Ordinanza n. 3442/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2020, notificato in data 15/06/2021, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza, ex art. 9 comma 1 lett. F) legge n. 91/1992 K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2020, notificato il 15 giugno 2021, con il quale era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Nell'ordinanza non sono esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria le parti hanno confermato la persistenza dell'interesse alla decisione e hanno dichiarato che non sono necessarie richieste istruttorie né integrazioni del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha rilevato che la causa rientra tra quelle suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato e ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione. Poiché l'interesse è stato confermato e non sono state richieste ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato. La decisione non contiene statuizioni sull'illegittimità del diniego né sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Norma indicata quale base giuridica dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”
Richiamati per evidenziare i vincoli alla calendarizzazione e al differimento della trattazione nell'ambito delle attività di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 382/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3393/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3395/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →