Cassazione Penale, Sentenza n. 44072/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna a 7 mesi di reclusione per i delitti previsti dagli artt. 336 e 341-bis c.p., in relazione a fatti del 5 maggio 2017: il ricorrente avrebbe offeso e minacciato pubblici ufficiali (militari della Stazione dei Carabinieri di Vallata) intervenuti per una segnalazione di schiamazzi. Sono stati proposti sei motivi: (1) nullità per mancata notifica della citazione in appello al nuovo difensore di fiducia (sostituzione del difensore e presunta trasmissione dell atto al difensore revocato); (2) vizio di motivazione e contraddittorietà nella qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 336 c.p., deducendo che la condotta sarebbe stata una protesta e non un atto diretto a impedire l'ufficio; (3) utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio investigativo e omessa risposta a motivo d'appello su tale punto; (4) vizio per presunta arbitrarietà del comportamento dei pubblici ufficiali e disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti; (5) contestazione circa la sussistenza degli elementi dell'art. 341-bis c.p. (sostiene che non ricorrano la tipologia del luogo, la presenza di più persone e la necessità di lesione cumulativa di onore e prestigio); (6) deduzione delle possibili esimenti previste dai commi 3 e 4 dell'art. 341-bis (veridicità delle dichiarazioni o riparazione del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la notifica in appello fosse nulla: la nomina del nuovo difensore è intervenuta formalmente dopo la notifica del decreto di citazione all'avvocato d'ufficio; pertanto non vi è stata lesione del diritto di difesa. Gli altri motivi sono stati dichiarati generici, non dedotti nelle sedi opportune o manifestamente infondati: la Corte territoriale ha correttamente valutato gli elementi costitutivi dei reati (minacce e plurime offese rivolte ai pubblici ufficiali, anche in luogo pubblico e alla presenza di altre persone) e ha fornito motivazione adeguata. Conseguentemente è confermata la condanna a mesi sette di reclusione inflitta in primo grado e confermata in appello. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in ragione di minacce e condotte dirette verso pubblici ufficiali intervenuti nell'esercizio delle loro funzioni; è stata esclusa la lettura meramente intimidatoria senza rilevanza penale posta che l'azione era idonea ad ostacolare o a costituire pressione sui pubblici ufficiali
art. 341-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'oltraggio a pubblico ufficiale per plurime offese e per il contesto (anche in luogo pubblico e in presenza di più persone). Ha ammesso che l'offesa all'onore o al prestigio, anche singolarmente considerata nell'ambito dei fatti, può concorrere all'integrazione del reato; sono altresì richiamati i commi 3 e 4 come possibili esimenti da provare dall'imputato
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come causa di nullità per notifica ad un difensore poi revocato; la Cassazione ha ritenuto che non ricorresse la nullità in quanto la revoca era successiva alla regolare notifica
art. 179 cod. proc. pen.
Analogamente, la Corte ha ritenuto che le formalità procedurali relative alla nomina e alla notifica non siano state violate in modo tale da compromettere il diritto alla difesa
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della nullità; la Corte ha escluso la sussistenza di una nullità di ordine generale derivante dalla notifica al difensore precedente
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato la ricostruzione dei motivi presentati e ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di fondatezza processuale o per genericità e indeducibilità di talune questioni
art. 180 cod. proc. pen.
Citando la disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha ritenuto che le censure sulla utilizzabilità dell'interrogatorio non fossero state dedotte in sede di merito in modo perseguibile in cassazione
art. 181 cod. proc. pen.
Richiamato assieme alle norme sull'acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto non fondate le censure in cassazione, in quanto non previamente dedotte e motivate in sede di appello
art. 513 e 514 cod. proc. pen.
Norme sul verbale di interrogatorio e sulle formalità; la Corte ha ritenuto insussistenti censure idonee a inficiare la utilizzabilità delle dichiarazioni quando non adeguatamente dedotte nel gravame
art. 526 cod. proc. pen.
Norma riferita alla utilizzabilità delle prove e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha escluso vizi rilevanti non dedotti in modo corretto in appello
art. 393-bis cod. pen.
Richiamata dalla difesa per censurare l'operato dei pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto insussistente l'affermazione di comportamento arbitrario degli agenti, avendo i giudici di merito motivato la legittimità dell'intervento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese di giustizia e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per irrogare euro 3.000 al ricorrente
Massime di principio
- La sostituzione del difensore dopo la notifica di un atto processuale non annulla automaticamente la validità della notifica: la revoca deve essere risultare anteriore alla notifica per far sorgere profili di nullità rilevanti
- Questioni processuali o di utilizzabilità delle prove non dedotte o non adeguatamente motivate nei gradi di merito risultano inammissibili o indeducibili in Cassazione
- Per far ritenere inesistente l'elemento soggettivo o oggettivo dei reati di minaccia/violenza a pubblico ufficiale e di oltraggio occorre dimostrare in modo specifico l'assenza del carattere minatorio, la mancata finalità di ostacolare l'ufficio o l'assenza degli elementi formali richiesti (es. contesto, presenza di altri), non bastano affermazioni generiche
- L'oltraggio a pubblico ufficiale può trovare integrazione anche in contesti pubblici e alla presenza di più persone tramite offese reiterate al prestigio o all'onore; la prova contraria o le esimenti (veridicità delle affermazioni, riparazione del danno) gravano sull'imputato e devono essere documentalmente provate
- La Corte di legittimità richiede motivazione puntuale dei giudici di merito: se la motivazione è completa e risponde ai mezzi di gravame, la Cassazione è propensa a dichiarare il ricorso inammissibile quando si propongono letture alternative non sostenute da specifici elementi di fatto o di diritto
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