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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/880

Regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione del 5 marzo 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/686 per chiarire e correggere varie regole applicabili al materiale germinale di animali terrestri detenuti nei movimenti tra Stati membri. Le modifiche riguardano soprattutto marcatura dei contenitori, contenuto dei certificati sanitari, requisiti sanitari per i donatori, procedure di emergenza in caso di malfunzionamento dell’IMSOC e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio regime delle direttive settoriali al nuovo quadro del regolamento (UE) 2016/429. Vengono inoltre allineate alcune prescrizioni tecniche agli atti delegati e di esecuzione collegati, con l’obiettivo di garantire coerenza, continuità dei movimenti e certezza giuridica.

Regolamento delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 in materia di tracciabilità, sanità animale, certificazione e procedure di notifica per i movimenti intra-UE di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale (sperma, ovociti ed embrioni) di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché, per taluni profili, di altri animali terrestri detenuti e del materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche. Riguarda operatori, stabilimenti di materiale germinale, centri di raccolta e stoccaggio, gruppi di raccolta/produzione di embrioni, autorità competenti e veterinari ufficiali. Include misure transitorie per materiale germinale raccolto/prodotto/trasformato/stoccato e per certificati rilasciati prima del 21 aprile 2021; si applica dal 21 aprile 2021 in coerenza con il regime del regolamento (UE) 2016/429. Non disciplina importazioni da paesi terzi, ma esclusivamente movimenti intra-UE e aspetti connessi alla continuità applicativa del vecchio sistema normativo.

Modifica del regime UE sul materiale germinale di animali terrestri detenuti

Il regolamento delegato (UE) 2021/880 modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686, attuativo del regolamento (UE) 2016/429, per correggere, chiarire e coordinare le regole applicabili ai movimenti intra-UE di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti. L’intervento mira a rafforzare tracciabilità, coerenza della certificazione sanitaria, allineamento con il sistema IMSOC e continuità operativa nel passaggio dal vecchio regime delle direttive settoriali al nuovo quadro di sanità animale dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento è adottato in base alle deleghe conferite dal regolamento (UE) 2016/429, che disciplina prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e consente alla Commissione di integrare aspetti non essenziali mediante atti delegati. I considerando evidenziano che il regolamento delegato (UE) 2020/686 conteneva già norme su riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, tracciabilità, sanità animale e certificazione; il nuovo intervento serve a integrare tali norme, evitare duplicazioni, correggere omissioni e assicurare una gestione uniforme dei movimenti di sperma, ovociti ed embrioni all’interno dell’Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda:

  • centri di raccolta e stoccaggio dello sperma;
  • gruppi di raccolta e produzione di embrioni;
  • stabilimenti di materiale germinale, compresi stabilimenti confinati;
  • operatori e veterinari ufficiali coinvolti nella raccolta, trasformazione, immagazzinamento, spedizione e certificazione;
  • autorità competenti degli Stati membri.

L’oggetto materiale comprende sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, oltre a specifiche fattispecie relative ad altri animali terrestri detenuti e al materiale germinale destinato a fini scientifici o a banche genetiche. Le disposizioni transitorie si applicano al materiale germinale e ai certificati rilasciati prima del 21 aprile 2021.

Tracciabilità, registrazione e marcatura

Una parte centrale delle modifiche riguarda la tracciabilità. L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 viene chiarito nel senso che lo stabilimento in cui il materiale germinale è raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato deve essere registrato o riconosciuto, e il relativo numero unico deve figurare come parte della marcatura sulle paillette o sugli altri contenitori. La precisazione riguarda sia lo stabilimento registrato sia lo stabilimento confinato riconosciuto.

Parallelamente, gli allegati I e IV sono aggiornati per ribadire che ciascuna paillette o contenitore deve recare una marcatura chiara conforme all’articolo 10. Viene così rafforzata la catena di identificazione del materiale lungo tutto il percorso di movimentazione.

Requisiti sanitari per i donatori e condizioni di raccolta

L’articolo 13 è modificato per gli spostamenti di sperma di ovini e caprini tra Stati membri: i donatori non possono essere utilizzati per la riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma destinato al movimento intra-UE e durante tutto il periodo di raccolta. La norma è formulata in termini di garanzia a carico degli operatori, al fine di prevenire rischi di diffusione di malattie attraverso l’uso riproduttivo degli animali donatori.

L’articolo 17 stabilisce inoltre che il materiale germinale non può essere spostato tra Stati membri fino a quando le autorità competenti non abbiano revocato le restrizioni dei movimenti applicate al centro di raccolta o allo stabilimento di prelievo. Si tratta di una regola di blocco preventivo collegata allo stato sanitario del sito di origine.

All’articolo 20, paragrafo 3, viene introdotta una deroga: il veterinario del gruppo può accettare un animale donatore di ovociti ed embrioni proveniente da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, purché il veterinario ufficiale dello stabilimento di origine certifichi l’assenza di casi clinici per almeno i tre anni precedenti.

L’articolo 22, lettera a), è soppresso, con conseguente eliminazione di una prescrizione non più mantenuta nel testo coordinato.

Certificazione sanitaria, controlli e corrispondenza dei dati

Il regolamento interviene in modo diffuso sul contenuto e sulla verifica dei certificati sanitari.

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), è riscritto per prevedere che il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori e il numero del sigillo del recipiente di trasporto corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario o nell’autodichiarazione.

L’articolo 30, paragrafo 3, è soppresso, eliminando la limitazione di validità di 10 giorni del certificato sanitario per i movimenti intra-UE di materiale germinale prevista in precedenza per talune fattispecie.

L’articolo 32, paragrafo 2, viene integrato con ulteriori elementi informativi richiesti nella documentazione, tra cui:

  • la marcatura del materiale germinale;
  • le specie degli animali donatori;
  • il numero del sigillo del recipiente di trasporto;
  • la dichiarazione di conformità alle prescrizioni sanitarie del capo 1.

Per i certificati sanitari di cui all’articolo 46, paragrafo 2, è inoltre aggiunta la data di spedizione della partita e la prova della conformità, compreso il previo consenso scritto dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita. Negli allegati IV è eliminata la richiesta di indicare la razza del donatore, ritenuta non necessaria ai fini della sanità animale, mentre resta l’esigenza di indicare specie e identificazione del donatore.

Procedure di emergenza in caso di perturbazioni dell’IMSOC

Gli articoli 35, 43 e 48 sono riformulati per coordinare le procedure di notifica con il sistema IMSOC e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. In caso di interruzioni di corrente o altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine della partita deve applicare le misure di emergenza previste dall’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Le nuove disposizioni coprono tre ipotesi:

  • partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini;
  • partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini;
  • materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche.

Il regolamento elimina così discrepanze redazionali rispetto al regolamento delegato (UE) 2020/688 e uniforma la disciplina delle emergenze informatiche nei controlli ufficiali.

Misure transitorie e continuità dei movimenti

Il nuovo articolo 49 disciplina la transizione tra il vecchio sistema basato sulle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e il nuovo quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/686.

In particolare:

  • i centri di raccolta e stoccaggio dello sperma, nonché i gruppi di raccolta e produzione di embrioni, riconosciuti prima del 21 aprile 2021 sono considerati riconosciuti anche ai fini del nuovo regime;
  • per gli altri profili restano soggetti alle norme del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/686;
  • è ammesso lo spostamento intra-UE di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021, se conformi alle direttive applicabili e alle prescrizioni sanitarie e di laboratorio previste;
  • le paillette e gli altri contenitori marcati prima del 21 aprile 2021 secondo le direttive sono considerati correttamente marcati;
  • i certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021 sono considerati validi ai fini del nuovo impianto normativo.

Adeguamenti tecnici negli allegati

Gli allegati da I a IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono aggiornati in varie parti.

Tra le principali correzioni e integrazioni:

  • negli allegati sulla marcatura si ribadisce che le paillette e i contenitori devono riportare una marcatura chiara conforme all’articolo 10;
  • per i bovini donatori, ai fini dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis, è ammesso il test previsto dall’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, quindi anche il gamma-interferone;
  • per la leucosi bovina enzootica viene coordinata la prova sierologica con la deroga dell’articolo 20;
  • per ovini e caprini sono aggiornati i test relativi a Brucella ovis, con specificazione dei tempi di prelievo e della durata della quarantena;
  • per la febbre catarrale ovina (sierotipi 1-24) si conferma il requisito dei 60 giorni precedenti la raccolta e l’assenza di casi confermati nei 24 mesi precedenti nella popolazione animale interessata;
  • per lo sperma di bovini, suini, ovini e caprini sono aggiornate le miscele di antibiotici ammesse e i rispettivi requisiti di efficacia battericida.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche alla definizione di IMSOC e alla disciplina di base

Viene aggiornata la definizione di "IMSOC" all’articolo 2, punto 28, del regolamento delegato (UE) 2020/686, rinviando al sistema di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Tracciabilità e marcatura dei contenitori

L’articolo 11 è chiarito nel senso che, per il materiale germinale, il numero di registrazione unico o il numero di riconoscimento unico dello stabilimento deve far parte della marcatura sulle paillette o sugli altri contenitori. Gli allegati I e IV sono adeguati per ribadire che ciascuna paillette o altro contenitore deve recare una marcatura chiara conforme all’articolo 10.

Prescrizioni per gli animali donatori di sperma

L’articolo 13 è modificato imponendo che gli animali donatori non siano utilizzati per la riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma destinato a essere spostato tra Stati membri e per tutto il periodo di raccolta. È inoltre precisato che il trasporto della partita di sperma deve avvenire conformemente agli articoli 28 e 29.

Restrizioni ai movimenti e requisiti sanitari specifici

All’articolo 17 si prevede che il materiale germinale non possa essere spostato tra Stati membri fino alla revoca delle restrizioni applicate al centro o allo stabilimento di origine. All’articolo 20, paragrafo 3, viene introdotta una deroga per animali donatori di ovociti ed embrioni provenienti da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, se il veterinario ufficiale certifica l’assenza di casi clinici per almeno tre anni. All’articolo 22, lettera a), viene soppressa una disposizione.

Controlli di conformità e corrispondenza tra certificato e contenitore

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 39 sono modificati per richiedere che il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori e il numero del sigillo del recipiente di trasporto corrispondano ai dati riportati nel certificato sanitario o nell’autodichiarazione; nell’articolo 39 è anche soppresso il paragrafo 5. L’articolo 30, paragrafo 3, è soppresso, eliminando la limitazione di validità di 10 giorni del certificato sanitario per taluni movimenti intra-UE.

Contenuto dei certificati sanitari

L’articolo 32, paragrafo 2, è integrato con l’indicazione della marcatura del materiale germinale, della specie degli animali donatori, del numero del sigillo del contenitore di trasporto e della dichiarazione di conformità alle prescrizioni sanitarie del capo 1. L’articolo 46, paragrafo 2, e l’allegato IV sono modificati per includere la data di spedizione della partita, il numero del sigillo, i risultati disponibili delle prove, la dichiarazione di conformità e l’indicazione della specie e identificazione dei donatori. È inoltre eliminato il requisito di indicare la razza del donatore nei certificati per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

Procedure di emergenza in caso di perturbazioni dell’IMSOC

Gli articoli 35, 43 e 48 sono riscritti per rinviare alle misure di emergenza previste dall’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 in caso di interruzioni di corrente o altre perturbazioni dell’IMSOC, rispettivamente per partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, di altri animali terrestri detenuti e di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche.

Misure transitorie per il passaggio al nuovo quadro normativo

Il nuovo articolo 49 disciplina il regime transitorio: i centri già riconosciuti prima del 21 aprile 2021 ai sensi delle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati riconosciuti ai fini del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato; i movimenti intra-UE di materiale germinale raccolto/prodotto/trasformato/stoccato prima di tale data restano ammessi se conformi alle direttive applicabili; le marcature apposte prima del 21 aprile 2021 sono considerate valide; i certificati sanitari rilasciati prima di tale data sono considerati rilasciati ai sensi del nuovo quadro.

Adeguamenti tecnici negli allegati e requisiti diagnostici

Gli allegati I-IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono modificati per allineare i test sanitari e le condizioni di quarantena: per i bovini donatori è ammesso, in alternativa all’intradermotubercolinizzazione, anche il test del gamma-interferone per il complesso Mycobacterium tuberculosis; per taluni ovini/caprini sono aggiornate le prove per Brucella ovis e Brucella abortus/melitensis/suis; sono aggiornati i requisiti per la febbre catarrale ovina (sierotipi 1-24) con un periodo minimo di 60 giorni e l’assenza di casi confermati nei 24 mesi precedenti; sono aggiornate le formulazioni sugli antibiotici da aggiungere allo sperma di bovini, suini, ovini e caprini.

Come è indicizzato

Materiesanità animaletracciabilitàcertificazione veterinariamovimenti intra-ue di merci di origine animalemisure transitorie

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