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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21585/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organo disciplinare)

La controversia

Un avvocato, destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione per due mesi irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro per avere, in un giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, usato espressioni offensive e sconvenienti nei confronti di due magistrati, ha proposto direttamente alle Sezioni Unite un ricorso qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione. Nel ricorso il professionista non deduceva una concreta questione di riparto tra giurisdizione civile e amministrativa connessa al procedimento disciplinare, ma insisteva su profili di asserita incompatibilità di quei magistrati, in ragione del loro successivo coinvolgimento in un giudizio di responsabilità civile ex l. n. 117 del 1988 (nel testo richiamato come l. n. 188 del 1987), dinanzi al Tribunale di Perugia, per fatti connessi alle decisioni sfavorevoli rese nei confronti del suo assistito. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile contro il provvedimento amministrativo di carattere giustiziale del Consiglio Distrettuale di Disciplina, essendo la questione eventualmente devolvibile solo nella fase di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense. Ha inoltre osservato che il ricorso, comunque, non prospettava alcuna reale questione di giurisdizione, limitandosi a censure sulla condotta e sulla presunta incompatibilità di due magistrati, inidonee sia a fondare un obbligo di astensione sia a porre un tema di giurisdizione civile o amministrativa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di attività difensiva delle controparti. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato e disposto l’oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento diffuso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • legge 13 aprile 1987, n. 117

    richiamata come disciplina della responsabilità civile dei magistrati, nel testo indicata dal ricorrente come l. n. 188 del 1987

  • legge 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamata quale riforma dell’ordinamento forense che, secondo la Corte, non ha mutato la natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al CDD

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare forense, la fase davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina conserva natura amministrativa e il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile in tale fase, ma solo nella successiva impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando il ricorso non investe una reale questione di riparto di giurisdizione, ma si limita a contestare condotte di magistrati o profili di incompatibilità privi di incidenza sulla giurisdizione.
  • Una pretesa incompatibilità o obbligo di astensione va valutata in relazione al momento in cui il magistrato deve decidere la controversia; fatti sopravvenuti alla decisione non possono fondare retroattivamente l’obbligo di astensione per quella decisione.
  • Le doglianze che non consentano di individuare utilmente una questione di giurisdizione tra giudice civile e giudice amministrativo non possono fondare il regolamento preventivo.
  • In assenza di attività difensiva delle controparti, può essere disposto nulla sulle spese di lite; resta ferma, se dovuta, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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