Circolare numero 16 del 23-05-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che per il 2002 non variano gli importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro, restando fermi quelli già previsti dal D.Lgs. 314/1997. Conferma inoltre, per il 2002, il regime contributivo agevolato delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua. Infine allega le tabelle delle aliquote contributive in vigore per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, utili per il versamento della contribuzione e per la compilazione del mod. 031/R.
Anno 2002: importi esclusi dal reddito imponibile, decontribuzione e tabelle aliquote contributive ENPALS
Anno 2002: importi non imponibili, decontribuzione e aliquote contributive
La circolare disciplina, per l’anno 2002, il trattamento fiscale e previdenziale di alcune somme e utilità che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro, confermando al contempo il regime di decontribuzione per le erogazioni di secondo livello e riepilogando le aliquote contributive ENPALS applicabili a lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro
Per il 2002 gli importi esclusi dalla base imponibile restano invariati, in assenza della rivalutazione prevista dal comma 9 dell’art. 48 del TUIR, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 314/1997. La circolare richiama espressamente che gli importi continuano ad applicarsi nella stessa misura già fissata dalla disciplina previgente.
In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile fiscale e previdenziale:
- le indennità di trasferta, entro 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale e entro 77,47 euro al giorno per quelle all’estero;
- le medesime indennità, ridotte di un terzo, cioè a 15,49 euro, quando siano rimborsate le spese di alloggio ovvero di vitto o sia fornito gratuitamente vitto o alloggio;
- le medesime indennità, ridotte di due terzi, cioè a 30,99 euro, quando siano rimborsate sia le spese di alloggio sia quelle di vitto;
- le indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti, nella misura del 50% e fino a 1.549,37 euro annui per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale, ovvero fino a 4.648,11 euro per quelli fuori dal territorio nazionale o con destinazione all’estero;
- le erogazioni a titolo di liberalità, se di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta;
- i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, se il valore complessivo non supera 258,23 euro; se il limite è superato, l’intero valore concorre integralmente a formare reddito;
- le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, i cosiddetti buoni pasto o tickets restaurant, entro 5,29 euro giornalieri.
Indennità sostitutiva della mensa
La circolare richiama l’art. 4 del D.Lgs. 56/1998, che ha modificato la disciplina del trattamento fiscale e previdenziale della mensa sostitutiva. Viene confermato che:
- l’indennità sostitutiva della mensa non concorre all’imponibile previdenziale fino a 5,29 euro giornalieri;
- l’esclusione opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma;
- le indennità erogate al di fuori di tali casi concorrono all’imponibile previdenziale per l’intero importo.
Ulteriori chiarimenti su somme e prestazioni agevolate
La circolare riepiloga anche le modifiche introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con riferimento all’art. 48 del TUIR. In particolare, vengono richiamati:
- le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari indicati dall’art. 12 del TUIR, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- l’utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto, limitatamente ai dipendenti e ai familiari indicati dall’art. 12 del TUIR;
- la concessione di prestiti, per la quale l’imponibile fiscale e previdenziale è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato.
Azionariato dei dipendenti e stock option
Una parte rilevante della circolare è dedicata al trattamento dell’azionariato dei dipendenti, ridefinito dall’art. 13 del D.Lgs. 505/1999. Per azionariato dei dipendenti si intendono sia l’assegnazione di azioni da parte dell’impresa alla generalità dei dipendenti, sia l’attribuzione di diritti di opzione per l’acquisto di azioni a singoli dipendenti o a categorie selezionate di lavoratori.
La disciplina conferma che non concorrono a formare il reddito imponibile:
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti fino a 2.065,83 euro complessivi nel periodo d’imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
- la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, purché tale corrispettivo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta.
La circolare precisa inoltre che, se il lavoratore possiede partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano più del 10% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o del capitale/patrimonio, la differenza concorre comunque integralmente a formare reddito.
Sono poi evidenziati alcuni punti applicativi:
- l’esenzione fino a 2.065,83 euro opera come franchigia, quindi l’imposizione riguarda solo l’eventuale eccedenza;
- l’offerta alla generalità dei dipendenti si considera soddisfatta quando è rivolta a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato; l’esclusione dei lavoratori a tempo determinato non impedisce il beneficio;
- se le azioni sono offerte solo ad alcuni dipendenti, anche se appartenenti a una medesima categoria, il valore complessivo costituisce reddito di lavoro e si applica la disciplina dei fringe benefits;
- per i diritti di opzione, se il prezzo pagato dal dipendente è inferiore al valore delle azioni alla data dell’offerta, l’agevolazione non si applica e la differenza diventa reddito imponibile;
- il regime contributivo riguarda solo azioni e diritti acquisiti dal lavoratore in quanto dipendente, restando esclusi gli acquisti non causalmente collegati al rapporto di lavoro.
Decorrenza e regime transitorio dell’azionariato dei dipendenti
La circolare ricostruisce anche l’evoluzione normativa e il regime transitorio. Viene ricordato che:
- il D.Lgs. 314/1997 aveva previsto, dal 1° gennaio 1998, un regime di favore per le azioni sottoscritte dai dipendenti ai sensi degli artt. 2349 e 2441 c.c.;
- il D.Lgs. 505/1999 ha esteso la disciplina anche alle azioni di vecchia emissione e ai piani di stock option;
- il nuovo regime si applica, per espressa previsione dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 505/1999, dal 1° gennaio 2000, salvo le assegnazioni effettuate prima di tale data e quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite tra il 1° gennaio 1998 e il 15 gennaio 2000.
La circolare richiama anche i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria sulla decorrenza delle norme:
- per i diritti di opzione assegnati prima del 1° gennaio 1998 ma esercitati solo dal 2000, si applica la disciplina vigente al momento dell’esercizio dell’opzione;
- per le assegnazioni di azioni intervenute dal 16 gennaio 2000, anche se conseguenti a opzioni deliberate in precedenza, si applica il D.Lgs. 505/1999;
- per i diritti di opzione assegnati prima del 1° gennaio 1998 ed esercitati entro il 1° gennaio 2000, il nuovo regime non si applica.
Inoltre, quando il prezzo dell’opzione è stabilito in valuta estera, il confronto con il valore delle azioni alla data dell’offerta va effettuato sui valori espressi in valuta, e non convertiti in lire, per neutralizzare gli effetti delle oscillazioni dei cambi.
Regime contributivo dell’azionariato dei dipendenti
Sul piano previdenziale, la circolare conferma il principio generale secondo cui la base imponibile contributiva coincide con quella fiscale determinata ai sensi dell’art. 48 del TUIR, salvo specifiche deroghe. Per le operazioni di cessione di azioni e per le stock option, la contribuzione segue quindi il criterio di cassa e sorge nel momento e nella misura in cui il reddito è imponibile fiscalmente.
La circolare introduce tuttavia una deroga importante: per i redditi da azionariato dei dipendenti maturati dopo la cessazione del rapporto di lavoro non sussiste obbligo contributivo né per il beneficiario né per l’ex datore di lavoro. Tale esclusione riguarda i redditi derivanti da azioni e stock option che maturino quando il rapporto è già cessato.
Regime contributivo delle erogazioni di secondo livello
La legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 2, lettera b), conferma a decorrere dal 2002 il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144. La circolare precisa che la decontribuzione continua quindi ad applicarsi anche per il 2002 entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento.
Tabelle delle aliquote contributive 2002
In allegato sono riportate le tabelle delle aliquote contributive in vigore per il 2002, distinte tra:
- lavoratori dello spettacolo;
- sportivi professionisti.
Le tabelle indicano, per ciascuna categoria, l’aliquota complessiva, la quota a carico del lavoratore, il codice tabella e il codice causale. La finalità dichiarata è quella di agevolare l’individuazione della corretta aliquota da applicare ai fini del versamento della contribuzione dovuta e la compilazione del modello 031/R.
Per i lavoratori dello spettacolo sono richiamate diverse casistiche, tra cui lavoratori iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995, con o senza anzianità contributiva pregressa, tersicorei e ballerini, lavoratori appartenenti ai gruppi dell’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947, nonché lavoratori dipendenti da imprese dell’esercizio cinematografico. Sono inoltre richiamati i versamenti per:
- aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992;
- contribuzione di solidarietà;
- aliquota speciale per somme destinate a fondi o casse di previdenza e assistenza integrativa;
- contribuzione ridotta sugli importi delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello.
Per gli sportivi professionisti, le tabelle indicano l’aliquota applicabile ai soggetti iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995, con o senza anzianità contributiva pregressa, e richiamano anche i versamenti per aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% e per contribuzione di solidarietà.
Punti principali
Importi che non concorrono al reddito di lavoro
Per il 2002 gli importi esclusi dal reddito imponibile fiscale e previdenziale restano invariati rispetto alla disciplina del D.Lgs. 314/1997, non essendo intervenuta la rivalutazione prevista dal TUIR. La circolare richiama i principali limiti: trasferte, trasferimenti, liberalità, fringe benefits e mensa.
Trattamento fiscale e previdenziale di indennità e benefit
Le indennità di trasferta sono escluse fino a 46,48 euro giornalieri in Italia e 77,47 euro all’estero, con riduzioni di un terzo o due terzi in caso di rimborsi di vitto/alloggio. Le indennità di trasferimento e prima sistemazione sono escluse nella misura del 50% entro 1.549,37 euro annui per trasferimenti in Italia e 4.648,11 euro per quelli esteri. Liberalità e beni/servizi al lavoratore restano esclusi fino a 258,23 euro; i buoni pasto e le prestazioni sostitutive della mensa sono esclusi fino a 5,29 euro giornalieri, nei casi previsti dalla legge.
Fringe benefits, prestiti e altre modifiche normative
La circolare riepiloga le modifiche introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 505/1999: somme per asili nido, colonie climatiche e borse di studio per familiari, utilizzo di opere e servizi aziendali per finalità sociali, concessione di prestiti (imponibile pari al 50% della differenza tra tasso ufficiale di sconto e tasso applicato) e disciplina dell’azionariato dei dipendenti. Viene precisato che, per i beni/servizi oltre il limite di 258,23 euro, l’intero valore diventa imponibile.
Azionariato dei dipendenti e stock option
Viene chiarito il regime fiscale e contributivo delle azioni assegnate ai dipendenti e delle stock option: esenzione fino a 2.065,83 euro per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti, purché non cedute prima di tre anni; tassazione della differenza tra valore delle azioni e corrispettivo pagato quando ricorrono le condizioni previste; esclusione dell’agevolazione per piani rivolti solo ad alcuni lavoratori in determinate ipotesi. La disciplina si applica alle azioni emesse dall’impresa datrice di lavoro o da società del medesimo gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con regime transitorio per i diritti di opzione preesistenti.
Regime contributivo delle operazioni su azioni
Ai fini contributivi si applica, in linea generale, la stessa base imponibile fiscale. Tuttavia, per i redditi da azionariato dei dipendenti maturati dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la circolare esclude l’obbligo contributivo sia per l’ex lavoratore sia per l’ex datore di lavoro, derogando al principio generale del criterio di cassa.
Decontribuzione per contratti di secondo livello
L’art. 43 della legge 448/2001 conferma per il 2002 il regime contributivo agevolato delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 60 della legge 144/1999. La decontribuzione opera entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare.
Tabelle aliquote contributive 2002
In allegato sono riportate le tabelle delle aliquote contributive applicabili per l’anno 2002 ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti, con indicazione delle quote a carico del lavoratore, dei codici tabella e dei codici causale. Le tabelle servono a facilitare il versamento della contribuzione e la corretta compilazione del mod. 031/R.
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