L.R. FVG 4/2008
Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, la programmazione dello sviluppo montano tramite Piano strategico regionale e Piano di azione locale (PAL) delle Comunità montane (e, transitoriamente, Province di Gorizia e Trieste). Prevede durata triennale dei PAL, modalità di approvazione, finanziamento, controlli e una fase transitoria limitata al 2008.
Sviluppo e valorizzazione del territorio montano del Friuli Venezia Giulia
Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano
La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la politica regionale per lo sviluppo delle aree montane, riconoscendo il ruolo delle Comunità montane e, per la fase transitoria, delle Province di Gorizia e Trieste. Il fulcro del sistema è il Piano di azione locale (PAL), strumento di programmazione integrata e partenariale degli interventi.
Finalità e principi generali
La Regione promuove uno sviluppo montano:
- endogeno, integrato e sostenibile;
- fondato sulle caratteristiche distintive del territorio montano come elemento di coesione economica, sociale, storico-culturale e di circolazione di conoscenze;
- orientato alla collaborazione tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
Viene riconosciuto il ruolo delle Comunità montane quali enti locali territoriali preposti alla valorizzazione delle zone montane e alla costruzione di una visione strategica pluriennale.
Definizioni e ambito territoriale
Ai fini della legge, rilevano in particolare:
- il territorio montano definito dalla disciplina regionale sui comprensori montani;
- il territorio della Comunità montana, coincidente con l’insieme dei Comuni aderenti, salvo il territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;
- la Comunità montana, comprendente anche le Province di Gorizia e Trieste ai fini previsti dalla legge;
- la zona C di svantaggio socio-economico, corrispondente alla zona con svantaggio elevato.
La disciplina opera esclusivamente nell’ambito regionale friulano.
Strumenti di programmazione: Piano strategico regionale e PAL
Gli strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano sono:
- il Piano strategico regionale, quale quadro di riferimento generale;
- il Piano di azione locale (PAL), quale documento operativo degli interventi di sviluppo in territorio montano e di partenariato istituzionale, economico, finanziario e sociale.
Il PAL deve essere coerente con il Piano strategico regionale.
Ruolo della Comunità montana e Cabina di regia
La Comunità montana:
- promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL;
- ne coordina la realizzazione;
- esercita vigilanza e controllo sugli obblighi assunti dai partecipanti.
Nella predisposizione del PAL la Comunità montana deve:
- coinvolgere Comunità locali e principali attori del territorio, assicurando adeguate forme di consultazione della società civile;
- definire gli interventi per il turismo sentiti i Comitati strategici d’ambito competenti;
- definire gli interventi per il sistema produttivo sentita Agemont SpA;
- ricercare la sintesi tra consultazioni, integrazione delle iniziative e fattibilità tecnico-economica e finanziaria.
Presso la Comunità montana è istituita la Cabina di regia, come sede di partecipazione e confronto per la strategia di sviluppo integrato. Essa esprime pareri sui documenti di programmazione della Comunità montana ed esamina preliminarmente le proposte di PAL in un quadro unitario.
Finalità e durata del Piano di azione locale
Il PAL è finalizzato a:
- promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;
- accrescere competitività e differenziazione produttiva del sistema montano;
- valorizzare in modo sostenibile risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;
- favorire uno sviluppo multidisciplinare e multisettoriale;
- migliorare stabilmente la qualità della vita;
- stimolare iniziativa privata in campo sociale, economico e culturale;
- mantenere il presidio antropico del territorio montano.
Il PAL dura tre anni dalla comunicazione formale di avvio ai sottoscrittori. Può essere prorogato dalla Comunità montana, prima della scadenza, per non più di due anni.
Contenuti del PAL
Il PAL deve basarsi su una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità interessata e contenere, in particolare:
- obiettivi di sviluppo, strategia, azioni, risultati attesi e area territoriale;
- autorità e parti economiche e sociali consultate, con esito delle consultazioni;
- per ciascun intervento, soggetto responsabile dell’attuazione, disciplina sostanziale applicabile, tempi, modalità e, se possibile, termini procedimentali ridotti;
- eventuale costituzione di parchi-progetto per la redazione di progetti cantierabili da presentare sui fondi strutturali comunitari;
- assistenza tecnica per la predisposizione del PAL, nei limiti massimi del 2% della quota di finanziamento regionale del PAL;
- piano finanziario con soggetti finanziatori e riparto degli oneri;
- cronoprogramma delle attività e degli impegni;
- modalità di gestione, controllo, sorveglianza e indicatori di valutazione;
- diritto di recesso dei sottoscrittori e relative condizioni;
- contenuti non modificabili se non mediante rideterminazione del PAL;
- interventi programmati dalla Comunità montana da finanziare con risorse settoriali trasferite dalla Regione, compresi quelli della legge regionale 50/1993.
Il PAL può inoltre individuare:
- interventi finanziabili con risorse aggiuntive sopravvenute dopo la formalizzazione;
- una riserva di risorse per lo scorrimento di graduatorie di interventi contributivi programmati;
- interventi da finanziare con risorse destinate agli interventi del titolo relativo agli ASTER.
Gli interventi sono ricompresi in apposite sezioni del PAL quando richiesto da disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali.
Presentazione, approvazione e sottoscrizione del PAL
La conclusione del PAL è promossa dal Presidente della Comunità montana mediante ricerca della convergenza e successiva formalizzazione della proposta.
Per la Regione:
- l’Assessore regionale competente per le politiche della montagna comunica la manifestazione di interesse e convoca gli altri Assessori per il consenso della Regione;
- il consenso è espresso previa verifica di coerenza con il Piano strategico regionale e sentito il Comitato di direzione;
- la sottoscrizione è autorizzata dalla Giunta regionale, che approva la partecipazione della Regione a ciascun PAL nei limiti delle risorse disponibili, assegna le risorse e manda l’Assessore a firmare.
Scadenze ordinarie:
- la proposta di PAL è trasmessa entro giugno;
- il consenso regionale è comunicato entro ottobre;
- la versione definitiva è trasmessa entro febbraio;
- la Giunta delibera entro marzo.
Il PAL è affisso all’Albo delle Comunità montane e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È possibile presentare nuove proposte di PAL se, per quelli già sottoscritti e in corso di realizzazione, siano state rendicontate spese superiori al 70% di quelle programmate.
Il PAL può essere modificato per forza maggiore o per unanime volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto per specifici contenuti non modificabili; per la Regione decide la Giunta.
Le risorse aggiuntive sono assegnate dalla Giunta man mano che si rendono disponibili.
Attuazione, vigilanza e controversie
Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei tempi programmati, garantendo collaborazione, coordinamento e uso degli strumenti di semplificazione amministrativa.
La Comunità montana:
- svolge la vigilanza sull’esecuzione;
- effettua verifiche semestrali sullo stato di attuazione;
- interviene in caso di ritardi o inadempimenti;
- riferisce annualmente alla Direzione centrale competente tramite il rapporto annuale.
In caso di controversie sull’interpretazione o esecuzione delle obbligazioni del PAL, la Comunità montana invita le parti a un tentativo di conciliazione; se l’esito è positivo si redige verbale vincolante, altrimenti la controversia può essere definita con arbitrato rituale.
Finanziamento regionale e ruolo di Agemont/Friulia
La Regione finanzia la politica di sviluppo montano con risorse statali e risorse regionali determinate annualmente dalla legge finanziaria, distinguendo:
- risorse per il finanziamento del PAL;
- risorse per gli interventi inseriti nel PAL finalizzati all’attività prevista dalla normativa regionale sulle funzioni ASTER.
Per sostenere la promozione e l’animazione dell’imprenditoria economica nell’area montana, anche mediante ricapitalizzazione di Agemont SpA, la Regione può finanziare presso Friulia SpA uno speciale fondo di dotazione. Le attività sono svolte secondo gli indirizzi della Giunta regionale e verificate da Friulia SpA, che ne informa la Giunta.
Modalità di erogazione delle risorse e rendicontazione
La Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, contenente lo stato fisico e finanziario degli interventi realizzati nell’anno solare precedente; tale rapporto vale anche come rendicontazione dei finanziamenti erogati.
L’erogazione segue una scansione legata alla vigenza triennale del PAL:
- 100% della quota assegnata nel primo anno;
- 100% della quota assegnata nel secondo anno, su istanza, se il rapporto attesta spesa almeno pari alla quota già erogata nel primo anno;
- 40% della quota assegnata nel terzo anno, su istanza, se la spesa realizzata copre almeno le quote già erogate nei primi due anni;
- saldo dopo la rendicontazione finale, da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine ultimo di durata del PAL.
Sono ammesse compensazioni in aumento o in diminuzione fino al 25% dell’importo di ciascun intervento, restando fermo l’importo complessivo assegnato.
La realizzazione parziale del PAL comporta riduzione dell’assegnazione; se comunque gli obiettivi sono raggiunti, la Regione recupera la quota non utilizzata. Costituiscono causa di revoca:
- mancata realizzazione del PAL;
- mancata presentazione della rendicontazione finale nei termini;
- compensazioni oltre il limite del 25%;
- realizzazione parziale senza raggiungimento degli obiettivi.
Disposizioni transitorie per il 2008
Per garantire la continuità nella transizione dal precedente sistema di programmazione, le Comunità montane adottano per il solo anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi nelle aree:
- sviluppo rurale;
- uso sostenibile delle risorse naturali;
- formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
- residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
- turismo;
- parchi-progetto.
Il programma straordinario comprende anche le opere finanziate dalla legge strumentale 2008, senza necessità di integrare i programmi triennali 2007-2009 già adottati.
Termini e modalità principali:
- presentazione alla Regione entro febbraio 2008;
- approvazione della Giunta regionale;
- assegnazione contestuale delle risorse previste dalla legge e di quelle della legge strumentale 2008;
- erogazione con anticipo del 50%, acconto del 30% al raggiungimento del 50% di avanzamento finanziario, saldo a conclusione.
Le richieste di acconto e saldo devono essere corredate della dichiarazione di rendicontazione prevista dalla legge regionale sul procedimento amministrativo e, per le opere pubbliche concluse, della relativa documentazione.
Il programma straordinario deve concludersi entro il terzo anno successivo all’approvazione della Giunta, salvo le opere finanziate mediante mutuo. Per variazioni e realizzazione parziale si applicano le regole della legge su compensazioni, riduzioni e revoche.
In prima applicazione, la prima proposta di PAL va trasmessa:
- entro maggio 2008, per il Presidente della Comunità montana;
- entro luglio 2008, per i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge interviene anche su alcune disposizioni regionali previgenti:
- modifica la disciplina relativa agli interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine, sopprimendo il riferimento al Fondo regionale per lo sviluppo montano;
- riscrive la disciplina del servizio scolastico nei territori montani, attribuendo alle Comunità montane la concessione di contributi per gli oneri di trasferimento degli insegnanti che prestano stabilmente servizio negli istituti scolastici montani, secondo la normativa regionale richiamata.
Le funzioni amministrative così attribuite, insieme ad altre già previste dalla disciplina montana precedente, sono finanziate dal 1° gennaio 2009 con trasferimenti ordinari; per il 2008 restano coperte dal programma straordinario.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
La legge individua le coperture finanziarie per:
- il finanziamento dei PAL;
- le risorse per gli interventi ASTER inseriti nei PAL;
- il recupero di somme derivanti da riduzione o revoca delle assegnazioni;
- gli interventi transitori del 2008 e le modifiche di spesa correlate.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 33/2002. Le norme abrogate continuano però ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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