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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10115/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, già appartenente al Corpo forestale dello Stato con qualifica di assistente capo e transitato nel Corpo forestale della Regione Siciliana, ha chiesto l'inquadramento nel superiore livello C, posizione economica C5, o in subordine C1, sostenendo che non dovessero applicarsi le tabelle di equiparazione del d.P.R.S. 20 aprile 2007 e che il corretto inquadramento dovesse essere determinato sulla base della disciplina regionale previgente e della corrispondenza tra profili professionali. Dopo un primo accoglimento parziale in Tribunale, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda ritenendo non dimostrata dal lavoratore la corrispondenza tra le qualifiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione del giudicato e del principio di non contestazione, la violazione delle norme sull'inquadramento nel passaggio tra corpi/ruoli, la violazione di parametri costituzionali e dell'allegato sui criteri di individuazione dei profili professionali, nonché l'omessa pronuncia sulle domande subordinate. Il nucleo del ricorso è che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare essa stessa la comparazione tra la qualifica di provenienza e quella di destinazione secondo la disciplina indicata dalla precedente ordinanza di cassazione, senza addossare al lavoratore l'onere di provare la comparabilità delle mansioni o dei profili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo perché la Corte d'appello non si è attenuta ai principi fissati nell'ordinanza rescindente e ha erroneamente posto a carico del lavoratore l'onere di compiere o dimostrare la comparazione tra qualifiche; il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà procedere alla comparazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta nel primo motivo in relazione al preteso giudicato interno

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla contestazione dei fatti e alle difese della parte resistente

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non opera su questioni di qualificazione giuridica, ma solo sui fatti storici allegati e non contestati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omessa pronuncia sulle domande subordinate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi di diritto e alle statuizioni contenute nell'ordinanza di cassazione

  • d.lgs. n. 201 del 1995, art. 3

    richiamato come norma sostanziale rilevante per l'inquadramento del personale

  • L.R. Sicilia n. 24 del 1972, art. 3

    richiamata nel secondo motivo come disposizione applicabile al quadro normativo regionale

  • L.R. Sicilia n. 10 del 2000, art. 5

    indicato come criterio per l'inquadramento e per la comparazione dei profili professionali

  • decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001

    utilizzati come criteri per individuare i profili professionali e la corrispondenza tra qualifiche

  • L.R. Sicilia n. 16 del 1996, artt. 65 e 77

    la Corte d'appello li ha ritenuti non decisivi per l'inquadramento, poiché l'art. 65 contiene attribuzioni generiche e l'art. 77 riguarda una equiparazione ai soli fini dell'indennità mensile pensionabile

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato l'inquadramento va compiuto in astratto, senza rilievo delle mansioni di fatto difformi

  • artt. 30 e 31 d.lgs. n. 165 del 2001

    nelle ipotesi di mobilità il nuovo ente deve procedere all'inquadramento secondo la posizione di provenienza e la corrispondente posizione di destinazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può sostituire ad essi una diversa impostazione dell'onere di allegazione e prova.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, e in particolare nei procedimenti di mobilità tra amministrazioni o comparti diversi, l'inquadramento deve essere effettuato in astratto mediante comparazione tra le qualifiche o i profili professionali previsti dall'ordinamento di provenienza e da quello di destinazione, non sulla base di sole mansioni di fatto.
  • Quando la Corte di cassazione demanda al giudice di rinvio di operare una comparazione tra profili professionali secondo criteri normativi determinati, tale comparazione deve essere compiuta dal giudice e non può essere rimessa integralmente alla parte che chiede l'inquadramento.
  • Il principio di non contestazione non si estende a questioni di qualificazione giuridica o di corrispondenza tra profili, ma riguarda i fatti storici specificamente allegati e non contestati.
  • Per eccepire un giudicato interno o una preclusione derivante da mancata impugnazione occorre trascrivere e localizzare in modo puntuale gli atti processuali dai quali la preclusione risulterebbe.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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