Sentenza del 23/02/2015 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Omessa presentazione dichiarazione - Responsabilità del professionista - Iniziative assunte dal contribuente contro il professionista - In sede civile e in sede penale - Responsabilità per le sanzioni - In capo al contribuente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe sanzioni non sono dovute dal contribuente e sono state annullate nei suoi confronti. Non è stata accolta la tesi dell'Ufficio secondo cui, non essendo ancora definito il giudizio penale, le sanzioni dovessero comunque rimanere a carico del contribuente. La responsabilità per le sanzioni è stata ricondotta al professionista, ferma restando la necessità per l'Amministrazione di procedere nei suoi confronti secondo le regole applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte del professionista incaricato, con conseguente irrogazione delle sanzioni al contribuente. Il contribuente ha dimostrato di aver intrapreso iniziative sia civili, mediante ricorso per decreto ingiuntivo e ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sia penali, mediante denuncia-querela sfociata in un decreto di citazione diretta a giudizio, contestando al commercialista l'uso di raggiri e artifici e la responsabilità per l'omessa dichiarazione. Tali iniziative sono state ritenute idonee a escludere la colpevolezza del contribuente.
Norme richiamate
Art. 702-bis c.p.c.
La norma è richiamata quale base del ricorso civile promosso dal contribuente contro il professionista per far valere la sua responsabilità.
Norme in materia di sanzioni tributarie e responsabilità del contribuente
Le sanzioni amministrative tributarie presuppongono un comportamento colpevole del contribuente. Quando l'omissione dipende da raggiri del professionista incaricato e il contribuente dimostra di essersi tempestivamente attivato contro di lui, può venire meno la responsabilità sanzionatoria del contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente non è automaticamente responsabile delle sanzioni per l'omessa dichiarazione quando l'inadempimento dipende dal professionista incaricato e risulta privo di colpa.
- Per escludere la responsabilità è importante dimostrare di aver affidato effettivamente l'incarico al professionista e di aver adottato iniziative concrete, tempestive e documentate contro di lui.
- Le iniziative civili e penali contro il professionista possono costituire elementi rilevanti per provare l'assenza di colpevolezza del contribuente, anche se il procedimento penale non è ancora concluso.
- La mera responsabilità del professionista non comporta automaticamente il trasferimento delle sanzioni: l'Amministrazione deve comunque procedere secondo le regole applicabili e valutare la condotta concretamente tenuta dal professionista.
- La pendenza del procedimento penale non impedisce necessariamente l'annullamento delle sanzioni nei confronti del contribuente, se gli elementi disponibili dimostrano che egli ha subito l'omissione fraudolenta del professionista e si è diligentemente attivato per reagire.
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