Cassazione Penale, Ordinanza n. 20666/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di concordato in appello e fondato esclusivamente su doglianze sulla determinazione della pena, profilo non deducibile in cassazione se non nei limiti dell'illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale ha emesso sentenza di concordato ex art. 599-bis c.p.p., parzialmente riformando la decisione di primo grado ma confermando la condanna per rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, rilevando che, trattandosi di sentenza resa all'esito di concordato in appello, sono proponibili solo censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili vizi riguardanti motivi rinunciati o la quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Poiché il ricorso investiva solo la pena e non denunciava una illegalità della sanzione, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello; la sentenza emessa all'esito di tale rito limita le censure proponibili in cassazione ai profili della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e della conformità della decisione all'accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione de plano del ricorso in caso di impugnazione da dichiarare inammissibile.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza di concordato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 628 c.p.
È il reato per cui la condanna è stata confermata in appello; il testo non offre ulteriori dettagli fattuali sulla sua concreta commissione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili in cassazione solo censure che investano la validità del consenso prestato dalle parti, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che riguardano motivi rinunciati con il concordato, la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della motivazione sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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