Cassazione Penale, Sentenza n. 02424/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza ex art. 670 cod. proc. pen. volta ad ottenere l'accertamento del mancato passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale de L'Aquila del 27/03/2009 (irrevocabile il 28/10/2010), dedotta illegittimità del decreto di irreperibilità per carenza delle ricerche. In particolare si eccepiva: a) omissione di ricerche telefoniche nonostante dagli atti risultassero più utenze in uso al condannato; b) mancata effettuazione di ricerche all'estero nonostante l'esistenza di un provvedimento di espulsione nei confronti del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il Tribunale di Ivrea non ha motivato in ordine alla mancata utilizzazione delle utenze telefoniche risultanti agli atti, questione rilevante e potenzialmente decisiva, conformandosi alla giurisprudenza che impone l'effettività delle ricerche mediante l'uso delle notizie disponibili. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo non sussistente l'obbligo automatico di ricerche all'estero sulla sola base del provvedimento di espulsione, atteso che non risultavano elementi concreti al momento dell'emissione del decreto che indicassero l'indirizzo estero del condannato. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio limitatamente alla motivazione sulle ricerche telefoniche e sulla loro idoneità a contattare l'interessato.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Usata come base procedurale per l'istanza al giudice dell'esecuzione volta ad ottenere l'accertamento relativo alla efficacia/irrevocabilità del titolo: la Corte non modifica la portata della norma, la considera il corretto strumento procedurale per le censure formulate.
art. 159 cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che i luoghi indicati per le ricerche sono prioritari ma non esclusivi; il principio è l'effettività della ricerca, con utilizzo delle notizie in possesso dell'autorità nei modi più efficaci (anche tramite utenze telefoniche disponibili).
art. 160, comma 4 cod. proc. pen.
Riferita alle modalità di ricerca e notifica; la Corte conferma che l'obbligo di estendere le ricerche all'estero non scatta automaticamente ma solo se dagli accertamenti interni emergono elementi che individuino la località estera rilevante.
art. 169, comma 4 cod. proc. pen.
Interpretata unitamente agli articoli 159 e 160: la disposizione non impone ricerche all'estero in assenza di elementi concreti utili a localizzare il destinatario fuori dal territorio nazionale al momento dell'adozione del decreto.
legge n. 189/2002 (espulsione)
Il mero precedente provvedimento di espulsione non vale, di per sé, a dimostrare che il destinatario sia effettivamente reperibile all'estero; non elimina l'onere di verificare se, al momento delle ricerche, esistessero elementi concreti sull'indirizzo estero.
Massime di principio
- Se negli atti risultano utenze telefoniche in uso al destinatario, le autorità devono utilizzare tali recapiti nelle ricerche prima di dichiarare l'irreperibilità; l'omissione può rendere illegittimo il decreto di irreperibilità.
- L'obbligo di estendere le ricerche all'estero sorge solo quando le ricerche svolte in Italia consentono di individuare una località estera dove il destinatario dimora o lavora; un precedente provvedimento di espulsione non basta da solo.
- La valutazione sulla completezza delle ricerche si compie con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'emissione del decreto; notizie sopravvenute non sanano vizi procedurali antecedenti.
- La mancata considerazione o la mancanza di motivazione su rilievi difensivi rilevanti integra vizio che può determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Il principio applicabile è quello dell'effettività della ricerca: devono essere impiegati, senza formalismi inutili, tutti i mezzi e le informazioni a disposizione dell'autorità per rintracciare il destinatario.
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