Circolare numero 99 del 29-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione ai regimi speciali per dipendenti pubblici dei principi di coordinamento comunitario in materia di sicurezza sociale, già previsti dai regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72. Vengono richiamate la regola della totalizzazione e del calcolo pro rata, nonché la deroga applicabile in alcuni Stati membri che consente di non cumulare i periodi assicurativi di altri Stati ai fini pensionistici. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative e aggiornamenti sugli organismi di collegamento e sulle istituzioni competenti per Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito, con indicazioni specifiche su soggetti interessati, modalità di istruttoria e recapiti. In allegato sono riportati elenchi e aggiornamenti di istituzioni estere, oltre a chiarimenti già forniti con precedenti messaggi su Francia, Paesi Bassi e Germania.
Regolamento (CE) n. 1606/98 sui regimi speciali dei dipendenti pubblici degli Stati UE
Regolamento (CE) n. 1606/98: regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati UE
La circolare chiarisce gli effetti del regolamento (CE) n. 1606/98, che estende ai regimi speciali per i dipendenti pubblici degli Stati membri l’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72. L’obiettivo è fornire istruzioni operative sulle modalità di coordinamento, con particolare riguardo alla totalizzazione dei periodi assicurativi, al calcolo pro rata e alle deroghe previste per alcuni ordinamenti nazionali.
Quadro normativo e principio di coordinamento
Con il regolamento n. 1606/98 i principi comunitari della totalizzazione dei periodi assicurativi e del calcolo delle pensioni in pro-rata sono estesi, per analogia, anche ai regimi speciali dei dipendenti pubblici. La circolare richiama la precedente circolare n. 125 del 7 giugno 1999, che aveva già fornito le prime indicazioni applicative.
Resta tuttavia ferma la deroga prevista dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, primo comma, e 51 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nei casi in cui la normativa di uno Stato membro imponga che i diritti pensionistici del regime speciale siano maturati interamente in uno o più regimi speciali di quello Stato. In tali ipotesi, non si procede alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in altri Stati membri.
Effetti della deroga e rapporti tra regimi speciali e regime generale
La circolare precisa che, quando uno Stato membro applica la deroga e quindi non cumula i periodi assicurativi degli altri Stati nel proprio regime speciale, il regolamento n. 1606/98 continua comunque a trovare applicazione per tutte le restanti disposizioni comunitarie. Le istituzioni interessate restano infatti tenute ai collegamenti di rito con le altre istituzioni comunitarie.
Inoltre, i periodi assicurativi maturati nei regimi speciali pubblici di Paesi che applicano la deroga devono essere presi in considerazione per la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione italiana a carico del regime generale, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.
Informazioni fornite dagli Stati membri
La circolare riporta, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 125 del 1999, le informazioni trasmesse da alcuni Stati membri su tre profili:
- quali Stati applicano il regime generale di pensioni anche ai dipendenti pubblici e al personale assimilato;
- quali Stati applicano la deroga di cui all’articolo 51 bis, paragrafo 2;
- quale sia l’organismo di riferimento, in presenza di regimi speciali multipli o di gestioni decentralizzate o settoriali.
Belgio
In Belgio il personale pubblico è distinto tra personale designato a titolo definitivo, soggetto a un regime speciale di pensione del settore pubblico, e personale non definitivo, soggetto al regime generale dei lavoratori dipendenti.
I principali regimi speciali del personale assunto a titolo definitivo sono gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze e riguardano, tra gli altri:
- funzionari dei ministeri dello Stato federale, delle Comunità e delle Regioni;
- gran parte del personale docente, fino ai professori universitari;
- militari e gendarmi;
- magistrati delle corti e tribunali e dei corpi speciali;
- ministri del culto;
- agenti di organismi di interesse pubblico;
- agenti di comuni, associazioni di comuni, centri pubblici di aiuto sociale e ospedali dipendenti.
Esistono inoltre altri regimi speciali, non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, relativi soprattutto a radio e televisione, ferrovie, distribuzione idrica, province, comuni e centri pubblici di aiuto sociale. Per tali regimi la decisione sull’eventuale applicazione della deroga spetta alle singole amministrazioni interessate.
Sul piano procedurale, la circolare distingue i casi in cui il lavoratore è stato soggetto al regime generale e a uno o più regimi speciali, ai soli regimi speciali o a più regimi speciali successivi. In particolare:
- per chi è stato sottoposto al regime generale e a uno o più regimi speciali, il collegamento va effettuato con l’Office National des Pensions (ONP) di Bruxelles;
- per chi è stato sottoposto a un solo regime speciale, il collegamento può avvenire con l’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze o con l’istituzione competente indicata nell’elenco allegato;
- per chi ha avuto più regimi speciali di funzionari, il collegamento va fatto con l’istituzione che gestisce l’ultimo regime.
L’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze è indicata come istituzione competente per i regimi speciali principali; per gli altri regimi si rinvia all’allegato 1.
Francia
In Francia, i funzionari statali, i magistrati, i militari, i funzionari locali, i dipendenti dei centri ospedalieri e quelli degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato sono soggetti a regimi speciali disciplinati dal regolamento n. 1606/98.
Per tali regimi si applica la deroga alla totalizzazione prevista dagli articoli 43 bis e 51 bis del regolamento n. 1408/71. L’Organismo di collegamento unico è il Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), che ha sostituito la precedente denominazione di Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants. La circolare segnala che l’indirizzo resta invariato.
Le istituzioni competenti sono distinte per categorie:
- per funzionari statali, magistrati e militari: Service des pensions del Ministero incaricato del bilancio, a Nantes;
- per funzionari locali, dipendenti dei centri ospedalieri e degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato: Caisse des dépôts et consignation, établissement de Bordeaux.
Germania
In Germania i dipendenti pubblici e il personale assimilato, tra cui magistrati, professori, militari di carriera e impiegati con rapporto di servizio particolare, sono iscritti al regime speciale dei dipendenti pubblici. Il personale resta inquadrato in tale regime fino al collocamento in pensione.
Se il rapporto di servizio cessa prima del raggiungimento dell’età pensionabile senza maturazione del diritto a pensione nel regime speciale, il periodo svolto come dipendente pubblico viene coperto da un versamento dello Stato che crea una posizione assicurativa nel regime pensionistico obbligatorio. Se invece la cessazione avviene al compimento dell’età pensionabile, viene riconosciuta una pensione commisurata in percentuale al periodo svolto.
Anche per la Germania si applica la deroga alla totalizzazione, per cui non possono essere cumulati i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri ai fini del diritto al regime speciale tedesco. Tuttavia, con il regolamento n. 1606/98 le autorità competenti a livello federale, di Land e comunale partecipano al procedimento amministrativo e allo scambio delle informazioni con le istituzioni di sicurezza sociale dell’Unione.
L’Organismo di collegamento designato è la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) di Berlino, che collabora con l’Oberfinanzdirektion di Colonia. Quest’ultima cura l’emissione centralizzata dei formulari E 205 D del regime dei dipendenti pubblici, che vengono poi trasmessi alle istituzioni interessate tramite la BfA o, se del caso, tramite un’istituzione dell’assicurazione tedesca.
La circolare richiama inoltre i messaggi n. 115 del 26 maggio 2000 e n. 260 del 15 novembre 2001 per ulteriori dettagli operativi.
Grecia
In Grecia i funzionari e il personale assimilato sono soggetti a un regime pensionistico speciale, ma con istituzioni differenti a seconda della categoria.
Per i funzionari, il regime è gestito dal servizio di contabilità generale istituito presso il Ministero delle Finanze e comprende, tra gli altri:
- funzionari di ruolo dell’amministrazione centrale e del parlamento;
- magistrati;
- funzionari di ruolo degli enti locali;
- personale amministrativo di ruolo degli istituti di istruzione superiore e tecnica;
- funzionari di taluni enti morali di diritto pubblico;
- personale insegnante di ruolo di tutti gli istituti pubblici;
- forze armate, polizia, vigili del fuoco e capitaneria di porto;
- clero.
Per il personale assimilato ai funzionari, invece, operano due sottogruppi:
- i dipendenti di ruolo a statuto semi-pubblico della quasi totalità degli enti morali di diritto pubblico, affiliati al regime speciale IKA di Atene;
- alcuni organismi assicurativi che gestiscono regimi per lavoratori autonomi e che hanno un proprio regime pensionistico speciale per i dipendenti di ruolo.
Ai fini della totalizzazione, la circolare distingue tra periodi anteriori e successivi al 1° gennaio 1983:
- per i periodi compiuti prima dell’1 gennaio 1983, la totalizzazione è possibile solo se datore di lavoro e qualifica esteri sono assimilabili a quelli che, in Grecia, determinano l’appartenenza al settore pubblico o al personale assimilato;
- per i periodi successivi all’1 gennaio 1983, la totalizzazione si applica secondo i criteri comuni.
Sul piano istruttorio:
- per i funzionari, l’Organismo di collegamento e istituzione competente è il Servizio di contabilità generale di Atene, con indirizzo e recapiti indicati in circolare;
- per le questioni relative ai funzionari di diritto pubblico (NPDD) è possibile contattare la direzione competente dell’IKA;
- per il personale assimilato, l’Organismo di collegamento è l’IKA di Atene, che dispone di una direzione specifica per le questioni di assicurazione pensioni.
Irlanda e Regno Unito
Per Irlanda e Regno Unito la circolare afferma espressamente che non esiste un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici. Di conseguenza, tali dipendenti sono assoggettati al regime generale di sicurezza sociale, come tutti gli altri lavoratori.
Portogallo
In Portogallo esiste un regime speciale di sicurezza sociale che comprende sia i funzionari pubblici sia il personale assimilato. Dal 1° settembre 1993 la pensione di anzianità dei funzionari pubblici iscritti al regime speciale è calcolata nello stesso modo del regime generale.
La normativa portoghese non subordina i diritti pensionistici del regime speciale alle condizioni previste dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, primo comma, e 51 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1408/71. Per questo motivo la deroga alla totalizzazione non si applica e i periodi assicurativi maturati in più Stati membri sono cumulati.
Se il lavoratore è stato iscritto sia al regime generale sia al regime speciale dei funzionari pubblici, può optare tra i due regimi per la corresponsione della pensione spettante, di regola liquidata in base alla disciplina del regime presso cui è avvenuta l’ultima iscrizione, tenendo conto dell’insieme dei periodi contributivi maturati nei due regimi.
Per l’istruttoria delle domande di vecchiaia, invalidità e superstiti, il collegamento va effettuato con:
- il Centro Nacional de Pensões per il regime generale;
- la Caixa Geral de Aposentações per il regime speciale dei funzionari pubblici.
Sono riportati anche i relativi indirizzi, telefoni, fax ed e-mail.
Aggiornamenti di archivi e allegati operativi
La circolare contiene allegati con aggiornamenti di denominazioni e di istituzioni estere utili alla gestione delle pratiche di sicurezza sociale internazionale.
Per la Francia, il messaggio allegato del 25 marzo 2002 segnala che:
- il Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants ha mutato denominazione in Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), con indirizzo invariato;
- va aggiornata l’anagrafica C.I. 81 con la nuova denominazione e sigla;
- va inserita una nuova agenzia CNAV di Boissy-Saint-Léger;
- va inserita una nuova Agence Retraite della CRAM Rhône-Alpes di Saint-Étienne, che svolge istruttoria completa delle domande di pensione e pagamento delle prestazioni, a differenza dei soli punti informativi.
Per i Paesi Bassi, a seguito della riorganizzazione dal 1° gennaio 2002, è stato istituito l’UWV-Uitvoering Werknemersverzekeringen, che ha assorbito competenze di istituzioni precedenti, compresa la GAK Nederland BV. Di conseguenza, l’Organismo di collegamento per le pensioni di invalidità e le istituzioni ex GAK decentrate assumono la denominazione UWV-GAK, con aggiornamento dei codici e delle sigle nell’archivio C.I. 81.
Gli allegati richiamano anche il precedente messaggio del 26 maggio 2000 sulla Germania, che aveva già definito alcuni criteri di trattazione delle pratiche con l’INPDAP e l’INPS e aveva evidenziato l’esistenza di un collegamento con gli organismi tedeschi tradizionalmente competenti.
Elenco dei principali regimi belgi non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni
L’allegato 1 riporta un elenco non esaustivo dei principali regimi belgi del settore pubblico non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze. Tra questi figurano, in particolare:
- radio e televisione;
- ferrovie;
- distribuzione idrica;
- province;
- comuni;
- centri pubblici di aiuto sociale.
Per ciascun settore sono indicati gli enti o gli uffici presso i quali effettuare i collegamenti istruttori.
Valore operativo della circolare
Nel suo complesso, la circolare ha funzione di coordinamento operativo per gli uffici INPS nell’ambito delle convenzioni internazionali e del coordinamento comunitario in materia pensionistica. Oltre a ribadire i principi giuridici applicabili ai regimi speciali dei dipendenti pubblici, fornisce indirizzi pratici per l’individuazione dell’istituzione competente e per la gestione dei casi di carriera mista, anche alla luce delle deroghe previste in alcuni ordinamenti nazionali.
Punti principali
Estensione del coordinamento comunitario ai regimi speciali pubblici
Il regolamento (CE) n. 1606/98 estende ai regimi speciali dei dipendenti pubblici l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72. Ne deriva l’applicazione, per analogia, dei principi di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo della pensione in pro-rata, salvo la deroga prevista per alcuni Stati membri che consente di non cumulare i periodi compiuti in altri Stati.
Deroga alla totalizzazione e limiti applicativi
La deroga richiamata dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, primo comma, e 51 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1408/71 opera nei casi in cui la normativa di uno Stato subordini i diritti pensionistici dei regimi speciali pubblici al fatto che tutti i periodi siano compiuti in uno o più regimi speciali dello stesso Stato. In tali ipotesi non si cumuleranno i periodi di altri Stati membri ai fini del regime speciale, ma i periodi non cumulati devono essere considerati nel regime generale dello Stato che applica la deroga, secondo il successivo capoverso 2 delle stesse disposizioni.
Obblighi residui per gli Stati che applicano la deroga
Anche gli Stati membri che non effettuano la totalizzazione dei periodi degli altri Stati devono comunque applicare le restanti disposizioni comunitarie e mantenere i collegamenti di rito con le altre istituzioni. Inoltre, i periodi assicurativi maturati nei regimi speciali pubblici di Stati che si avvalgono della deroga devono essere presi in considerazione per la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione italiana nel regime generale, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.
Belgio: soggetti, totalizzazione e istruttoria
In Belgio il personale pubblico si distingue tra personale designato a titolo definitivo, soggetto ai regimi speciali di pensione del settore pubblico, e personale non definitivo, soggetto al regime generale. La maggior parte dei regimi speciali è gestita dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze. Per tali regimi si applica la deroga alla totalizzazione; per gli altri regimi speciali la scelta sulla deroga compete alle singole amministrazioni. Le modalità di collegamento variano a seconda che vi sia o meno partecipazione al regime generale e in base alla successione di regimi speciali; viene indicata come istituzione competente principale l’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, con indirizzo a Bruxelles, mentre per i regimi non gestiti da tale Amministrazione si rinvia all’elenco allegato.
Francia: categorie interessate e organismi competenti
In Francia i funzionari statali, i magistrati, i militari, i funzionari locali, i dipendenti dei centri ospedalieri e quelli degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato rientrano in regimi speciali disciplinati dal regolamento n. 1606/98. A tali regimi si applica la deroga alla totalizzazione. L’Organismo di collegamento unico è il CLEISS (già Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants), con sede a Parigi; per i funzionari statali, magistrati e militari l’istituzione competente è il Service des pensions del Ministero incaricato del bilancio, mentre per funzionari locali, dipendenti ospedalieri e degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato è competente la Caisse des dépôts et consignation, établissement de Bordeaux.
Germania: regime speciale e flussi operativi
In Germania i dipendenti pubblici e il personale assimilato, come magistrati, professori, militari di carriera e impiegati con rapporto di servizio particolare, sono soggetti al regime speciale dei dipendenti pubblici. Si applica la deroga alla totalizzazione, ma con il regolamento n. 1606/98 le autorità competenti a livello federale, di Land e comunale partecipano al procedimento amministrativo e allo scambio dei dati. L’Organismo di collegamento è la BfA di Berlino, che collabora con l’Oberfinanzdirektion di Colonia per l’emissione centralizzata dei formulari E 205 D; si richiamano inoltre i precedenti messaggi del 26 maggio 2000 e del 15 novembre 2001.
Grecia: distinzione tra funzionari e personale assimilato
In Grecia esiste un regime pensionistico speciale per i funzionari e un regime per il personale assimilato, con istituzioni diverse. Per i funzionari il regime è gestito dal servizio di contabilità generale del Ministero delle Finanze; per il personale assimilato opera l’IKA di Atene. Ai fini della totalizzazione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 1983 il cumulo è ammesso solo se datore di lavoro e qualifica esteri sono assimilabili a quelli che, in Grecia, comportano l’appartenenza al settore pubblico; per i periodi successivi al 1° gennaio 1983 si applicano i criteri comuni di totalizzazione.
Irlanda e Regno Unito: assenza di regime speciale
Per Irlanda e Regno Unito la circolare precisa che non è previsto un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici. I dipendenti pubblici sono quindi soggetti, come gli altri lavoratori, al regime generale di sicurezza sociale.
Portogallo: no deroga e cumulo dei periodi
In Portogallo esiste un regime speciale di sicurezza sociale per funzionari pubblici e personale assimilato. La pensione di anzianità dei funzionari iscritti al regime speciale, dal 1° settembre 1993, è calcolata come nel regime generale. La normativa portoghese non subordina i diritti pensionistici alle condizioni della deroga del regolamento n. 1408/71, per cui la deroga non si applica e i periodi assicurativi sono cumulati. Se il lavoratore è stato iscritto sia al regime generale sia a quello speciale, può optare tra i due regimi per la pensione spettante, di regola liquidata secondo la legislazione del regime dell’ultima iscrizione.
Istruttoria e istituzioni competenti per il Portogallo
Per domande di vecchiaia, invalidità e superstiti relative a lavoratori iscritti sia al regime generale sia al regime speciale dei funzionari pubblici, il collegamento va effettuato con il Centro Nacional de Pensões per il regime generale e con la Caixa Geral de Aposentações per il regime speciale, per i quali sono riportati indirizzi, numeri di telefono, fax ed e-mail.
Aggiornamenti allegati su istituzioni estere
Negli allegati vengono forniti ulteriori aggiornamenti operativi: in Francia il CLEISS cambia denominazione e vengono inserite nuove agenzie CNAV e una nuova Agence Retraite della CRAM Rhône-Alpes; nei Paesi Bassi, a seguito della riorganizzazione dal 1° gennaio 2002, compare il nuovo organismo UWV-Uitvoering Werknemersverzekeringen e la conseguente variazione della denominazione delle strutture ex GAK in UWV-GAK, con aggiornamento dell’archivio C.I. 81. Sono inoltre riportati l’elenco dei principali regimi belgi non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze e le istruzioni operative già diffuse con i messaggi del 2000 e del 2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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