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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1751

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1751 della Commissione del 21 ottobre 2019 recante iscrizione della denominazione Havarti (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Normativa europea32019R1751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione di "Havarti" come IGP sulla base della reputazione legata all’origine geografica danese, dopo aver esaminato e respinto le principali opposizioni presentate nel corso della procedura. La Commissione ritiene che il nome non sia divenuto generico nell’Unione e che i motivi di opposizione relativi a notorietà di marchi, genericità e uso in paesi terzi non impediscano la registrazione. È però riconosciuta una tutela transitoria per gli operatori tedeschi e spagnoli già presenti sul mercato prima della domanda del 5 ottobre 2010. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 12 maggio 2020.

Registrazione della denominazione "Havarti" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP, con periodo transitorio per alcuni operatori in Germania e Spagna.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti agricoli e alimentari, in particolare al formaggio classificato come classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La registrazione riguarda la denominazione "Havarti"; resta ferma la tutela dei marchi anteriori registrati, domandati o acquisiti in buona fede nell’UE prima della domanda danese, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. È previsto un regime transitorio limitato per operatori stabiliti in Germania e Spagna che avevano già commercializzato il formaggio con tale denominazione prima del 5 ottobre 2010.

Registrazione della denominazione "Havarti" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1751 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione "Havarti" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, quale indicazione geografica protetta. La decisione è adottata nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura di opposizione e consultazione con gli interessati.

Contesto procedurale e motivazione

La domanda di registrazione era stata presentata dalla Danimarca il 5 ottobre 2010 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Diverse opposizioni sono state presentate da Stati membri e da soggetti di paesi terzi; alcune sono state ritenute ricevibili, mentre altre notifiche non hanno soddisfatto i requisiti delle opposizioni motivate. La Commissione ha invitato le parti a consultazioni, prorogate di tre mesi su richiesta danese, ma non essendo stato raggiunto un accordo ha proceduto alla decisione finale sulla registrazione.

Base giuridica della registrazione

La Commissione fonda la registrazione sull’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, ritenendo che il formaggio "Havarti" sia riconducibile a una reputazione attribuibile alla sua origine geografica. Nei considerando si richiama la documentazione fornita dalla Danimarca, comprendente pubblicazioni specializzate, riferimenti storici, riconoscimenti e premi, nonché elementi relativi a un metodo di produzione specifico e a tecniche tradizionali. Viene altresì rilevato che la reputazione è stata consolidata da oltre 100 anni di iniziative legislative e attività di qualità.

Valutazione delle opposizioni: non genericità della denominazione

Un profilo centrale è quello della presunta genericità della denominazione. La Commissione respinge l’argomento secondo cui "Havarti" sarebbe generico per effetto della sua presenza nel Codex alimentarius, nell’allegato B della convenzione di Stresa o per la presenza di una specifica linea tariffaria. Tali elementi non sono ritenuti sufficienti a dimostrare la genericità nell’Unione, che deve essere valutata con riferimento alla percezione dei consumatori nel territorio dell’UE.

La Commissione osserva inoltre che:

  • in Danimarca il prodotto è ampiamente riconosciuto e associato al paese;
  • al di fuori della Danimarca la conoscenza del prodotto è molto limitata;
  • lo studio spagnolo richiamato dagli opponenti non dimostra in modo definitivo il carattere generico della denominazione;
  • il semplice fatto che alcuni consumatori non conoscano l’origine danese non equivale a riconoscere la genericità del nome.

Marchi, rischio di inganno e uso del nome da parte di terzi

Gli opponenti avevano sostenuto che la registrazione potesse creare confusione con marchi esistenti o indurre in errore il consumatore. La Commissione ritiene tuttavia che non sia stata dimostrata né la reputazione o notorietà del marchio invocato, né il concreto meccanismo di induzione in errore del consumatore.

Quanto ai marchi anteriori, il regolamento precisa che non sono toccati i marchi per i quali la domanda sia stata depositata, o che siano stati registrati o acquisiti con l’uso in buona fede nel territorio dell’Unione, prima della domanda danese, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Esistenza di produzioni in Spagna e Germania e periodo transitorio

La Commissione prende atto che in Spagna e Germania esistevano produzioni di formaggio denominato "Havarti". Poiché tali produzioni erano state avviate prima della domanda danese, e al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e l’adeguamento del mercato, viene riconosciuto un periodo transitorio di 5 anni dalla data di applicazione del regolamento per gli operatori stabiliti in questi due Stati membri che avevano già iniziato la commercializzazione prima del 5 ottobre 2010.

Nei considerando si sottolinea che:

  • in Spagna la produzione con tale denominazione era iniziata nel 2010 e aveva raggiunto 5 100 tonnellate nel 2014;
  • in Germania risultano dati di produzione almeno per il 2012 e si afferma un utilizzo del nome da oltre 20 anni;
  • il periodo transitorio è ritenuto adeguato per consentire l’adattamento delle imprese coinvolte.

Irrilevanza delle attività e delle norme fuori dall’Unione

La Commissione precisa che il regolamento (UE) n. 1151/2012 non si applica ai paesi terzi e che, quindi, la registrazione dell’IGP nell’Unione non incide sull’uso del nome "Havarti" nei mercati extra-UE. Analogamente, la produzione, la commercializzazione e la percezione del termine al di fuori dell’Unione non sono considerate pertinenti ai fini della decisione, anche se in quei paesi esistono norme specifiche sull’uso della denominazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 maggio 2020. La Commissione dichiara infine che il testo è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Havarti"

L’articolo 1 registra la denominazione "Havarti" come indicazione geografica protetta. Il prodotto rientra nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Periodo transitorio per Germania e Spagna

L’articolo 2 consente, per 5 anni dalla data di applicazione del regolamento, l’uso della denominazione "Havarti" agli operatori stabiliti in Germania e in Spagna che abbiano iniziato la commercializzazione di un formaggio con tale denominazione prima del 5 ottobre 2010.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 maggio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione della registrazione e superamento delle opposizioni

Nei considerando la Commissione afferma che la domanda danese del 5 ottobre 2010 è stata pubblicata e che le opposizioni ricevibili di Germania, Spagna e altri soggetti sono state esaminate senza raggiungere un accordo in consultazione. La Commissione conclude che la denominazione è registrabile in quanto legata alla reputazione del prodotto e all’origine geografica danese ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Esclusione della genericità e rapporti con i marchi

La Commissione respinge l’argomento secondo cui "Havarti" sarebbe divenuto generico: Codex alimentarius, convenzione di Stresa e codici tariffari non sono ritenuti decisivi, e la valutazione va fatta sul territorio dell’Unione e sulla percezione dei consumatori. Viene inoltre precisato che i marchi anteriori domandati, registrati o acquisiti in buona fede nell’UE non sono pregiudicati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Rilevanza limitata dei paesi terzi

La Commissione osserva che il regolamento (UE) n. 1151/2012 non si applica ai paesi terzi e che la registrazione nell’UE non incide sull’uso del nome "Havarti" nei loro mercati. Le prove relative alla produzione e alla percezione del termine fuori dall’Unione sono quindi considerate non pertinenti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichetutela dei prodotti alimentariproprietà intellettualemercato interno

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