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Sentenza

Sentenza del 12/11/2018 n. 2635 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartelle di pagamento - notifica - relata in bianco - inesistenza - non è tale - irregolarità sanabile - è tale. Cartella di pagamento - addebito di interessi moratori- criteri di calcolo - specificazione - è necessaria - omissione - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica non è stata ritenuta inesistente: poiché la cartella era stata comunque ricevuta dal destinatario, il difetto della relata è stato qualificato come mera irregolarità materiale sanabile. È stato invece ritenuto nullo l’addebito degli interessi moratori, in quanto la cartella non specificava i criteri di calcolo necessari a consentire al contribuente un controllo effettivo della pretesa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato, da un lato, la validità della notifica della cartella, sostenendo che la relata di notifica risultasse completamente in bianco a causa di un difetto materiale nella compilazione, asseritamente dovuto alla carta copiativa. Dall’altro lato, ha contestato l’addebito degli interessi moratori, poiché la cartella non indicava i criteri utilizzati per il loro calcolo e non consentiva quindi di verificarne la correttezza.

Norme richiamate

  • Norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento

    La notificazione è inesistente solo quando manca del tutto l’attività notificatoria o è priva degli elementi essenziali; un difetto materiale della relata, se la cartella è stata comunque ricevuta, costituisce invece una mera irregolarità sanabile.

  • Norme sull’obbligo di motivazione e trasparenza della cartella di pagamento

    Gli interessi moratori devono essere esposti in modo verificabile, indicando i criteri di calcolo applicati. L’omissione di tali elementi impedisce al contribuente di controllare la pretesa e determina la nullità dell’addebito.

Massime di principio

  • La ricezione effettiva della cartella tende a escludere l’inesistenza della notifica: i difetti formali della relata sono normalmente qualificati come irregolarità, salvo che manchino completamente gli elementi essenziali dell’attività notificatoria.
  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notifica è decisiva: l’inesistenza riguarda l’assenza radicale della notifica, mentre la nullità o irregolarità riguarda vizi formali che possono essere sanati, anche attraverso il raggiungimento dello scopo.
  • Una cartella deve consentire al contribuente di ricostruire e verificare il calcolo degli importi richiesti. Per gli interessi moratori non basta indicare il totale: devono essere comprensibili almeno la base di calcolo, il periodo, il tasso e il criterio applicato.
  • L’omessa specificazione dei criteri di calcolo degli interessi può comportare la nullità della relativa pretesa, anche se la cartella resta valida per gli altri importi adeguatamente motivati.

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