Sentenza del 12/11/2018 n. 2635 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartelle di pagamento - notifica - relata in bianco - inesistenza - non è tale - irregolarità sanabile - è tale. Cartella di pagamento - addebito di interessi moratori- criteri di calcolo - specificazione - è necessaria - omissione - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica non è stata ritenuta inesistente: poiché la cartella era stata comunque ricevuta dal destinatario, il difetto della relata è stato qualificato come mera irregolarità materiale sanabile. È stato invece ritenuto nullo l’addebito degli interessi moratori, in quanto la cartella non specificava i criteri di calcolo necessari a consentire al contribuente un controllo effettivo della pretesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato, da un lato, la validità della notifica della cartella, sostenendo che la relata di notifica risultasse completamente in bianco a causa di un difetto materiale nella compilazione, asseritamente dovuto alla carta copiativa. Dall’altro lato, ha contestato l’addebito degli interessi moratori, poiché la cartella non indicava i criteri utilizzati per il loro calcolo e non consentiva quindi di verificarne la correttezza.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento
La notificazione è inesistente solo quando manca del tutto l’attività notificatoria o è priva degli elementi essenziali; un difetto materiale della relata, se la cartella è stata comunque ricevuta, costituisce invece una mera irregolarità sanabile.
Norme sull’obbligo di motivazione e trasparenza della cartella di pagamento
Gli interessi moratori devono essere esposti in modo verificabile, indicando i criteri di calcolo applicati. L’omissione di tali elementi impedisce al contribuente di controllare la pretesa e determina la nullità dell’addebito.
Massime di principio
- La ricezione effettiva della cartella tende a escludere l’inesistenza della notifica: i difetti formali della relata sono normalmente qualificati come irregolarità, salvo che manchino completamente gli elementi essenziali dell’attività notificatoria.
- La distinzione tra inesistenza e nullità della notifica è decisiva: l’inesistenza riguarda l’assenza radicale della notifica, mentre la nullità o irregolarità riguarda vizi formali che possono essere sanati, anche attraverso il raggiungimento dello scopo.
- Una cartella deve consentire al contribuente di ricostruire e verificare il calcolo degli importi richiesti. Per gli interessi moratori non basta indicare il totale: devono essere comprensibili almeno la base di calcolo, il periodo, il tasso e il criterio applicato.
- L’omessa specificazione dei criteri di calcolo degli interessi può comportare la nullità della relativa pretesa, anche se la cartella resta valida per gli altri importi adeguatamente motivati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2018Sentenza del 12/11/2018 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 12 nov 2018Sentenza del 12/11/2018 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 12 nov 2018Sentenza del 12/11/2018 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 nov 2018Sentenza del 12/11/2018 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 nov 2018Sentenza del 12/11/2018 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 nov 2018Sentenza del 12/11/2018 n. 1041 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →