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Legge

L.R. FVG 2/2008

Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007.

Normativa regionaleL.R. FVG 2/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 2/2008 modifica la disciplina delle nomine regionali imponendo ai candidati di dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale l’eventuale appartenenza a società segrete. La mancata dichiarazione impedisce la nomina. In vigore dal 14 febbraio 2008.

Obbligo di dichiarazione sull’appartenenza a società segrete per le nomine regionali

Obbligo di dichiarazione per le nomine regionali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 gennaio 2008, n. 2 interviene sulla disciplina delle nomine di competenza regionale, adeguandola alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31 maggio 2007. La modifica riguarda unicamente il requisito dichiarativo richiesto ai candidati per determinate nomine regionali.

Contenuto della modifica

Per tutte le nomine previste dalla disciplina regionale richiamata, i candidati devono dichiarare:

  • alla Presidenza della Giunta regionale;
  • alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale;

la propria eventuale appartenenza a società a carattere segreto.

La norma sostituisce il previgente comma 5 dell’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come già modificato nel tempo.

Effetti della mancata dichiarazione

La legge stabilisce espressamente che la mancata dichiarazione costituisce una condizione ostativa alla nomina. Ne consegue che l’omissione del dato richiesto impedisce la valida designazione del candidato nell’ambito delle nomine regionali disciplinate dalla norma richiamata.

Decorrenza e ambito temporale

La legge è entrata in vigore il 14 febbraio 2008. Il testo fornito non indica una scadenza o un limite temporale di efficacia della disciplina sostanziale introdotta; essa risulta applicabile alle nomine regionali interessate per il periodo di vigenza della disposizione.

Testo integrale

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