiglio amplia il perimetro delle misure restrittive e aggiorna il titolo dell’atto di base.

Contesto e finalità

Il preambolo richiama la decisione PESC 2026/1157, adottata il 22 maggio 2026, che modifica la decisione PESC 2023/1532 e introduce ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il regolamento di esecuzione in ambito TFUE serve a dare attuazione sul piano del diritto dell’Unione alle corrispondenti misure della PESC, in particolare mediante l’aggiornamento dei criteri per il congelamento dei beni e per l’inserimento in elenco.

Modifica del titolo del regolamento di base

Il titolo del regolamento (UE) 2023/1529 viene sostituito per riflettere in modo più ampio l’oggetto delle misure restrittive. Il nuovo titolo menziona, oltre al sostegno militare alla Russia e alle attività nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, anche gli atti dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente.

Nuovi e ampliati criteri di inserimento in elenco

L’articolo 1 del regolamento 2026/1164 modifica l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento base in tre punti principali:

  • alla lettera b), punto iii), rientrano anche le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  • viene introdotta la lettera b bis), che copre i soggetti responsabili di atti o politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, nonché coloro che sostengono tali atti o politiche, li mettono in pratica o ne traggono vantaggio;
  • la lettera c) viene riformulata per estendere il novero dei soggetti associati anche alle persone, entità e organismi di cui alle lettere a), b) e b bis).

Portata pratica delle misure

Il provvedimento rafforza il regime di congelamento dei beni e di restrizione mirata attraverso criteri più ampi di designazione. Per gli operatori economici, il dato rilevante è l’estensione del rischio sanzionatorio a soggetti coinvolti non solo nel sostegno militare o nei trasferimenti di armamenti e tecnologie connesse, ma anche in condotte iraniane che incidono sulla sicurezza della navigazione nella regione del Medio Oriente.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica del titolo del regolamento (UE) 2023/1529

Il titolo è sostituito per includere espressamente le misure restrittive in considerazione degli atti dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, oltre al sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e ai gruppi e entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

Estensione dei criteri di inserimento in elenco

All’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono incluse anche le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Nuova categoria di soggetti sanzionabili per la libertà di navigazione

È inserita la nuova lettera b bis) all’articolo 3, paragrafo 1, che consente l’inserimento in elenco di soggetti responsabili di atti o politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, ovvero che sostengono tali atti o politiche, li mettono in pratica o ne traggono vantaggio.

Collegamento soggettivo con i soggetti già elencati

La lettera c) dell’articolo 3, paragrafo 1, è sostituita per prevedere l’associazione anche con le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui alle nuove lettere a), b) e b bis).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalilibertà di navigazionerapporti esterni

Testo integrale

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