Sentenza del 10/04/2015 n. 2127 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Avviso di trattazione - Notifica non perfezionata - Nullità sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di trattazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento non è stato notificato correttamente. Poiché la notifica presso la sede della società non era andata a buon fine, essa avrebbe dovuto essere effettuata anche nei confronti della persona fisica indicata nell'atto quale legale rappresentante, secondo le modalità previste dagli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. L'omissione ha impedito una regolare instaurazione del contraddittorio e ha compromesso il diritto di difesa della società.
La decisione
La decisione impugnata è stata ritenuta nulla, poiché la mancata notifica dell'avviso di trattazione al legale rappresentante, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede sociale, ha determinato l'irregolarità della costituzione del contraddittorio. La notificazione degli atti del processo tributario deve rispettare una sequenza procedimentale idonea a portare gli atti nella sfera di conoscenza del destinatario e a consentire un'effettiva difesa.
Norme richiamate
Articolo 138 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mani proprie del destinatario, quando le modalità concrete della notifica lo consentono.
Articolo 139 c.p.c.
Regola la notificazione nella residenza, dimora o domicilio del destinatario e costituisce una delle modalità da osservare per notificare l'atto al legale rappresentante.
Articolo 141 c.p.c.
Prevede specifiche modalità di notificazione, rilevanti nel caso in cui l'atto debba essere portato a conoscenza del rappresentante dell'ente.
Massime di principio
- Quando una società o un ente non può essere raggiunto presso la propria sede, la notifica non si considera necessariamente perfezionata: se nell'atto è indicato il legale rappresentante, occorre procedere alla notifica anche nei suoi confronti secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
- La mancata notifica dell'avviso di trattazione può determinare la nullità della sentenza quando impedisce alla parte di partecipare al processo e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
- Nel processo tributario la regolarità delle notificazioni deve essere valutata in relazione alla loro effettiva idoneità a garantire la conoscenza dell'atto e la corretta instaurazione del contraddittorio.
- L'amministrazione o l'ufficio procedente deve verificare l'esito della notifica presso la sede dell'ente e adottare tempestivamente le modalità alternative richieste dalla legge, senza limitarsi a una notifica non andata a buon fine.
- La violazione delle regole di notifica degli atti processuali può comportare la rinnovazione della procedura o la nullità della decisione, soprattutto quando la parte non abbia avuto una concreta possibilità di difendersi.
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