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Sentenza

Sentenza del 14/03/2017 n. 937 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - accertamento - situazione - impossibilità del conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze - sussiste - mancata realizzazione unica strada di accesso - è tale - art. 30, comma 4 bis, l. n. 724/94 - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società sosteneva che l'impossibilità di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze, proventi e reddito non dipendesse da una scelta elusiva, ma da una concreta situazione oggettiva: la mancata realizzazione dell'unica strada che avrebbe consentito l'accesso diretto all'immobile sede operativa. Tale accesso era indispensabile per esercitare l'attività commerciale, fondata sulla ricezione della clientela. La circostanza avrebbe quindi integrato una causa di disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

La decisione

È stata riconosciuta come rilevante, ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, la mancata realizzazione dell'unica strada di accesso all'immobile. La situazione è stata considerata oggettiva e idonea a rendere impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito richiesti dalla disciplina fiscale. Ne consegue l'accoglimento della posizione della società contribuente e il superamento dell'accertamento fondato esclusivamente sulla presunzione di non operatività.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994

    Disposizione sulla disapplicazione della disciplina delle società non operative quando ricorrono situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze, dei proventi e del reddito previsti dalla norma.

    La norma consente di neutralizzare la disciplina antielusiva sulle società di comodo quando la mancata produzione di reddito deriva da circostanze oggettive, concrete e non imputabili a una scelta elusiva della società. La mancata realizzazione dell'unico accesso necessario per raggiungere l'immobile e ricevere la clientela può costituire tale circostanza.

Massime di principio

  • La disciplina sulle società non operative non opera in modo automatico quando il contribuente dimostra l'esistenza di impedimenti oggettivi e documentabili che abbiano concretamente ostacolato l'attività e la produzione di ricavi.
  • Un ostacolo infrastrutturale essenziale, come l'assenza dell'unica via di accesso a una sede commerciale, può giustificare la disapplicazione della norma se rende realmente impossibile o gravemente difficoltoso lo svolgimento dell'attività.
  • Non è sufficiente allegare generiche difficoltà economiche o gestionali: occorre dimostrare il nesso causale tra l'impedimento esterno e la mancata realizzazione dei ricavi o del reddito.
  • La situazione impeditiva deve essere valutata in concreto, considerando il tipo di attività esercitata, la necessità dell'accesso per la clientela e la disponibilità di eventuali alternative praticabili.
  • Per ottenere la disapplicazione è opportuno documentare l'impedimento con elementi oggettivi, quali autorizzazioni, provvedimenti amministrativi, corrispondenza, perizie, fotografie e prove dell'assenza di percorsi alternativi.

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