L.R. FVG 6/2008
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina tutela della fauna selvatica, programmazione faunistica e gestione venatoria in Friuli Venezia Giulia: Piano faunistico regionale, Distretti e Riserve di caccia, aziende venatorie, zone cinofile, formazione/abilitazioni, vigilanza, sanzioni e indennizzi per danni. Molte disposizioni operative sono tuttora vigenti, ma varie parti sono state modificate o abrogate nel tempo.
Programmazione faunistica e disciplina dell’attività venatoria in Friuli Venezia Giulia
Programmazione faunistica e attività venatoria in Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina in modo organico la tutela della fauna selvatica omeoterma e l’esercizio della caccia nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento definisce principi, strumenti di pianificazione, organizzazione territoriale della gestione venatoria, controlli, sanzioni, formazione dei cacciatori e misure economiche connesse alla tutela faunistica.
Finalità e principi generali
La Regione tutela la fauna selvatica nel rispetto della normativa statale e dei vincoli europei e internazionali richiamati dal testo. La disciplina regionale mira a:
- programmare e gestire il patrimonio faunistico;
- garantire la conservazione e la sostenibilità del prelievo venatorio;
- promuovere l’equilibrio tra tutela della fauna, attività agricole e forestali;
- coinvolgere associazioni ambientali, agricole e venatorie;
- diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria.
Pianificazione del territorio e protezione della fauna
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è sottoposto a pianificazione faunistica e venatoria. Il Piano faunistico regionale individua il territorio vocato alla programmazione faunistica e i confini della Zona faunistica delle Alpi, con una disciplina differenziata per il territorio alpino.
Il territorio agro-silvo-pastorale deve essere destinato a protezione della fauna selvatica:
- in misura dal 20% al 30% sul territorio regionale ordinario;
- in misura dal 10% al 20% nella Zona faunistica delle Alpi.
In tali quote rientrano anche i territori già sottratti alla caccia per altre disposizioni e le zone istituite ai sensi dell’articolo sulle aree destinate a protezione della fauna. Il territorio regionale può inoltre essere destinato fino al 10% a caccia riservata in aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
Piano faunistico regionale
Il Piano faunistico regionale è l’atto generale di programmazione per:
- tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna e della biodiversità;
- gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio.
Il Piano contiene, tra l’altro:
- analisi dello stato delle specie e degli habitat;
- studio delle dinamiche faunistiche;
- misure di miglioramento degli habitat;
- individuazione del territorio vocato alla pianificazione;
- criteri per la determinazione del numero massimo di cacciatori per Riserva;
- criteri per i Piani venatori distrettuali;
- criteri per aziende venatorie, zone cinofile e prelievi di selezione;
- programmi di conservazione per specie in difficoltà.
Il Piano e i suoi aggiornamenti sono predisposti dalla struttura regionale competente, approvati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta, e sottoposti al parere del Comitato faunistico regionale e del Consiglio delle autonomie locali. Devono essere verificati almeno ogni cinque anni; le modifiche rese necessarie da controlli o verifiche tecnico-scientifiche comportano l’aggiornamento delle parti interessate. Le parti attuative degli obiettivi venatori sono soggette a valutazione di incidenza.
Zone destinate a protezione della fauna
Sono previste diverse tipologie di aree protette per la fauna:
- oasi di protezione;
- zone di ripopolamento e cattura;
- centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- zone di rifugio delle Riserve di caccia.
Le oasi e le zone di ripopolamento sono istituite dalla Giunta regionale in base ai criteri del Piano faunistico regionale; in attesa del Piano la Regione fissa criteri provvisori sentito il Comitato. L’istituzione ha durata di dieci anni ed è rinnovabile; può essere revocata per motivi di interesse generale. La fauna catturata può essere trasferita in altre aree protette o destinata al ripopolamento delle Riserve interessate.
La gestione di queste aree spetta alla Regione, che cura tutela degli habitat, perimetrazione, vigilanza, assistenza tecnica, operazioni di cattura, indennizzi dei danni e comunicazione degli esiti gestionali. Nelle zone non vincolate dai proprietari resta comunque vietata l’attività venatoria fino a diversa destinazione.
Organi consultivi e tecnico-scientifici
Presso la Direzione centrale competente è istituito il Comitato faunistico regionale, organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali. È nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta, dura cinque anni ed è composto da rappresentanti del mondo scientifico, ambientale, agricolo, venatorio e degli enti territoriali.
Il Comitato esprime pareri sul Piano faunistico regionale e sugli atti di programmazione, formula proposte di indirizzo e può essere consultato su richiesta di Regione, enti locali e Associazione dei cacciatori. I pareri sono resi entro 45 giorni.
La Regione esercita inoltre funzioni tecnico-scientifiche di studio, monitoraggio, banca dati, pareri e supporto alla pianificazione, anche attraverso collaborazioni con università, istituti di ricerca e ISPRA.
Gestione faunistica: monitoraggi, danni e specie protette
La Regione predispone programmi di monitoraggio sanitario della fauna selvatica e può avvalersi di strutture sanitarie, istituti zooprofilattici, Corpo forestale regionale, Riserve di caccia e guardie volontarie. Il monitoraggio riguarda malattie infettive o diffusivi ed è aggiornato periodicamente.
La legge prevede anche misure di indennizzo e contributo per i danni causati dalla fauna selvatica o dall’attività venatoria, nonché contributi per la prevenzione dei danni, per la valorizzazione di bressane e roccoli e per iniziative di miglioramento ambientale delle Riserve di caccia. Per alcune specie di interesse comunitario, come orso, sciacallo dorato, lince e lupo, sono previsti contributi per la prevenzione e indennizzi fino al 100% del danno, con procedimento da concludere entro 30 giorni.
Gestione venatoria e Piani venatori distrettuali
La gestione venatoria consiste nel prelievo programmato della fauna selvatica secondo il Piano faunistico regionale. È attuata dai cacciatori nei limiti della normativa statale e regionale.
Il Piano venatorio distrettuale è lo strumento di programmazione del singolo Distretto venatorio. Ogni Piano:
- attua gli obiettivi del Piano faunistico regionale;
- disciplina gli aspetti pubblicistici dell’esercizio venatorio;
- contiene analisi faunistica, obiettivi, programmi di immissione, miglioramento ambientale, piani di prelievo e relazione di incidenza Natura 2000.
Il Piano ha durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato. La Regione, dopo l’approvazione del Piano, concede annualmente il prelievo di fauna alle Riserve e alle aziende comprese nel Distretto.
Distretti venatori
I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee sotto il profilo ambientale, faunistico e delle consuetudini locali. Sono istituiti e modificabili dalla Giunta regionale.
Sono composti da:
- Riserve di caccia;
- aziende faunistico-venatorie;
- aziende agri-turistico-venatorie;
- zone cinofile.
Gli organi del Distretto sono l’Assemblea, il Presidente e il vice Presidente. Il Distretto:
- elabora le proposte di PVD;
- coordina la gestione venatoria dei soggetti del territorio;
- predispone il regolamento tipo di fruizione venatoria;
- approva i regolamenti delle Riserve;
- ratifica i consuntivi annuali;
- può organizzare mostre dei trofei.
La Regione può erogare contributi per segreteria e presidenza e per la predisposizione dei PVD.
Riserve di caccia
Il territorio regionale è suddiviso in Riserve di caccia, assegnate a un’associazione senza scopo di lucro costituita tra i cacciatori ammessi. Lo statuto della Riserva disciplina organi, ammissione, esclusione, organizzazione interna e clausola compromissoria.
Organi necessari sono l’Assemblea dei soci e il Direttore della Riserva. Il Direttore:
- è legale rappresentante dell’associazione;
- deve essere iscritto nell’Elenco regionale dei dirigenti venatori;
- dura in carica cinque anni;
- decade se non supera il primo esame utile per l’abilitazione a dirigente venatorio.
La Riserva attua il Piano venatorio distrettuale, organizza l’esercizio venatorio, adotta il regolamento di fruizione, tiene i registri obbligatori, trasmette i censimenti e i consuntivi, rilascia i permessi ai non associati e partecipa alle attività del Distretto.
Regolamento di fruizione venatoria e registri
Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo sul territorio della Riserva per le annate indicate. È adottato dall’Assemblea dei soci su proposta del Direttore e diviene efficace dopo l’approvazione del Distretto venatorio.
L’esercizio venatorio nella Riserva è consentito solo se:
- il regolamento è esecutivo;
- è stata versata la quota dovuta;
- il Distretto ha ratificato i censimenti annuali.
Sono previsti registri obbligatori per il controllo dell’attività venatoria:
- registro dei soci;
- registro degli abbattimenti degli ungulati;
- registro dei contrassegni.
L’Assemblea può inoltre prevedere altri registri o schede per specifiche forme di caccia agli ungulati o per le braccate.
Associazione dei cacciatori e gestione sostitutiva
La legge disciplina l’Associazione dei cacciatori, costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia aderenti, con funzioni di gestione associata dell’attività venatoria. Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo; la disciplina va quindi letta alla luce di tale pronuncia e delle successive modifiche organizzative.
In generale, l’Associazione coordina Riserve e Distretti, cura funzioni ammissione/trasferimento, adotta provvedimenti disciplinari e può intervenire in via sostitutiva quando Distretti o Riserve siano privi di organi o presentino gravi irregolarità. È inoltre previsto il commissariamento in caso di inadempimenti o gravi irregolarità gestionali.
Ammissione, trasferimenti e aspiranti soci
Le domande di ammissione e trasferimento sono presentate nei termini fissati annualmente; la disciplina generale prevede la domanda dal 1° marzo al 31 maggio, con alcune deroghe o finestre annuali fissate da successive disposizioni e deliberazioni.
L’ammissione è ammessa, in linea generale, per chi non sia già assegnato a una Riserva. Il trasferimento richiede una permanenza minima di cinque anni nella Riserva di provenienza.
Dal 2023 è possibile chiedere l’ammissione a una seconda Riserva, previo parere favorevole dell’Assemblea dei soci della Riserva interessata.
È inoltre prevista la figura dell’aspirante socio: i cacciatori non assegnati e in possesso dei requisiti di residenza possono essere assegnati, anche in soprannumero, e devono esercitare l’attività per due annate successive accompagnati da un socio. Per alcune ipotesi di residenza alla nascita o ultradecennale nel Comune, è previsto un limite massimo del 20% del numero massimo di cacciatori della Riserva, con criteri di priorità specifici.
Permessi di caccia e inviti
Le Riserve possono rilasciare permessi annuali entro il limite ordinario del 5% del numero massimo di cacciatori ammessi, o, se il numero massimo è inferiore a 50, entro il limite di tre permessi.
Sono previste regole particolari per il contenimento del cinghiale, con aumento dei permessi annuali fino al 50% dei cacciatori assegnati, con un massimo di 15 permessi, se ricorrono determinate condizioni relative ai danni o al mancato completamento del piano di prelievo.
Il cacciatore ammesso può invitare giornalmente un altro cacciatore; il Direttore della Riserva e i cacciatori delle aziende faunistico-venatorie possono invitare più cacciatori, purché in possesso del tesserino. Sono previsti limiti annuali al numero di inviti nella medesima Riserva e regole specifiche per falconeria e invitati stranieri o residenti all’estero.
Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
La Regione autorizza l’istituzione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie secondo i criteri del Piano faunistico regionale.
Le aziende venatorie devono:
- non superare il 10% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva;
- essere costituite su terreni continui e contigui;
- rispettare le superfici minime previste per isole, pianura e montagna.
Le aziende faunistico-venatorie hanno finalità di miglioramento ambientale e faunistico; devono effettuare censimenti, piani di prelievo, consuntivi e relazioni sugli utili, che devono essere reinvestiti in miglioramento ambientale.
Le aziende agri-turistico-venatorie servono a integrare il reddito agricolo; possono effettuare immissione e abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili per tutta la stagione venatoria e consentono addestramento, allenamento, gare e prove cinofile anche con abbattimento di fauna di allevamento durante tutto l’anno.
Le autorizzazioni hanno durata compresa tra cinque e dieci anni e il legale rappresentante deve essere iscritto nell’Elenco dei dirigenti venatori.
Zone cinofile e attività cinofile
La legge disciplina le zone cinofile per addestramento, allenamento, prove e gare di cani da caccia.
Sono previste:
- zone cinofile su richiesta di Distretti, Riserve, associazioni e imprenditori agricoli, con limiti territoriali ordinari;
- zone cinofile con periodo limitato di utilizzo per attività cinofila e successiva destinazione a esercizio venatorio pubblico;
- zone cinofile regionali su terreni di proprietà pubblica;
- possibilità di destinare aree a zona cinofila anche nelle aziende venatorie.
Le zone cinofile non sono soggette ad alcune limitazioni urbanistico-paesaggistiche previste per gli appostamenti e, nei casi previsti, non sono soggette al pagamento della tassa regionale. La Regione disciplina criteri, procedure, rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni.
Recupero della fauna selvatica ferita
La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l’attività venatoria, a seguito di sinistro stradale o per altre cause.
Il recupero può essere svolto da conduttori di cani da traccia abilitati, iscritti in un elenco regionale. Le abilitazioni sono valide su tutto il territorio regionale. Sono previste prove di lavoro organizzate dalla Regione, dall’ENCI o da questo riconosciute, e criteri regionali per il loro riconoscimento.
Il cacciatore che ha ferito l’animale deve richiedere l’intervento; il recuperatore deve preavvisare la vigilanza venatoria. Per gli ungulati feriti in sinistri stradali è prevista anche la possibilità di abbattimento sul posto da parte di un cacciatore individuato dal Direttore della Riserva, con certificazione veterinaria delle lesioni e disponibilità della carcassa al cacciatore che ha eseguito l’intervento.
Formazione, abilitazioni e esami
Per accedere agli esami per le principali abilitazioni venatorie è richiesto un corso preparatorio. La Regione può finanziare fino al 100% dei costi di tali corsi.
Gli esami riguardano, tra l’altro:
- abilitazione a dirigente venatorio;
- abilitazione all’esercizio venatorio;
- caccia di selezione agli ungulati;
- caccia tradizionale agli ungulati;
- conduttori di cani da traccia;
- prelievi in deroga;
- guardia venatoria volontaria.
Sono disciplinati anche i contenuti delle prove, i requisiti medici e la composizione delle commissioni d’esame.
Tesserino regionale di caccia
Il tesserino regionale di caccia è il permesso annuale necessario per l’esercizio venatorio, salvo le ipotesi espressamente esentate dalla legge. Vi devono essere annotate le giornate di caccia, la tipologia di fruizione venatoria e i capi abbattuti.
Il rilascio è subordinato a:
- licenza di porto di fucile per uso caccia valida;
- pagamento della tassa di concessione governativa;
- pagamento della tassa regionale;
- polizza di responsabilità civile verso terzi.
Il tesserino deve essere restituito alla scadenza e può essere ritirato o sospeso nei casi previsti dalla legge, anche in relazione a condanne penali o a specifiche violazioni amministrative.
Tasse di concessione regionale
La legge disciplina le tasse regionali dovute per:
- rilascio del tesserino di caccia;
- costituzione e rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile;
- costituzione e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro.
Sono previsti termini di pagamento, soprattasse in caso di ritardo e revoca dei provvedimenti in caso di mancato versamento entro l’annata venatoria di riferimento. Gli importi sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione in base all’indice ISTAT e la disciplina riporta gli importi aggiornati fino all’annata venatoria 2026/2027.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata alla Regione e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento e istituisce una banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori.
Le sanzioni amministrative riguardano, tra l’altro:
- caccia senza licenza;
- caccia durante il ritiro o la sospensione del tesserino;
- abbattimenti o detenzione illecita di fauna cacciabile;
- violazioni sui contrassegni inamovibili;
- superamento dei limiti di giornate di caccia;
- altre violazioni della disciplina venatoria.
La Regione può anche ritirare o sospendere il tesserino regionale di caccia secondo i casi previsti dalla normativa statale e regionale, con durata variabile in relazione alla gravità dell’illecito.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
La legge contiene numerose disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo sistema: continuità dei procedimenti in corso, adeguamento delle strutture territoriali, applicazione provvisoria della normativa previgente sino all’adozione dei regolamenti, e disciplina dei passaggi dalle vecchie Province ai nuovi organi regionali.
Sono inoltre espressamente abrogate numerose norme regionali previgenti in materia venatoria e faunistica. Alcuni articoli e commi del testo originario risultano abrogati o dichiarati incostituzionali; il quadro normativo vigente va quindi ricostruito tenendo conto delle successive modifiche e delle pronunce della Corte costituzionale.
Valutazione di obsolescenza
La legge nel suo complesso resta la fonte di riferimento della disciplina venatoria regionale friulana, ma contiene varie disposizioni storiche, transitorie o superate. Non è quindi da considerarsi interamente obsoleta; risultano tuttavia deprecate le parti ormai esaurite nel tempo o abrogate espressamente, mentre le sezioni sostanziali su pianificazione, gestione venatoria, aziende, zone cinofile, tesserino, sanzioni e controlli conservano utilità applicativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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