L.R. FVG 3/2008
Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Friuli Venezia Giulia l’elaborazione, il contenuto e l’approvazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 23/2007. Il Piano orienta interventi e opere pubbliche e può essere modificato in ogni tempo; sono previsti anche programmi triennali di intervento per l’uso delle risorse disponibili.
Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla disciplina del trasporto d’interesse regionale introducendo una specifica pianificazione per le merci e la logistica. Il provvedimento definisce finalità, contenuti, procedimento di formazione e valore degli effetti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica.
Finalità e funzione del Piano
Il Piano è costruito in coerenza con il Piano territoriale regionale e con gli indirizzi nazionali di pianificazione e programmazione del settore trasporti e logistica. La disciplina mira a mettere a sistema infrastrutture puntuali e lineari e i servizi presenti sul territorio regionale, promuovendo una piattaforma logistica integrata capace di assicurare equilibrio modale ed equilibrio territoriale.
Il Piano ha inoltre una funzione di indirizzo generale per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull’assetto del territorio regionale.
Contenuti del Piano
Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:
- le finalità generali e gli obiettivi di piano;
- le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture sia per il sostegno ai servizi di trasporto intermodale;
- le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi programmati.
La norma sottolinea l’obiettivo dell’integrazione tra le diverse modalità di trasporto e dell’uso ottimale delle risorse pubbliche e private in un sistema trasportistico regionale unitario.
Elaborati costitutivi del Piano
Il Piano è composto da:
- un documento di analisi del quadro conoscitivo di riferimento;
- un documento che definisce finalità, obiettivi e azioni per conseguirli;
- rappresentazioni cartografiche;
- norme di attuazione, comprensive delle prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e a rendere pienamente operativi i contenuti del Piano;
- una relazione illustrativa.
Procedura di formazione e approvazione
La formazione del Piano segue una procedura articolata che coinvolge amministrazione regionale, rappresentanze territoriali e soggetti interessati del settore.
In sintesi:
- la struttura regionale competente predispone il progetto di Piano, previa consultazione degli enti locali e delle organizzazioni e soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
- sul progetto è acquisito il parere della competente Commissione consiliare, che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta;
- il progetto è adottato con deliberazione della Giunta regionale;
- dopo le procedure di adozione, il progetto è depositato presso la struttura regionale competente, con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
- chiunque abbia interesse può visionare il progetto e presentare osservazioni entro 30 giorni dal deposito;
- il progetto, eventualmente modificato in base alle osservazioni accolte, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Modifiche e revisione del Piano
Il Piano può essere modificato in qualsiasi momento quando sopravvengano ragioni importanti che rendano necessario o conveniente migliorarlo o integrarlo. La revisione segue la medesima procedura prevista per la sua formazione.
Programmazione triennale e utilizzo delle risorse
In attuazione del Piano, la Regione predispone programmi triennali di intervento per l’utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili. Si tratta quindi di uno strumento operativo collegato al Piano, destinato a tradurne gli indirizzi in interventi concreti e finanziabili.
Tempistica di adozione
La legge prevede che il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica sia elaborato e adottato entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, cui la norma fa espresso rinvio. Tale termine è rilevante per l’inquadramento temporale della prima adozione del Piano, mentre la disciplina del Piano e dei suoi programmi resta strutturalmente riferita alla pianificazione regionale del settore.
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