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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sostenendo che la società avesse perso il diritto al rimborso del credito IVA relativo all'anno 2000 per non avere presentato il modello VR entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo l'Amministrazione, la richiesta non avrebbe potuto essere presentata entro il solo termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della società al rimborso. Ha stabilito che, in caso di cessazione dell'attività, il credito IVA non può essere recuperato mediante future operazioni imponibili e può quindi essere chiesto a rimborso. La compilazione della dichiarazione annuale, con l'indicazione del credito e della volontà di ottenerne il rimborso, costituisce esercizio formale del diritto; il modello VR è invece un adempimento necessario per avviare l'esecuzione del rimborso e non è soggetto al termine biennale di decadenza, ma al termine ordinario decennale di prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    In tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività ma non anche quelle fallite o, comunque, cessate.

    La regola che impone di riportare il credito IVA in detrazione negli anni successivi riguarda le imprese ancora operative. Le imprese cessate, non potendo recuperare il credito tramite future operazioni imponibili, conservano il diritto di chiederne il rimborso.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    La presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 1, presupposto per l'esigibilità del credito.

    Il modello VR non rappresenta necessariamente il momento in cui viene esercitato il diritto al rimborso, ma costituisce l'adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare la procedura esecutiva di rimborso.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, è applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.

    Il termine biennale opera solo quando non esiste una disciplina specifica per la richiesta di rimborso. Non si applica al credito IVA di un'impresa cessata quando il diritto sia stato tempestivamente indicato nella dichiarazione.

  • Codice civile, art. 2946

    La presentazione del modello VR non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.

    Il diritto al rimborso, una volta formalmente esercitato in dichiarazione, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, entro il quale può essere completata la procedura di rimborso.

Massime di principio

  • Quando un'impresa cessa l'attività, il credito IVA residuo non deve necessariamente essere riportato in detrazione negli anni successivi, poiché manca la possibilità concreta di recuperarlo mediante future operazioni imponibili.
  • L'indicazione del credito e della richiesta di rimborso nella dichiarazione annuale può costituire esercizio formale del diritto al rimborso; occorre quindi distinguere tra la nascita o esercizio del diritto e gli adempimenti successivi necessari alla sua liquidazione.
  • La mancata presentazione del modello VR non determina automaticamente la decadenza biennale dal diritto, se la richiesta di rimborso è stata già validamente manifestata nella dichiarazione.
  • In situazioni analoghe, il termine applicabile può essere quello ordinario decennale di prescrizione, anziché il termine biennale di decadenza, soprattutto quando esiste una disciplina specifica e il credito è stato correttamente indicato nella dichiarazione.
  • La valutazione concreta richiede comunque di verificare lo stato dell'attività, il contenuto della dichiarazione IVA, l'eventuale indicazione della volontà di ottenere il rimborso e la disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato.

Testo integrale

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