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Sentenza

Sentenza del 09/01/2015 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Milano

TASSE AUTOMOBILISTICHE - SOLIDARIETÀ - Soggettività passiva delle tasse automobilistiche - Autoveicolo in leasing finanziario - Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica è stata attribuita esclusivamente all'utilizzatore del veicolo in leasing finanziario. È stata esclusa la responsabilità solidale tra il proprietario concedente e l'utilizzatore: il concedente non è quindi tenuto al pagamento del tributo per il solo fatto di essere proprietario del veicolo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per un autoveicolo concesso in leasing finanziario. È stato ritenuto applicabile l'art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009, secondo cui, in caso di comprovata utilizzazione del veicolo mediante leasing finanziario, l'obbligo tributario grava esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo e non sul proprietario concedente.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2, legge n. 99/2009

    In caso di comprovata utilizzazione del veicolo da parte di un soggetto a titolo di leasing finanziario, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica grava in via esclusiva su quest'ultimo.

    La norma individua nell'utilizzatore in leasing finanziario il solo soggetto passivo della tassa automobilistica, escludendo il proprietario concedente e negando l'esistenza di una solidarietà passiva tra le due parti.

Massime di principio

  • Quando un veicolo è oggetto di leasing finanziario e l'utilizzazione da parte del cliente è comprovata, il pagamento della tassa automobilistica compete esclusivamente all'utilizzatore.
  • Il proprietario concedente non è responsabile del bollo auto per il solo fatto di essere intestatario del veicolo, salvo eventuali diverse fattispecie non riconducibili al leasing finanziario.
  • In presenza dei presupposti previsti dalla legge, non si può presumere una responsabilità solidale tra concedente e utilizzatore: l'obbligo tributario è esclusivo e non condiviso.
  • Per applicare questa regola è necessario dimostrare l'esistenza del leasing finanziario e l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto utilizzatore.

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