Sentenza del 13/03/2015 n. 5057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di due avvisi di liquidazione relativi a INVIM e imposta di registro, calcolati sulla base dei maggiori valori accertati per la compravendita di un immobile. L'ente ecclesiastico sosteneva che gli avvisi fossero nulli perché notificati in violazione dell'art. 1 della Convenzione del 6 settembre 1932 tra Italia e Stato della Città del Vaticano, chiedendone l'annullamento e il rimborso dell'INVIM già versata. L'Amministrazione finanziaria ha contestato la decisione d'appello che aveva escluso la sanatoria della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che la nullità della notificazione, quando non si tratti di inesistenza, sia sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La tempestiva impugnazione degli avvisi da parte del destinatario dimostra infatti che questi ne aveva avuto piena conoscenza e aveva potuto esercitare il diritto di difesa. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'ente ecclesiastico. Il secondo motivo dell'Amministrazione è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per l'intero giudizio.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata quando il destinatario ne abbia comunque avuto conoscenza e lo abbia tempestivamente impugnato. La sanatoria non opera invece sui requisiti sostanziali di validità dell'atto né impedisce il maturare di eventuali termini di decadenza dell'Amministrazione.
Art. 155, comma 5, c.p.c.
Le scadenze processuali che cadono di sabato sono prorogate al primo giorno seguente non festivo.
La notifica del ricorso per cassazione effettuata il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato è stata considerata tempestiva.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
La sentenza richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui impediva, per le notifiche ai non residenti, l'applicazione dell'art. 142 c.p.c.
Art. 142 c.p.c.
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di notificazione degli atti alle persone non residenti in Italia, secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale.
Art. 1 della Convenzione tra Italia e Stato della Città del Vaticano del 6 settembre 1932
L'ente ecclesiastico aveva dedotto la violazione delle modalità convenzionali di notificazione, ma tale censura non ha comportato l'annullamento degli avvisi perché la nullità è stata ritenuta sanata dalla conoscenza effettiva degli atti.
Massime di principio
- La notificazione irregolare di un atto tributario, se non è inesistente e ha comunque consentito al destinatario di conoscere l'atto e difendersi, può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- La tempestiva impugnazione dell'atto notificato irregolarmente costituisce normalmente prova della sua conoscenza effettiva e determina la sanatoria della nullità della notifica.
- La sanatoria della notifica riguarda il vizio procedurale e non convalida eventuali vizi sostanziali dell'avviso, né impedisce il decorso dei termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo.
- La contestazione delle modalità di notifica deve essere distinta dall'inesistenza della notificazione: la sanatoria opera più facilmente nei casi di nullità, mentre l'inesistenza può sottrarsi al meccanismo del raggiungimento dello scopo.
- Quando l'unico motivo di ricorso riguarda la notificazione e la Corte dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la decisione e rigettare direttamente il ricorso originario senza rinvio.
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