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Circolare

Circolare numero 17 del 23-05-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le imprese del centro-nord operanti nelle circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale del 17,8%, il contributo datoriale per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuto in misura fissa come per gli apprendisti. Vengono elencate le aree territoriali interessate dal DM 19 marzo 2002 e precisate le condizioni per fruire dell’agevolazione, limitata alle assunzioni con decorrenza nell’anno 2001 e, per i contratti di tipo B, riferita alla data di assunzione e non alla trasformazione. La circolare disciplina inoltre le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi tramite modelli 031/RC1 e 031/CM di variazione, le istruzioni per il recupero nel modello F24 ENPALS e gli importi del contributo apprendisti per il 2001 e il 2002.

Agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990 per assunzioni 2001 nelle aree territoriali individuate dal DM 19 marzo 2002

Agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990

La circolare disciplina l’applicazione, per l’ENPALS, dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con riferimento alle assunzioni effettuate nel 2001 nelle circoscrizioni territoriali individuate dal decreto ministeriale 19 marzo 2002. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per il recupero della contribuzione già versata, tramite i modelli di denuncia e il modello F24.

Quadro normativo e presupposti dell’agevolazione

Il beneficio è collegato al criterio del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro. Il decreto ministeriale 19 marzo 2002, pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 marzo 2002, ha determinato per l’anno 2001 gli ambiti territoriali con rapporto superiore alla media nazionale fissata, per l’anno 2000, nel 17,8%. In tali aree, e nel rispetto dei limiti comunitari, la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Aree territoriali interessate

La circolare riporta le circoscrizioni interessate dall’agevolazione:

  • Emilia Romagna: Basso Ferrarese;
  • Marche: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto;
  • Lazio: Roma, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia. Sono escluse le circoscrizioni che, pur presentando un rapporto superiore alla media nazionale, risultino totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218.

Soggetti ammessi e durata del beneficio

La circolare chiarisce che l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese, e non agli altri datori di lavoro che possono stipulare contratti di formazione e lavoro. Il beneficio si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 2001 e per tutta la durata del contratto, anche se questo prosegua o scada in un anno successivo in cui non permanga la stessa situazione occupazionale.

Per i contratti di formazione di tipologia B, per i quali il beneficio è subordinato alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, rileva la data di assunzione del lavoratore e non la data di trasformazione.

Condizioni ulteriori richieste

La fruizione dell’agevolazione è subordinata alle condizioni stabilite dalla Commissione europea con decisione dell’11 maggio 1999 e ai successivi orientamenti ministeriali. La circolare richiama, in particolare, i requisiti relativi a età, stato di disoccupazione di lunga durata o trasformazione in rapporto a tempo indeterminato con incremento della forza aziendale. Viene inoltre anticipato che ulteriori precisazioni sulla compatibilità con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato saranno fornite con una successiva circolare.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le imprese che abbiano diritto allo sgravio e che, dal 1° gennaio 2001, abbiano versato una contribuzione maggiore devono procedere al recupero delle differenze presentando denunce di variazione per ciascun trimestre dell’anno 2001:

  • gennaio-marzo 2001;
  • aprile-giugno 2001;
  • luglio-settembre 2001;
  • ottobre-dicembre 2001.

Per ciascun periodo occorre presentare un mod. 031/RC1 e un mod. 031/CM di variazione. Nei modelli 031/RC1 devono essere indicati il periodo di riferimento, i dati anagrafici dell’impresa, la casella di variazione, il codice agevolazione CF, il numero dei lavoratori interessati, le giornate lavorate, la retribuzione imponibile, il codice della tabella contributiva e l’importo della contribuzione non versata. Il totale del quadro B va riportato nel quadro C come importo a credito. Nelle comunicazioni d’impresa va inserita la dicitura relativa al codice CF e gli estremi del mod. F24 utilizzato per il recupero.

Per i mod. 031/CM di variazione, la circolare richiede di barrare la casella specifica, riportare la dicitura relativa al codice CF, indicare il periodo e distinguere i dati già segnalati da quelli nuovi per il medesimo lavoratore. Le medesime modalità si applicano alle denunce già presentate per l’anno 2002. La modulistica relativa al 2001 può essere compilata in lire, se anche le denunce originarie erano state compilate in lire.

Recupero tramite modello F24

Il recupero della contribuzione già versata senza applicazione del beneficio può essere effettuato a partire dal pagamento della contribuzione corrente dovuta all’Ente per il mese di maggio 2002, con scadenza del versamento fissata al 17 giugno 2002.

Nella sezione ENPALS del modello F24 devono essere indicati:

  • codice ente 0001;
  • codice sede della posizione contributiva;
  • causale contributi CCLS per i contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo (mod. 031/R);
  • causale contributi RCLS per l’importo da recuperare (mod. 031/RC1);
  • codice posizione assicurativa, ossia il numero di matricola dell’impresa per intero;
  • periodo di riferimento da, in formato mm/aaaa, per il mese e l’anno di competenza;
  • periodo di riferimento a, sempre in formato mm/aaaa, se il periodo supera il mese o il trimestre, dato obbligatorio in presenza della causale RCLS;
  • importi a debito versati per la contribuzione corrente;
  • importi a credito compensati per la contribuzione da recuperare.

La circolare precisa che nel modello F24 può essere indicato un periodo di riferimento più ampio rispetto al mod. 031/RC1, anche comprensivo di più trimestri. Se l’importo da compensare era stato espresso in lire nel mod. 031/RC1, va comunque riportato in euro nel modello F24 con il criterio di arrotondamento vigente.

Misura del contributo apprendisti

Per il contributo da versare in misura ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, la circolare indica, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente:

  • per l’anno 2001: L. 4.918 settimanali, pari a euro 2,54, oppure L. 820 giornaliere, pari a euro 0,42;
  • per l’anno 2002: euro 2,61 settimanali, pari a euro 0,43 giornalieri.

Il documento si chiude con la formula di stile del Direttore generale, senza ulteriori indicazioni operative.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione e base normativa

L’agevolazione deriva dall’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ed è applicabile, nel rispetto dei limiti comunitari, alle imprese del centro-nord operanti in circoscrizioni in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro supera la media nazionale del 17,8%. Per tali imprese, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955.

Aree territoriali individuate dal DM 19 marzo 2002

Il decreto ministeriale 19 marzo 2002, pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2002, ha determinato per l’anno 2001 gli ambiti territoriali circoscrizionali con rapporto superiore alla media nazionale del 17,8%. Le aree interessate indicate in circolare sono: Emilia Romagna, Basso Ferrarese; Marche, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto; Lazio, Roma, Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia. Sono escluse le circoscrizioni totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218.

Condizioni soggettive e limiti di applicazione

La fruizione dell’agevolazione è subordinata alle condizioni stabilite dalla Commissione europea con decisione dell’11 maggio 1999 e ai successivi orientamenti ministeriali, con riferimento a età, stato di disoccupazione di lunga durata o trasformazione in rapporto a tempo indeterminato con incremento della forza aziendale. La circolare precisa che ulteriori chiarimenti sulla compatibilità con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato saranno forniti con successiva circolare.

Soggetti beneficiari e periodo di spettanza

Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese e non anche agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula di contratti di formazione e lavoro. Vale per le assunzioni con decorrenza nell’anno 2001 e per tutta la durata del contratto, anche se il rapporto prosegue o scade in un anno successivo in cui non si registri più la medesima situazione occupazionale. Per i contratti di formazione e lavoro di tipologia B, l’agevolazione va riferita alla data di assunzione dei lavoratori e non a quella di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Regolarizzazione dei periodi pregressi con mod. 031/RC1 e 031/CM

Le imprese aventi titolo allo sgravio e che abbiano versato contribuzione in misura maggiore dal 1° gennaio 2001 devono regolarizzare le partite pregresse presentando, per l’anno 2001, un mod. 031/RC1 e un mod. 031/CM di variazione per ciascun trimestre: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre 2001. Nei modelli 031/RC1 occorre indicare il periodo di riferimento, i dati anagrafici dell’impresa, barrare la casella di variazione, non compilare il quadro A e riportare nel quadro B il codice agevolazione CF, il numero dei lavoratori interessati, le giornate lavorate, la retribuzione imponibile, il codice della tabella contributiva e l’importo della contribuzione non versata; il totale del quadro B va riportato nel quadro C come importo a credito. Nelle comunicazioni d’impresa va inserita la dicitura relativa al codice CF e gli estremi del modello F24 utilizzato per il recupero. Nei mod. 031/CM di variazione va barrata la casella specifica, riportata la dicitura relativa al codice CF, indicato il periodo e utilizzati i codici per i dati già denunciati e per quelli nuovi del medesimo lavoratore. Le stesse modalità si applicano alle denunce già presentate per l’anno 2002. La modulistica dell’anno 2001 può essere compilata in lire se le denunce originarie erano state redatte in lire.

Recupero tramite modello F24 ENPALS

Il recupero della contribuzione già versata senza applicazione dell’agevolazione può avvenire a decorrere dal versamento della contribuzione corrente dovuta per il mese di maggio 2002, con scadenza 17 giugno 2002. Nella sezione ENPALS del modello F24 devono essere indicati: codice ente 0001; codice sede della posizione contributiva; causale CCLS per i contributi correnti e RCLS per la contribuzione da recuperare; numero di matricola dell’impresa; periodo di riferimento da e, se necessario, a, in formato mm/aaaa; importi a debito per la contribuzione corrente e importi a credito compensati per la contribuzione da recuperare. Se l’importo da compensare era stato indicato nel mod. 031/RC1 in lire, nel modello F24 va riportato in euro con il criterio di arrotondamento vigente.

Importi del contributo apprendisti

Per il versamento della quota contributiva ridotta corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, la circolare indica per l’anno 2001, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, un importo di L. 4.918 settimanali, pari a euro 2,54, ovvero L. 820 giornaliere, pari a euro 0,42. Per l’anno 2002 l’importo è fissato in euro 2,61 settimanali, pari a euro 0,43 giornalieri.

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