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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1793

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento consolida in un unico atto la disciplina unionale relativa al rafforzamento temporaneo dei controlli ufficiali e alle misure di emergenza per determinate merci provenienti da paesi terzi. Stabilisce elenchi di prodotti e paesi di origine, frequenze dei controlli, obblighi di campionamento e analisi, nonché il modello di certificato ufficiale da accompagnare alle partite soggette a condizioni speciali. Sostituisce e abroga i precedenti regolamenti settoriali, assicurando un quadro omogeneo e direttamente applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione che unifica e disciplina controlli ufficiali rafforzati e misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinate merci alimentari e mangimistiche provenienti da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di alimenti e mangimi, in particolare di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi e destinate all’immissione sul mercato dell’Unione. Riguarda sia le merci soggette a controlli ufficiali temporaneamente intensificati (allegato I) sia quelle soggette a condizioni speciali di ingresso per rischi specifici di contaminazione o non conformità (allegato II), inclusi alcuni alimenti composti con contenuto superiore al 20% dei prodotti elencati. Non si applica, salvo superamento del peso lordo di 30 kg, a campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli da esposizione, bagagli personali dei passeggeri, invii non commerciali a persone fisiche e partite per scopi scientifici; non si applica inoltre alle merci a bordo di mezzi di trasporto internazionali non scaricate e destinate al consumo di equipaggio e passeggeri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793: controlli rafforzati e misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinate merci da paesi terzi

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento (CE) n. 178/2002, con l’obiettivo di riunire in un atto unico la disciplina relativa ai controlli ufficiali rafforzati e alle misure di emergenza per specifici alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. Il legislatore evidenzia che alcune merci presentano rischi noti o emergenti per la salute pubblica, tali da richiedere controlli aggiuntivi ai posti di controllo frontalieri e condizioni speciali di ingresso nell’Unione.

Finalità e struttura del sistema

Il regolamento consolida e sostituisce la precedente disciplina frammentata contenuta nei regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660. La logica è quella di integrare in un unico strumento:

  • l’elenco delle merci soggette a controlli ufficiali temporaneamente aumentati (allegato I);
  • l’elenco delle merci soggette a condizioni speciali di ingresso per specifici rischi sanitari (allegato II);
  • la frequenza dei controlli di identità e fisici;
  • le regole di campionamento e analisi;
  • il modello di certificato ufficiale da accompagnare alle partite dell’allegato II.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento riguarda le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi e destinate all’immissione sul mercato dell’Unione. Le partite dell’allegato I sono soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali; quelle dell’allegato II sono soggette a condizioni speciali di ingresso a causa di rischi di micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo, diossine e contaminazione microbiologica.

Sono espressamente escluse, salvo che il peso lordo superi 30 kg:

  • campioni commerciali, campioni di laboratorio e articoli di esposizione per mostre non destinati all’immissione sul mercato;
  • partite contenute nel bagaglio personale dei passeggeri destinate al consumo o uso personale;
  • partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione sul mercato;
  • partite destinate a scopi scientifici.

Non si applica inoltre alle merci a bordo di mezzi di trasporto internazionali non scaricate e destinate al consumo di equipaggio e passeggeri.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia alla definizione di "partita" del regolamento (UE) 2017/625 e di "immissione sul mercato" del regolamento (CE) n. 178/2002. Per le partite soggette a controlli sulle micotossine, sulle aflatossine e sui residui di antiparassitari, la nozione di partita viene adattata alle definizioni tecniche contenute negli strumenti richiamati in materia di campionamento e analisi.

Controlli ufficiali e campionamento

L’articolo 3 è centrale perché disciplina le modalità di campionamento e analisi che le autorità competenti devono applicare ai posti di controllo frontalieri, ai punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e, in taluni casi, nei paesi terzi. Le regole sono differenziate per rischio:

  • per micotossine e aflatossine si applicano il regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti e il regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi;
  • per i residui di antiparassitari si applica la direttiva 2002/63/CE;
  • per la gomma di guar a rischio PCP e diossine, il campionamento per PCP segue la direttiva 2002/63/CE e le analisi per diossine nei mangimi il regolamento (CE) n. 152/2009;
  • per la Salmonella si applicano le procedure dell’allegato III;
  • per altri rischi richiamati nelle note degli allegati I e II si applicano i metodi indicati in tali note.

Immissione in libera pratica

L’articolo 4 subordina l’immissione in libera pratica delle partite elencate negli allegati I e II alla presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, che attesti la conformità alle norme applicabili.

Allegato I: controlli ufficiali temporaneamente rafforzati

L’articolo 5 stabilisce che le partite elencate nell’allegato I siano sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo. L’identificazione avviene tramite i codici NC e TARIC. L’articolo 6 precisa che i controlli di identità e fisici, comprensivi di campionamento e analisi di laboratorio, devono essere eseguiti con la frequenza indicata per ciascuna voce dell’allegato I, con applicazione generale a tutti i prodotti compresi nella voce.

L’allegato I elenca numerosi prodotti e paesi di origine, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • arachidi da Bolivia, Madagascar, Senegal, Stati Uniti e altri paesi, per il rischio aflatossine;
  • pepe nero dal Brasile, per Salmonella;
  • bacche di goji dalla Cina, per residui di antiparassitari;
  • tè dalla Cina, peperoni, fagioli, semi di sesamo, nocciole, olio di palma, gumbo, rape, albicocche secche, uve secche, foglie di coriandolo, basilico, menta, prezzemolo, pitahaya e altri prodotti, per i rischi specifici indicati in allegato.

Allegato II: condizioni speciali di ingresso

L’articolo 7 stabilisce che le partite elencate nell’allegato II possono entrare nell’Unione solo alle condizioni della sezione 3. L’identificazione avviene tramite codici NC e TARIC; le partite sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo.

L’articolo 8 regola la frequenza dei controlli di identità e fisici, comprese le analisi. Il paragrafo 3 disciplina gli alimenti composti dell’allegato II, tabella 2: se contengono un solo prodotto rilevante, si applica la frequenza generale prevista per quel prodotto nella tabella 1; se contengono più prodotti rilevanti, si applica la frequenza generale massima tra quelle previste.

L’allegato II copre, tra gli altri:

  • arachidi, nocciole, noci del Brasile, pistacchi, fichi secchi e spezie da vari paesi per aflatossine;
  • gomma di guar dall’India per PCP e diossine;
  • prodotti da Turchia, Vietnam, India e altri paesi per residui di antiparassitari;
  • alcuni prodotti per Salmonella, tra cui semi di sesamo e foglie di betel;
  • alimenti composti contenenti oltre il 20% di uno o più prodotti elencati, limitatamente ai codici NC indicati.

Obblighi di identificazione, analisi nel paese terzo e certificazione

L’articolo 9 impone un codice di identificazione per ogni partita e per ciascun sacco o imballaggio, con una deroga per le partite a rischio micotossine in cui il codice può essere riportato solo sull’imballaggio esterno che racchiude piccoli imballaggi.

L’articolo 10 richiede che le partite dell’allegato II siano accompagnate dai risultati dei campionamenti e delle analisi svolti dalle autorità competenti del paese terzo di origine o di spedizione. I risultati devono attestare:

  • la conformità ai limiti di micotossine e aflatossine previsti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 e dalla direttiva 2002/32/CE;
  • la conformità ai limiti di residui di antiparassitari del regolamento (CE) n. 396/2005;
  • per la gomma di guar, un contenuto di PCP non superiore a 0,01 mg/kg;
  • per il rischio microbiologico, l’assenza di Salmonella in 25 g.

Per il PCP è richiesta una relazione di analisi conforme all’allegato II, redatta da un laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025, con indicazione di risultati, incertezza di misura, LOD e LOQ e con estrazione mediante solvente acidificato e metodo QuEChERS modificato o metodo equivalente affidabile.

L’articolo 11 introduce il certificato ufficiale unico, conforme al modello dell’allegato IV, che deve accompagnare ogni partita dell’allegato II. Il certificato:

  • è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione;
  • riporta il codice di identificazione della partita;
  • è emesso prima che la partita esca dal controllo dell’autorità competente;
  • ha validità massima di quattro mesi dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data dei risultati di laboratorio.

Se non è presentato tramite IMSOC, deve anche rispettare l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628; i certificati sostitutivi sono ammessi solo alle condizioni dell’articolo 5 di tale regolamento.

Modello di certificato e IMSOC

L’allegato IV contiene un modello dettagliato di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione, con informazioni su speditore, importatore, origine, destinazione, trasporto, identificazione della partita, rapporti di laboratorio e dichiarazioni sanitarie. Il modello è predisposto sia per uso cartaceo sia per uso elettronico nel sistema IMSOC. Le note chiariscono la compilazione delle varie caselle, l’uso dei codici ISO, la possibilità di barratura delle voci non pertinenti e la necessità di sigillo elettronico nei certificati elettronici.

Aggiornamento periodico e riesame dei rischi

L’articolo 12 impone alla Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi degli allegati I e II, sulla base delle nuove informazioni sui rischi e sulle non conformità. Il considerando indica che tali aggiornamenti possono derivare da RASFF, dati di controllo degli Stati membri, informazioni dei paesi terzi e attività di verifica della Commissione e dell’EFSA.

Abrogazioni, rinvii e regime transitorio

L’articolo 13 abroga dal 14 dicembre 2019 i regolamenti precedenti in materia di controlli rafforzati e misure di emergenza. Prevede inoltre il riadattamento dei riferimenti normativi: i vecchi "punti di entrata designati" diventano "posti di controllo frontalieri" e il vecchio DCE è sostituito dal DSCE.

L’articolo 14 contiene disposizioni transitorie importanti per gli operatori:

  • gli obblighi di presentazione delle relazioni continuano ad applicarsi fino al 31 gennaio 2020, con riferimento al periodo fino al 31 dicembre 2019;
  • tali obblighi si considerano assolti se i documenti comuni di entrata sono stati registrati in TRACES;
  • le partite dell’allegato II accompagnate da certificati rilasciati prima del 14 febbraio 2020 secondo i vecchi regolamenti possono entrare nell’Unione fino al 13 giugno 2020.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione a decorrere dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 distingue tra: (i) merci dell’allegato I soggette a controlli ufficiali temporaneamente aumentati ai posti di controllo frontalieri; (ii) merci dell’allegato II soggette a condizioni speciali di ingresso per rischi da micotossine, aflatossine, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo, diossine e contaminazione microbiologica; (iii) frequenza dei controlli; (iv) regole di campionamento e analisi; (v) certificato ufficiale e certificati sostitutivi. Il regolamento si applica alle partite destinate all’immissione sul mercato dell’Unione. Restano escluse, salvo superamento di 30 kg di peso lordo, alcune partite non commerciali o a uso personale/scientifico e i prodotti a bordo di mezzi di trasporto internazionali non scaricati.

Definizioni operative

L’articolo 2 richiama le definizioni di "partita" del regolamento (UE) 2017/625 e di "immissione sul mercato" del regolamento (CE) n. 178/2002. Per le regole su micotossine e antiparassitari, il concetto di partita è adattato alle definizioni dei regolamenti di campionamento e analisi richiamati (regolamento (CE) n. 401/2006, regolamento (CE) n. 152/2009 e direttiva 2002/63/CE).

Campionamento e analisi

L’articolo 3 stabilisce le metodologie da utilizzare nei controlli fisici e per la produzione dei risultati analitici che accompagnano le partite. Per micotossine/aflatossine si applicano i regolamenti (CE) n. 401/2006 e n. 152/2009; per i residui di antiparassitari la direttiva 2002/63/CE; per la gomma di guar, il campionamento per PCP secondo la direttiva 2002/63/CE e le analisi per diossine secondo il regolamento (CE) n. 152/2009; per la Salmonella si applicano le procedure dell’allegato III. I metodi indicati nelle note degli allegati I e II valgono per i rischi diversi da quelli espressamente elencati.

Immissione in libera pratica

L’articolo 4 subordina l’immissione in libera pratica delle partite degli allegati I e II alla presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) correttamente compilato, attestante la conformità alle norme applicabili.

Controlli ufficiali rafforzati (allegato I)

L’articolo 5 prevede che le partite elencate nell’allegato I siano sottoposte temporaneamente a controlli ufficiali rafforzati ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo. L’articolo 6 dispone che tali controlli di identità e fisici, comprensivi di campionamento e analisi, siano eseguiti con la frequenza indicata per ciascuna voce dell’allegato I, frequenza che si applica come livello generale a tutti i prodotti compresi in quella voce.

Condizioni speciali di ingresso (allegato II)

L’articolo 7 stabilisce che le partite elencate nell’allegato II possono entrare nell’Unione solo alle condizioni della sezione 3 e sono identificate in base ai codici NC e TARIC dell’allegato. Le partite sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo. L’articolo 8 fissa la frequenza dei controlli di identità e fisici e disciplina i prodotti composti: per gli alimenti composti dell’allegato II, tabella 2, la frequenza segue quella generale dell’allegato II, tabella 1, per il prodotto rilevante o la frequenza massima applicabile se sono presenti più prodotti della stessa classe di rischio.

Identificazione delle partite e codici

L’articolo 9 impone che ciascuna partita dell’allegato II sia contrassegnata da un codice di identificazione, riportato su ogni sacco o imballaggio; per partite con più piccoli imballaggi soggette a rischio micotossine, il codice può figurare solo sull’imballaggio esterno che li contiene.

Risultati dei controlli nel paese terzo

L’articolo 10 richiede che le partite dell’allegato II siano accompagnate dai risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati dall’autorità competente del paese di origine o, se diverso, del paese di spedizione. I risultati devono attestare, a seconda del rischio, la conformità ai limiti massimi di micotossine, residui di antiparassitari, il contenuto di PCP non superiore a 0,01 mg/kg e, per il rischio microbiologico, l’assenza di Salmonella in 25 g. Per il PCP è richiesta anche una relazione di analisi conforme ai requisiti dell’allegato II; tutte le analisi devono essere eseguite da laboratori accreditati ISO/IEC 17025.

Certificato ufficiale e certificati di sostituzione

L’articolo 11 impone per le partite dell’allegato II un certificato ufficiale conforme al modello dell’allegato IV. Il certificato è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione, deve recare il codice di identificazione della partita, essere emesso prima che la partita esca dal controllo dell’autorità di rilascio e ha validità massima di quattro mesi dalla data di rilascio e comunque non oltre sei mesi dalla data dei risultati analitici. Se non presentato via IMSOC, deve rispettare anche le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628; i certificati sostitutivi possono essere rilasciati solo secondo l’articolo 5 di tale regolamento.

Aggiornamento periodico degli allegati

L’articolo 12 impone alla Commissione un riesame periodico, almeno semestrale, degli elenchi degli allegati I e II, per tener conto delle nuove informazioni su rischi e non conformità.

Abrogazioni e regime transitorio

L’articolo 13 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660. Prevede inoltre il rinvio al presente regolamento per i riferimenti normativi e l’equiparazione terminologica tra vecchi punti di entrata designati e posti di controllo frontalieri, nonché tra DCE e DSCE. L’articolo 14 disciplina la transizione: gli obblighi di relazione restano applicabili fino al 31 gennaio 2020 per il periodo di riferimento fino al 31 dicembre 2019; le partite dell’allegato II con certificati rilasciati prima del 14 febbraio 2020 secondo i vecchi regolamenti possono entrare nell’Unione fino al 13 giugno 2020.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 15 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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