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Circolare

Circolare numero 97 del 27-5-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone il rinnovo, per il periodo 1 maggio 2002 - 31 ottobre 2002, delle convenzioni con gli enti che finanziano con risorse proprie attività socialmente utili, affinché l’INPS continui a corrispondere agli interessati l’assegno LSU, l’assegno per il nucleo familiare e a gestire l’accredito della contribuzione figurativa. Vengono aggiornati gli importi da indicare in convenzione per la copertura dell’ANF, sulla base della media mensile 2001 per regione, e il costo unitario di gestione del servizio, fissato in euro 14,20 + IVA per lavoratore. Sono richiamate le modalità di versamento preventivo, i termini per i pagamenti e per i conguagli, nonché l’obbligo di trasmettere una copia delle convenzioni sottoscritte alla sede centrale.

Rinnovo semestrale delle convenzioni per LSU finanziati con risorse proprie

Rinnovo semestrale delle convenzioni per LSU finanziati con risorse proprie

La circolare disciplina il rinnovo, per il periodo 1° maggio 2002 - 31 ottobre 2002, delle convenzioni stipulate tra INPS ed enti territoriali che promuovono attività socialmente utili finanziate con risorse proprie, e non con il Fondo per l’occupazione. Lo scopo è consentire all’Istituto di continuare a gestire la corresponsione degli assegni ai lavoratori impegnati nelle attività, comprensivi dell’assegno LSU, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’accredito della contribuzione figurativa.

Quadro normativo e presupposti della convenzione

La circolare richiama la disciplina originaria dei lavori socialmente utili contenuta nel d.lgs. n. 468/1997, la delega di cui all’art. 45, comma 2, della legge n. 144/1999 e il d.lgs. n. 81/2000. Viene evidenziato che l’art. 10 del d.lgs. n. 81/2000 ha abrogato, tra l’altro, l’art. 11 del d.lgs. n. 468/1997, che consentiva il pagamento dell’assegno LSU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati dal Fondo per l’occupazione. Di conseguenza, per affidare all’INPS il servizio di pagamento in relazione ad attività finanziate con risorse proprie, è necessaria una specifica convenzione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Lo schema convenzionale si applica agli enti che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2000 (23 aprile 2000), avevano in corso attività socialmente utili finanziate con risorse proprie ovvero utilizzavano lavoratori privi dei requisiti soggettivi necessari per percepire l’assegno a carico del Fondo per l’occupazione dopo il 30 aprile 2002. La circolare richiama inoltre la delega conferita ai Direttori regionali per la sottoscrizione delle convenzioni con gli enti del rispettivo ambito territoriale, mentre le sedi operative provvedono materialmente ai pagamenti una volta ricevuto l’accredito preventivo delle somme.

Contenuto del nuovo schema di convenzione

La circolare trasmette il testo aggiornato della convenzione, da sottoporre all’ente in duplice esemplare. Il testo non può essere modificato e deve essere completato con la denominazione dell’ente, i dati del legale rappresentante o del delegato alla firma e gli importi aggiornati. La convenzione disciplina in modo puntuale: l’affidamento all’INPS del servizio di pagamento; l’obbligo dell’ente di versare preventivamente le somme necessarie; l’elenco nominativo dei lavoratori interessati; i termini di comunicazione delle variazioni e delle assenze; le modalità di conguaglio e di rimborso delle eccedenze; la durata e il rinnovo.

Importo dell’assegno LSU

L’assegno spettante per le prestazioni in attività socialmente utili è fissato nella stessa misura dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione. La circolare indica l’importo vigente in euro 463,35 e precisa che esso è rivalutabile dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Assegno per il nucleo familiare e importi regionali

Per coprire gli oneri relativi all’assegno per il nucleo familiare, la convenzione prevede il versamento di una somma forfettaria mensile per ciascun lavoratore compreso nell’elenco trasmesso dall’ente. Tale importo deve essere indicato nella convenzione secondo quanto riportato nell’allegato 2, che contiene la media mensile dell’ANF corrisposto nel 2001 ai lavoratori socialmente utili di ciascuna regione. La circolare specifica che l’importo regionale costituisce la base per il calcolo del versamento anticipato e che, alla scadenza della convenzione, si procederà agli eventuali conguagli tra quanto versato in via forfettaria e quanto effettivamente corrisposto dall’INPS agli aventi titolo.

Costi di gestione del servizio

È stato aggiornato anche l’importo unitario dovuto all’INPS per i costi di gestione del servizio, relativo al pagamento degli assegni LSU, dell’assegno al nucleo familiare e all’accredito della contribuzione figurativa. Il nuovo importo è pari a euro 14,20 + IVA per ciascun lavoratore e per l’intero semestre. La somma complessiva deve essere versata entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, richiesta che deve essere inoltrata tempestivamente all’ente dopo la sottoscrizione della convenzione.

Modalità di pagamento e adempimenti degli enti

L’ente promotore deve versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività, le somme necessarie alla copertura degli oneri. L’importo da versare è determinato moltiplicando gli importi previsti ai punti relativi all’assegno LSU e all’assegno per il nucleo familiare per il numero di lavoratori inclusi nell’elenco nominativo. L’INPS corrisponde gli assegni negli ultimi dieci giorni del mese solo se la somma è stata effettivamente accreditata.

Elenchi nominativi, variazioni e assenze

L’assegno è corrisposto ai lavoratori i cui nominativi risultano nell’elenco trasmesso dall’ente finanziatore o, in subordine, dall’ente utilizzatore. Eventuali variazioni dell’elenco e le assenze mensili che non danno diritto alla prestazione devono essere comunicate tempestivamente alla sede INPS territorialmente competente e, comunque, entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.

Contribuzione figurativa e determinazione dell’onere

Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile, l’ente deve versare anche l’onere per l’accreditamento della contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. La convenzione distingue due ipotesi per la determinazione dell’onere a scadenza: per i soggetti che maturano il diritto a pensione con il periodo oggetto della convenzione, l’onere è pari al valore attuale di una rendita temporanea di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età per la pensione di vecchiaia; per tutti gli altri soggetti, l’onere è calcolato come riserva matematica individuale secondo le modalità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962. L’importo complessivo va versato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto.

Controversie, rendicontazione, conguagli e rinnovo

Le eventuali istanze e i ricorsi relativi alla sussistenza del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile non rientrano nella competenza dell’INPS, ma dell’organo individuato dall’ente. Entro 30 giorni dall’operazione di pagamento dell’ultima mensilità, l’INPS deve trasmettere all’ente i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per tutta la durata della convenzione e rimborsare gli importi eventualmente versati in eccedenza. A sua volta, l’ente deve versare entro 30 giorni dalla richiesta gli importi eventualmente dovuti a conguaglio. La convenzione ha validità fino al 31 ottobre 2002 e può essere rinnovata per altri sei mesi, purché la richiesta sia presentata almeno 30 giorni prima della scadenza; in caso di rinnovo, il costo di gestione del servizio può essere rideterminato.

Allegato 2: importi medi regionali dell’ANF

L’allegato 2 riporta gli importi medi mensili dell’assegno per il nucleo familiare corrisposti nel 2001 ai lavoratori socialmente utili nelle singole regioni, da utilizzare per la quantificazione del versamento forfettario. Tra i valori indicati figurano, a titolo esemplificativo, Piemonte euro 19,04, Valle d’Aosta euro 11,87, Lombardia euro 7,25, Lazio euro 41,50, Campania euro 139,95, Puglia euro 107,07, Basilicata euro 74,47, Calabria euro 110,63 e Sardegna euro 82,51. La tabella costituisce il parametro per la compilazione del punto 5 della convenzione.

Adempimento finale di trasmissione

La circolare conclude richiamando l’obbligo di trasmettere una copia delle convenzioni sottoscritte alla sede centrale, Progetto Interventi in favore dell’Occupazione, al fine di consentire il coordinamento centrale dell’attività convenzionale.

Punti principali

Finalità del rinnovo

La circolare rinnova per sei mesi, dal 1° maggio 2002 al 31 ottobre 2002, le convenzioni con gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con risorse proprie e non con il Fondo per l’occupazione. L’obiettivo è consentire all’INPS di continuare a pagare agli aventi diritto l’assegno spettante per l’attività LSU e l’assegno per il nucleo familiare, oltre a curare l’accredito della contribuzione figurativa.

Soggetti e disciplina di riferimento

Il testo richiama la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 468/1997, modificata dalla legge n. 144/1999 e dal d.lgs. n. 81/2000. In particolare, viene evidenziato che l’abrogazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 468/1997 ha fatto venir meno l’obbligo legale dell’INPS di pagare assegni LSU per progetti non finanziati dal Fondo per l’occupazione; per questo motivo, quando gli enti promotori intendono affidare all’Istituto tale compito, è necessaria una convenzione specifica.

Modello di convenzione e modalità operative

Viene trasmesso il testo aggiornato della convenzione da sottoscrivere in duplice esemplare. Il modello non può essere modificato e deve essere completato con la denominazione dell’ente, il nominativo del legale rappresentante o del delegato e gli importi aggiornati. È inoltre richiamata la delega ai Direttori regionali per la firma delle convenzioni con gli enti del territorio, mentre le singole sedi provvedono ai pagamenti solo dopo l’effettivo accredito delle risorse necessarie.

Importi per assegno LSU e assegno per il nucleo familiare

L’assegno per le prestazioni in attività socialmente utili è fissato nella stessa misura dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, pari a euro 463,35, soggetto a rivalutazione annuale dal 1° gennaio in base all’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Per l’assegno per il nucleo familiare, la convenzione prevede il versamento di un importo forfettario mensile per ciascun lavoratore, da indicare secondo l’allegato 2, calcolato sulla media mensile degli ANF corrisposti nel 2001 ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento.

Costo di gestione del servizio e accredito contributivo

L’importo unitario per i costi di gestione del servizio è aggiornato a euro 14,20 + IVA per tutto il semestre, per ciascun lavoratore, e copre pagamento degli assegni LSU, degli assegni per il nucleo familiare e accredito della contribuzione figurativa. Tale importo deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, richiesta che va inoltrata sollecitamente all’ente dopo la sottoscrizione della convenzione. Rimane fermo che l’onere complessivo per la contribuzione figurativa è determinato secondo criteri tecnici e versato entro 30 giorni dalla richiesta INPS.

Termini di versamento, pagamenti e conguagli

L’ente si impegna a versare preventivamente all’INPS le somme necessarie entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività. L’INPS corrisponde gli assegni negli ultimi dieci giorni del mese ai lavoratori inclusi nell’elenco trasmesso dall’ente, purché le somme siano state accreditate. Variazioni dell’elenco e assenze mensili che escludono il diritto all’assegno devono essere comunicate alla sede INPS competente entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento. Dopo la scadenza della convenzione, sono previsti conguagli sia per l’ANF sia per eventuali eccedenze o importi ancora dovuti.

Controversie, rendicontazione e rinnovo

Le eventuali istanze e i ricorsi sulla spettanza del diritto al pagamento dell’assegno mensile non sono di competenza INPS, ma dell’organo individuato dall’ente. Entro 30 giorni dall’ultima mensilità l’INPS deve trasmettere i dati riepilogativi dei pagamenti e rimborsare gli importi versati in eccedenza. La convenzione dura dal 1° maggio 2002 al 31 ottobre 2002 e può essere rinnovata per altri sei mesi se richiesto dall’ente almeno 30 giorni prima della scadenza; in caso di rinnovo, il costo di gestione può essere rideterminato.

Allegato con importi medi regionali ANF

L’allegato 2 riporta l’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nel 2001 ai lavoratori socialmente utili per ciascuna regione, da utilizzare per determinare la somma forfettaria mensile da indicare in convenzione. Gli importi variano da regione a regione, con valori specifici per ciascun territorio, tra cui ad esempio Piemonte euro 19,04, Lazio euro 41,50, Campania euro 139,95, Puglia euro 107,07, Calabria euro 110,63 e Sardegna euro 82,51.

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