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Sentenza

Sentenza del 21/12/2017 n. 5560 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Avviso di accertamento - Iva - Tributo armonizzato - Contraddittorio preventivo - Necessità - Richiesta di documenti - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta in linea di principio: la semplice richiesta di documenti non integra, da sola, il contraddittorio preventivo. L'Amministrazione, ricevuta la documentazione, deve spiegare le ragioni della sua insufficienza o irrilevanza e permettere al contribuente di interloquire prima dell'emissione dell'avviso. L'accertamento risulta pertanto viziato qualora tale confronto effettivo sia mancato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio preventivo. L'Amministrazione aveva notificato una richiesta di documenti giustificativi riguardanti movimentazioni bancarie ritenute sospette, ma, dopo la produzione della documentazione da parte del contribuente, non aveva comunicato le ragioni per cui la riteneva inidonea né aveva consentito un confronto effettivo prima dell'emissione dell'atto. Trattandosi anche di IVA, tributo armonizzato, il contribuente ha dedotto la necessità di un contraddittorio preventivo effettivo.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati

    Per i tributi armonizzati, tra cui l'IVA, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le contestazioni dell'Amministrazione e di far valere utilmente le proprie ragioni prima dell'emissione dell'atto impositivo.

  • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

    L'IVA rientra tra i tributi armonizzati dell'Unione europea; per questo, il rispetto del contraddittorio preventivo assume particolare rilievo.

Massime di principio

  • La mera richiesta di documenti non equivale automaticamente a un contraddittorio preventivo effettivo.
  • Quando il contribuente fornisce la documentazione richiesta, l'Amministrazione deve esaminarla e comunicare le ragioni specifiche della sua eventuale insufficienza.
  • Prima di emettere un avviso relativo a tributi armonizzati, l'Ufficio deve consentire al contribuente di replicare sulle contestazioni risultanti dall'esame dei documenti.
  • Il contraddittorio deve essere sostanziale e non meramente formale: il contribuente deve avere una concreta possibilità di incidere sul contenuto dell'accertamento.
  • In una situazione analoga, è opportuno conservare la richiesta dell'Ufficio, la documentazione trasmessa e le relative comunicazioni, verificando se sia stata data una reale possibilità di chiarimento prima dell'accertamento.

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