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Circolare

Circolare numero 100 del 29-5-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3145 del 25 luglio 2001 per i lavoratori colpiti dall’emergenza eruttiva dell’Etna nella provincia di Catania. Definisce ambito soggettivo e oggettivo della prestazione, modalità e termini di domanda, misura e durata dell’indennità, effetti sui trattamenti di integrazione salariale e proroghe dei termini. Fornisce inoltre le istruzioni contabili, i codici evento e i nuovi conti da utilizzare per liquidazioni, recuperi e assegni per il nucleo familiare.

Emergenza Etna 13 luglio 2001: indennità pari alla CIGS, istruzioni procedurali e contabili

Emergenza Etna del 13 luglio 2001: indennità pari alla CIGS e istruzioni operative

La circolare disciplina l’applicazione dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3145 del 25 luglio 2001 in favore dei lavoratori colpiti dagli eventi eruttivi dell’Etna che hanno interessato la provincia di Catania dal 13 luglio 2001. Vengono definiti i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di calcolo della prestazione e le relative istruzioni procedurali e contabili.

Ambito soggettivo e oggettivo della prestazione

L’ordinanza prevede, ai sensi dell’art. 3, comma 1, la corresponsione sino al 31 dicembre 2001 di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e della contribuzione figurativa.

La prestazione spetta ai lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dell’evento calamitoso, in particolare:

  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati;
  • soci lavoratori delle cooperative di lavoro;
  • apprendisti;
  • lavoratori interinali con contratto di missione in corso;
  • dipendenti e soci lavoratori delle cooperative sociali operanti nei comuni interessati all’emergenza.

La circolare precisa che i datori di lavoro devono avere natura privatistica e non devono poter accedere agli interventi ordinari di integrazione salariale. Sono quindi esclusi:

  • dipendenti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
  • imprese soggette alla disciplina ordinaria degli interventi di integrazione salariale e tenute al relativo versamento contributivo, come le imprese artigiane dell’edilizia e le imprese agricole;
  • imprese che, pur non soggette a tale disciplina, abbiano natura pubblica.

Altre ipotesi tutelate e sospensione dei licenziamenti

L’art. 3, comma 2, estende la stessa indennità a coloro che abbiano dovuto sospendere temporaneamente l’attività lavorativa per gravi danni alla propria abitazione o per urgenti esigenze di assistenza alla famiglia. In tal caso la prestazione non è cumulabile con quella prevista dal comma 1 ed è collegata alla riduzione dell’attività lavorativa, con estensione anche agli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Il comma 3 dell’art. 3 sospende fino al 31 dicembre 2001 l’efficacia dei licenziamenti conseguenti all’evento calamitoso, applicando ai lavoratori interessati la disciplina del comma 1. L’art. 4 estende le disposizioni dei commi 2 e 3 anche ai datori di lavoro e ai lavoratori aventi sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni a causa dell’interruzione delle vie di comunicazione o per ragioni di sicurezza.

Presentazione delle domande e modulistica

L’indennità è corrisposta dall’Istituto secondo le procedure della legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di sua impossibilità, del lavoratore interessato.

Per la gestione delle domande la circolare indica la seguente modulistica:

  • per l’indennità di cui al comma 2: modello Ind.Etna/Lav, con allegato il modello Ind.Etna/Aut contenente il prospetto per il pagamento;
  • per l’indennità di cui ai commi 1 e 3: modello Ind.Etna/Dat, da compilarsi dal datore di lavoro;
  • in caso di impossibilità del datore di lavoro: modello Ind.Etna/Lav anche per le prestazioni dei commi 1 e 3.

Ogni domanda deve essere corredata dal prospetto di pagamento redatto sul modulo Ind.Etna/Aut. Le domande non devono essere sottoposte all’esame della Commissione provinciale. La circolare ricorda inoltre di verificare che, per le domande presentate dai lavoratori ai sensi del comma 2, non sia stata presentata una domanda analoga dal datore di lavoro per l’indennità del comma 1.

Termini di presentazione e pagamento

Le domande per ottenere le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere presentate entro il termine di decadenza previsto dall’art. 7 della legge n. 164/1975.

In particolare:

  • per il periodo di luglio, la domanda deve essere presentata entro il 25 agosto;
  • per i mesi successivi, entro il 25 del mese successivo.

Il pagamento riguarda i periodi già decorsi al momento della domanda; per i periodi successivi i pagamenti sono disposti con cadenza mensile, con presentazione di un apposito prospetto per ciascun mese.

Misura, limiti e criteri di calcolo

L’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente ai fini della determinazione dell’importo. Ne derivano l’applicazione delle disposizioni sulla misura della CIGS, compresi:

  • il limite massimo mensile;
  • le regole di incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali;
  • le incompatibilità con redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Restano invece escluse:

  • l’applicazione del contributo addizionale;
  • il T.F.R., non previsto espressamente dall’ordinanza.

La prestazione spetta solo per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario successivi al 13 luglio 2001 e non può essere concessa oltre il 31 dicembre 2001. La retribuzione da assumere a riferimento è quella ordinariamente spettante in base al contratto di lavoro per il periodo di sospensione o riduzione, secondo i criteri utilizzati per le integrazioni salariali.

Proroga dello stato di emergenza e differimento dei termini

Con D.P.C.M. deliberato dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2002 e pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2002, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2002.

L’art. 8, comma 1, dell’Ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2002, differisce sino al termine dello stato di emergenza i termini previsti nell’ordinanza n. 3145/2001 relativi:

  • all’art. 2, commi 1, 2 e 4;
  • all’art. 3, commi 1, 3, 5 e 7;
  • all’art. 5, comma 1.

Copertura finanziaria e gestione contabile

L’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza n. 3196 stabilisce che gli oneri dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 3145/2001 sono posti a carico dei finanziamenti disponibili presso il commissario delegato, presidente della provincia regionale di Catania.

Per la liquidazione delle prestazioni deve essere utilizzata la procedura automatizzata già in uso per il pagamento diretto dei trattamenti assimilabili alla CIGS, con codice evento 617.

Ai fini contabili sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30/13: indennità a favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi eruttivi dell’Etna;
  • GAT 30/53: assegni per il nucleo familiare connessi all’indennità;
  • GAU 24/13: recuperi e reintroiti dell’indennità e degli assegni;
  • GPA 10/31, codice di bilancio 69: per evidenziare le somme non riscosse.

La circolare richiede inoltre di mantenere un’adeguata evidenza della documentazione amministrativa e contabile per eventuali rendicontazioni al commissario delegato. Ultimate le liquidazioni e comunque entro la chiusura dell’esercizio, gli archivi centrali devono produrre una lista dei beneficiari con indicazione delle somme erogate, del periodo di riferimento e della retribuzione considerata ai fini della contribuzione figurativa. Tale lista deve essere riscontrata con la documentazione della sede, concordare con le risultanze contabili e poi essere trasmessa secondo le modalità che saranno indicate nella circolare di chiusura contabile dell’esercizio 2002.

Punti principali

Ambito di applicazione dell’indennità

È prevista, fino al 31 dicembre 2001, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con assegni per il nucleo familiare ove spettanti e relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori sospesi o a orario ridotto a causa dell’evento calamitoso. Ne beneficiano i dipendenti di datori di lavoro privati, i soci lavoratori di cooperative di lavoro, gli apprendisti, i lavoratori interinali con contratto di missione in corso, nonché dipendenti e soci lavoratori di cooperative sociali operanti nei comuni interessati. Sono esclusi i dipendenti pubblici, i dipendenti di enti pubblici, le imprese soggette alla disciplina ordinaria della CIG e, in generale, i soggetti con natura pubblica. La circolare estende inoltre la tutela ai lavoratori costretti a sospendere temporaneamente l’attività per gravi danni all’abitazione o per urgenti esigenze di assistenza familiare, con prestazione non cumulabile con quella del comma 1.

Sospensione dei licenziamenti e casi particolari

L’ordinanza prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2001 dell’efficacia dei licenziamenti conseguenti all’evento calamitoso, con applicazione anche in tali casi dell’indennità di cui al comma 1. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai datori di lavoro e ai lavoratori con sedi operative in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre dieci giorni per interruzione delle vie di comunicazione dovuta agli eventi eruttivi o disposta per motivi di sicurezza.

Domanda, modelli e termini

L’indennità è corrisposta dall’INPS secondo le procedure della legge n. 164 del 20 maggio 1975, su richiesta del datore di lavoro o, se questi non può provvedervi, del lavoratore interessato. Per la prestazione del comma 2 il lavoratore presenta il modello Ind.Etna/Lav con allegato il modello Ind.Etna/Aut; per le prestazioni dei commi 1 e 3 il datore di lavoro utilizza il modello Ind.Etna/Dat, salvo impossibilità, nel qual caso interviene il lavoratore con il modello Ind.Etna/Lav. Le domande devono essere presentate nel termine di decadenza di cui all’art. 7 della legge n. 164/1975: per il periodo di luglio entro il 25 agosto, per i mesi successivi entro il giorno 25 del mese successivo. A ogni domanda va allegato il prospetto di pagamento sul modulo Ind.Etna/Aut. Le domande non sono sottoposte all’esame della Commissione provinciale.

Misura, durata e criteri di calcolo

La prestazione è equiparata alla CIGS solo ai fini del calcolo dell’importo: si applicano quindi le regole sulla misura, il limite massimo mensile e le regole di incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si applica il contributo addizionale e, non essendo previsto dall’ordinanza, resta escluso anche il T.F.R. L’indennità spetta per sospensioni o riduzioni successive al 13 luglio 2001 e non può comunque essere concessa oltre il 31 dicembre 2001. La retribuzione da prendere a base è quella ordinariamente spettante secondo il contratto di lavoro per il periodo di sospensione o riduzione.

Proroghe dello stato di emergenza e dei termini

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2002 con D.P.C.M. deliberato il 14 gennaio 2002 e pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2002. L’ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, art. 8, comma 1, differisce sino al termine dello stato di emergenza i termini indicati nell’art. 2, commi 1, 2 e 4, nell’art. 3, commi 1, 3, 5 e 7, e nell’art. 5, comma 1, dell’ordinanza n. 3145/2001.

Copertura finanziaria e istruzioni contabili

L’art. 8, comma 2, dell’ordinanza n. 3196 dispone che gli oneri relativi all’art. 3 dell’ordinanza n. 3145/2001 sono a carico dei finanziamenti a disposizione del commissario delegato, presidente della provincia regionale di Catania. La liquidazione avviene con la procedura automatizzata già in uso per il pagamento diretto dei trattamenti assimilabili alla CIGS, utilizzando il codice evento 617. Sono istituiti i conti GAU 30/13 per l’indennità e GAT 30/53 per gli assegni per il nucleo familiare; i recuperi confluiscono nel conto GAU 24/13. Le somme non riscosse devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31, codice di bilancio 69. La documentazione amministrativa e contabile deve essere tenuta separata ai fini della rendicontazione verso il commissario delegato e, a fine operazioni e comunque entro l’esercizio, le sedi ricevono una lista con beneficiari, somme erogate, periodo di riferimento e retribuzione utilizzata per la contribuzione figurativa, da riscontrare con la documentazione in possesso e trasmettere secondo le istruzioni di chiusura contabile 2002.

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