Circolare numero 102 del 31-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri per il riconoscimento figurativo e per il riscatto dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, alla luce del d.lgs. 151/2001 e dell’ordinanza n. 193/2001 della Corte costituzionale. Viene chiarito che, per i soggetti iscritti alle gestioni interessate, tali periodi sono riconoscibili anche se anteriori al 1° gennaio 1994, purché sussista il requisito di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro effettivo. La circolare disciplina inoltre durata dell’accredito, criteri di calcolo degli oneri di riscatto, effetti pensionistici e modalità operative per il riesame delle domande già definite.
Criteri per accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, anche prima del 1° gennaio 1994
Criteri per accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro
La circolare definisce i nuovi criteri applicativi per il riconoscimento figurativo e per il riscatto dei periodi di maternità verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, alla luce del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 193 del 6-14 giugno 2001. Il documento chiarisce che le innovazioni legislative superano il precedente limite del 1° gennaio 1994, estendendo la tutela anche agli eventi anteriori, purché sia presente il requisito minimo di contribuzione richiesto.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, in particolare, l’art. 25, comma 2, e l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, nonché l’abrogazione, operata dall’art. 86 del medesimo decreto, dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 in materia di accredito figurativo per l’astensione obbligatoria. Viene inoltre considerato l’effetto dell’ordinanza n. 193/2001 della Corte costituzionale sul regime previgente.
Accredito figurativo per l’astensione obbligatoria
Per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatisi fuori dal rapporto di lavoro, l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 prevede l’utilità ai fini pensionistici per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., a condizione che l’interessato possa far valere, al momento della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La circolare precisa che:
- il riconoscimento spetta anche per eventi anteriori al 1° gennaio 1994;
- la durata dell’accredito va determinata in base al settore di attività nel quale risulta accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere;
- per i periodi antecedenti alla legge n. 1204/1971, e cioè fino al 17 gennaio 1972, restano fermi i diversi periodi di astensione previsti dalle leggi n. 860/1950 e n. 394/1951:
- per le addette all’industria: 3 mesi prima del parto e 8 settimane dopo;
- per le addette ai lavori agricoli: 8 settimane prima e 8 settimane dopo;
- per le addette ad altri lavori subordinati, escluse le lavoratrici a domicilio e domestiche/familiari: 6 settimane prima e 8 settimane dopo.
L’ammontare del valore figurativo deve essere determinato applicando le regole generali di cui all’art. 8 della legge n. 155/1981.
Riscatto dei periodi di astensione facoltativa
Per i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 consente il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione, collocati fuori dal rapporto di lavoro, nella misura massima di 5 anni, con almeno 5 anni di contribuzione da attività lavorativa effettiva al momento della domanda.
La circolare evidenzia che:
- la facoltà riguarda anche periodi antecedenti al 1° gennaio 1994;
- il periodo riscattabile corrisponde a quello dell’astensione facoltativa fruita in costanza di rapporto di lavoro;
- il limite è di 6 mesi per ciascuna maternità;
- per gli oneri di riscatto, per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 si applica la riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962;
- per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, si distingue tra chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di anzianità contributiva, per i quali resta la riserva matematica, e chi aveva anzianità inferiore, per i quali si applica il calcolo percentuale del d.lgs. n. 184/1997.
Criteri operativi e riesame delle domande
Le sedi possono riesaminare, su domanda, le istanze già definite in modo difforme. Il criterio guida è che i periodi connessi a maternità fuori dal rapporto di lavoro devono essere accreditati o ammessi a riscatto nella medesima durata prevista per gli eventi intervenuti durante un rapporto di lavoro e nei confronti delle stesse categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente al momento dell’evento, individuando la categoria con riferimento al primo contributo obbligatorio accreditato successivamente al periodo da riconoscere.
Per i periodi compresi tra il 4 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972:
- l’accredito figurativo dell’astensione obbligatoria spetta esclusivamente alla madre;
- il riscatto dell’astensione facoltativa spetta soltanto alla madre;
- la durata del riscatto non può superare 6 mesi dopo le 8 settimane di assenza obbligatoria post partum;
- il periodo riscattabile deve collocarsi entro il primo anno di vita del bambino.
Per le maternità in atto al 18 gennaio 1972, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai sensi dell’art. 35, comma 2, della legge n. 1204/1971.
Con la legge n. 903/1977, il diritto all’astensione facoltativa di 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino viene riconosciuto anche al padre, ma in alternativa alla madre; di conseguenza, fino alla legge n. 53/2000, il riscatto può essere riconosciuto alternativamente a ciascun genitore, con i medesimi limiti previsti nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro.
Per gli eventi rientranti nell’ambito della legge n. 53/2000, la circolare precisa che si applicano i medesimi criteri, limiti temporali e soggetti tutelati previsti per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro. Viene inoltre richiamato che tale legge ha riconosciuto al padre un diritto autonomo all’astensione facoltativa, introducendo limiti relativi all’età del bambino, alla durata dei periodi fruibili dal padre e al tetto complessivo di astensione per entrambi i genitori.
Effetti ai fini pensionistici dell’accredito figurativo
La contribuzione figurativa accreditata per i periodi di astensione obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa la pensione di anzianità. Le domande di pensione diretta o ai superstiti pendenti devono essere definite tenendo conto degli eventuali contributi accreditabili in base alla nuova disciplina.
Le domande già respinte per carenza dei requisiti contributivi o assicurativi possono essere riesaminate e accolte, su richiesta, se non è decorso il termine di decadenza. Le istanze o i ricorsi presentati dopo la decadenza sono considerati nuova domanda di pensione.
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1994, l’utilità ai fini pensionistici decorre dal 27 aprile 2001; pertanto, le prestazioni da liquidare con tali contributi non possono avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2001. Se il soggetto è già titolare di pensione, occorre procedere alla ricostituzione:
- dal 1° maggio 2001, se la prestazione decorre da data anteriore;
- dalla decorrenza originaria, se questa è successiva al 30 aprile 2001.
Effetti ai fini pensionistici del riscatto
I contributi versati per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, come se fossero stati tempestivamente versati nel periodo corrispondente.
Per le astensioni facoltative collocate prima del 1° gennaio 1994:
- le pensioni dirette e ai superstiti devono essere liquidate con la decorrenza di legge;
- in ogni caso la decorrenza non può essere anteriore al 1° maggio 2001;
- per i titolari di pensione si procede alla ricostituzione con decorrenza originaria, oppure dal 1° maggio 2001 se la pensione era stata liquidata con decorrenza anteriore a tale data.
Per i riscatti relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1995, quando la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo perché al 31 dicembre 1995 l’anzianità contributiva era inferiore a 18 anni, l’onere va determinato applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data della domanda di riscatto nella gestione pensionistica interessata. La rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della domanda di riscatto nei casi in cui il calcolo dell’onere sia effettuato secondo l’art. 13 della legge n. 1338/1962, come richiamato dal d.lgs. n. 184/1997.
Punti principali
Aggiornamento normativo e superamento del limite del 1° gennaio 1994
La circolare rivede la disciplina previgente alla luce del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001, e dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 193 del 6-14 giugno 2001. In particolare, viene superato il precedente limite temporale che circoscriveva il riconoscimento ai soli eventi successivi al 1° gennaio 1994.
Accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria
Per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, l’art. 25, comma 2, del d.lgs. 151/2001 consente l’accredito figurativo ai fini pensionistici, purché l’interessato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione da lavoro effettivo al momento della domanda. L’accredito è possibile anche per eventi anteriori al 1° gennaio 1994 e la durata va determinata con riferimento al settore di attività in cui risulta accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo da riconoscere.
Riscatto dei periodi di astensione facoltativa
L’art. 35, comma 5, del d.lgs. 151/2001 consente il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione corrispondenti al congedo parentale, se collocati fuori dal rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 5 anni e con almeno 5 anni di contribuzione da effettiva attività lavorativa. La circolare chiarisce che il riscatto è ammesso anche per periodi anteriori al 1° gennaio 1994, con durata corrispondente all’astensione facoltativa fruita in costanza di rapporto di lavoro, cioè non oltre 6 mesi per ciascuna maternità.
Criteri di calcolo dell’onere di riscatto
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 resta applicabile il criterio della riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 si distingue tra soggetti che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione, per i quali continua ad applicarsi la riserva matematica, e soggetti con anzianità inferiore, per i quali l’onere è calcolato con il metodo percentuale previsto dal d.lgs. n. 184/1997.
Riesame delle domande e disciplina transitoria
Le sedi INPS possono riesaminare, su domanda, le richieste già definite in modo difforme. Per i periodi tra il 4 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972 il riconoscimento figurativo è previsto solo in favore della madre, nei limiti delle leggi n. 860/1950 e n. 394/1951; il riscatto dell’astensione facoltativa è ammesso sempre solo per la madre e comunque entro 6 mesi nel primo anno di vita del bambino. Per le maternità in corso al 18 gennaio 1972 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Riparto dei diritti tra madre e padre
Con la legge n. 903/1977 il diritto all’astensione facoltativa di 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino è stato riconosciuto anche al padre, ma in alternativa alla madre. Pertanto, fino alla legge n. 53/2000, il riscatto dei periodi di astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro può essere riconosciuto alternativamente a ciascun genitore, sempre nei limiti previsti per i casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro. La legge n. 53/2000 amplia poi i diritti del padre, introducendo nuove soglie di età del bambino e limiti complessivi di durata.
Effetti pensionistici dell’accredito figurativo
La contribuzione figurativa accreditata per l’astensione obbligatoria è utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione, compresa quella di anzianità. Le domande di pensione pendenti in sede amministrativa o giudiziaria devono essere definite considerando tali contributi; le domande già respinte per carenza contributiva o assicurativa possono essere riesaminate se non è scaduto il termine di decadenza. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1994, l’utilità ai fini pensionistici decorre dal 27 aprile 2001 e le prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2001.
Effetti pensionistici del riscatto e ricostituzione delle pensioni
I contributi versati per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa sono computati come se fossero stati versati tempestivamente nel periodo corrispondente. Per i titolari di pensione, se la decorrenza originaria è anteriore al 1° maggio 2001, la ricostituzione decorre da tale data; se la decorrenza è successiva, vale la decorrenza originaria. Per i riscatti calcolati con il sistema contributivo, la rivalutazione del montante individuale opera dalla data della domanda di riscatto.
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