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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/406

Regolamento (UE) 2021/406 del Consiglio del 5 marzo 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

Normativa europea32021R0406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in via provvisoria i regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, aggiornando per il 2021 i TAC e le quote di numerosi stock ittici. Le modifiche tengono conto dell’andamento delle consultazioni con il Regno Unito, la Norvegia e altri paesi terzi, nonché dei pareri scientifici e della stagionalità della pesca. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021.

Modifica provvisoria dei TAC e delle possibilità di pesca per il 2021 nei regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per gli stock e le zone interessate, alle catture effettuate nelle acque dell’Unione, nelle acque internazionali e in determinate acque non dell’Unione accessibili ai pescherecci dell’Unione. Incide sui contingenti e sui limiti di cattura di specifici stock ittici elencati negli allegati dei regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021. Le modifiche riguardano soprattutto stock condivisi con paesi terzi e alcuni stock pescati prevalentemente all’inizio dell’anno; restano ferme le disposizioni degli accordi internazionali e delle consultazioni con i paesi terzi, nonché le regole speciali e i divieti già previsti nei regolamenti modificati.

Modifica provvisoria delle possibilità di pesca 2021

Il regolamento si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e adegua, in via provvisoria, i TAC e le possibilità di pesca per il 2021 già fissati dai regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92. La misura risponde alla necessità di gestire stock condivisi con paesi terzi in attesa della conclusione delle consultazioni bilaterali e trilaterali, salvaguardando al contempo la sostenibilità biologica e l’equilibrio socioeconomico delle attività di pesca.

Finalità e contesto

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP, che impone di adottare misure di conservazione sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici. Viene ribadito che le possibilità di pesca devono essere assegnate secondo gli obiettivi della PCP e nel rispetto della stabilità relativa tra Stati membri. Poiché, a seguito della Brexit, numerosi stock sono divenuti condivisi e le consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia non erano ancora concluse, il Consiglio fissa TAC provvisori per evitare vuoti regolatori e consentire la prosecuzione della pesca.

Criteri di determinazione dei TAC provvisori

In via generale, i TAC provvisori sono stabiliti nella misura del 25 % della quota dell’Unione corrispondente alle possibilità di pesca del 2020. Per alcuni stock, tuttavia, il regolamento ammette percentuali superiori, quando i dati dimostrano che la pesca si concentra nei primi mesi dell’anno e un TAC troppo basso impedirebbe di utilizzare effettivamente il contingente disponibile. Questa impostazione è limitata ai casi giustificati dai dati di cattura e non deve incidere sui TAC definitivi che saranno fissati dopo le consultazioni o alla luce degli accordi internazionali applicabili.

Modifiche ai regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento (UE) 2021/91 e gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2021/92. Le tabelle sostitutive riguardano numerose specie e zone di pesca, tra cui berici, pesci tamburo, rane pescatrici, merlano, melù, scampo, passera di mare, razza ondulata, sgombro, sogliola, suri/sugarelli, aringa e merluzzo bianco. Le nuove tabelle precisano quantità per Stato membro, quote dell’Unione, TAC totali, eventuali quote di paesi terzi e, quando necessario, condizioni speciali di accesso o di utilizzazione.

Principali condizioni operative e restrizioni

Per diversi stock il regolamento introduce o conferma limitazioni specifiche:

  • i berici sono disciplinati come catture accessorie, senza pesca diretta;
  • la razza ondulata non è oggetto di pesca mirata e può essere sbarcata solo intera o eviscerata;
  • per il melù, lo sgombro e i suri/sugarelli sono previste regole dettagliate su trasferimenti di contingenti, limiti per zone, percentuali massime di prelievo in aree specifiche e imputazione delle catture accessorie;
  • per lo scampo e la sogliola sono indicate ulteriori sottozone e limiti funzionali;
  • per l’aringa e il merluzzo bianco sono previsti obblighi di dichiarazione e regole di imputazione ai contingenti delle rispettive flotte nazionali.

Regime temporale

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021. La retroattività è espressamente giustificata dal carattere incrementativo delle possibilità di pesca e dal fatto che i limiti non risultavano ancora esauriti al momento dell’adozione. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore ittico e per i consulenti che assistono imprese di pesca, il regolamento rileva come atto di aggiornamento immediato dei contingenti 2021. La sua lettura va coordinata con i regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92, con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e con le eventuali consultazioni internazionali successive, che potranno determinare i TAC definitivi o ulteriori aggiustamenti.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

Il regolamento interviene sugli allegati dei regolamenti (UE) 2021/91 e 2021/92 per adeguare le possibilità di pesca provvisorie del 2021. In particolare, l’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2021/91 e l’articolo 2 modifica gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2021/92.

Ragioni della disciplina provvisoria

Le possibilità di pesca sono fissate in via provvisoria perché le consultazioni con il Regno Unito, la Norvegia e le eventuali consultazioni trilaterali non erano ancora concluse. Il Consiglio stabilisce quindi TAC temporanei nel rispetto dell’UNCLOS, dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri e del quadro giuridico dell’Unione, per garantire continuità alle attività di pesca sostenibili.

Criterio generale dei TAC provvisori

In linea generale i TAC provvisori corrispondono al 25 % della quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. In un numero limitato di casi è ammessa una percentuale diversa, quando gli stock sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno, sulla base dei dati di utilizzo dei contingenti nel primo trimestre 2018-2020 e dei pareri scientifici.

Rapporto con le consultazioni e gli accordi internazionali

Le possibilità di pesca provvisorie non devono pregiudicare la fissazione dei TAC definitivi a seguito delle consultazioni e degli accordi internazionali, né le quote dell’Unione previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito. I TAC provvisori non devono superare i potenziali TAC definitivi valutati conformemente ai pareri scientifici.

Modifiche a specifici stock e allegati

L’allegato del regolamento (UE) 2021/91 è sostituito per i berici (Beryx spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali di varie zone. L’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è modificato per pesci tamburo, rane pescatrici, merlano, melù in più aree, scampo, passera di mare, razza ondulata, sgombro, sogliola e suri/sugarelli. L’allegato IB è modificato per aringa nelle acque dell’Unione, delle Isole Fær Øer e della Norvegia e per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2.

Condizioni speciali e limiti geografici

Per diversi stock sono previste condizioni speciali, limiti di zona, quote accessorie e divieti di pesca mirata. Tra gli esempi: per i berici il contingente è riservato esclusivamente alle catture accessorie; per la razza ondulata la specie non è oggetto di pesca mirata ed è consentito lo sbarco solo intero o eviscerato; per lo sgombro e il melù sono previsti limiti territoriali, percentuali massime di trasferimento/scambio, quote imputabili ad altri contingenti e restrizioni specifiche per alcune zone e periodi.

Riferimenti a norme di gestione

In varie tabelle si applicano l’articolo 7, paragrafo 1, e/o l’articolo 8, paragrafi 1 o 2, del regolamento interessato, a seconda che si tratti di TAC precauzionali o analitici. Per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si specifica inoltre che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. La retroattività è giustificata dal fatto che i limiti di cattura decorrono già da tale data e le possibilità di pesca sono state aumentate, senza incidere negativamente sulla certezza del diritto o sul legittimo affidamento.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichepolitica comune della pescarelazioni con paesi terzigestione dei contingenti

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