Cassazione Penale, Ordinanza n. 12585/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le nuove domande di misura alternativa alla detenzione. Non contesta la precedente revoca della misura alternativa già disposta il 24 agosto 2023, ma sostiene che l’effetto preclusivo non dovrebbe operare perché i fatti valutati in sede di revoca si sono poi conclusi con due decreti di archiviazione; da ciò deduce che la condotta tenuta in passato potrebbe essere rivalutata e che la nuova richiesta di misura non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, affermando che il divieto triennale di nuova concessione delle misure alternative previsto dall’art. 58-quater, comma 2, ord. pen. ha portata generale e vale anche in procedimenti esecutivi diversi da quello in cui è intervenuta la revoca. Ha inoltre escluso che gli esiti di eventuali procedimenti penali relativi agli stessi fatti possano incidere sulla preclusione, in ragione dell’autonomia tra le valutazioni del giudice penale e quelle della magistratura di sorveglianza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 58-quater, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354
divieto triennale di nuova concessione di una misura alternativa in caso di revoca della precedente
la preclusione opera in modo generale, non solo nel procedimento esecutivo in cui è intervenuta la revoca, ma anche in altri e diversi procedimenti esecutivi; non è superabile per effetto di successivi esiti favorevoli di procedimenti penali sui fatti originari
art. 616 c.p.p.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il divieto triennale di nuova concessione delle misure alternative dopo la revoca della precedente ha efficacia generale ed è opponibile anche in procedimenti esecutivi diversi da quello in cui la revoca è stata pronunciata.
- Gli esiti di procedimenti penali successivi o paralleli relativi ai fatti che hanno determinato la revoca non elidono la preclusione prevista dall’art. 58-quater, comma 2, ord. pen., poiché permane l’autonomia tra giudizio penale e valutazione di sorveglianza.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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