Sentenza del 12/09/2016 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Rimborso Irap - Termine di decadenza dell'Istanza di rimborso - Versamento Acconti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di decadenza per presentare l'istanza di rimborso prevista dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973, pari a 48 mesi dal versamento dell'imposta. In particolare, occorre stabilire da quale momento decorra tale termine quando il rimborso riguarda somme versate in acconto: dal versamento del saldo oppure dalle date dei singoli acconti.
La decisione
Il principio affermato è che il termine di 48 mesi decorre dal versamento del saldo quando il diritto al rimborso nasce soltanto dalla verifica finale di un'eccedenza degli acconti rispetto all'imposta complessivamente dovuta, oppure quando i pagamenti hanno natura provvisoria e sono subordinati alla successiva determinazione definitiva dell'obbligazione tributaria o del suo ammontare. Se invece gli acconti erano già, al momento del versamento, in tutto o in parte non dovuti, il termine decorre dalle date dei singoli versamenti. Il testo non riporta le parti processuali né l'esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile individuare con certezza il vincitore.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
48 mesi dal versamento dell'imposta chiesta a rimborso
La norma stabilisce il termine decadenziale per presentare l'istanza di rimborso. La decorrenza dipende dalla natura del pagamento e dal momento in cui il diritto alla restituzione diventa attuale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 2014
Il termine decorre dal saldo quando il diritto al rimborso deriva dalla liquidazione complessiva dell'imposta o da versamenti provvisori; decorre invece dai singoli acconti quando questi erano già originariamente non dovuti.
Cassazione, sentenza n. 5653 del 2014
Conferma la distinzione tra acconti soggetti a conguaglio finale e versamenti già privi, al momento dell'effettuazione, di una valida giustificazione tributaria.
Cassazione, sentenza n. 23562 del 2012
Ribadisce che la decorrenza del termine decadenziale deve essere individuata in base al momento in cui il diritto al rimborso diventa esercitabile.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di una richiesta di rimborso, occorre individuare quando il diritto alla restituzione è diventato concreto ed esigibile, non applicare automaticamente la data del saldo.
- Se gli acconti sono versamenti provvisori destinati a essere confrontati con l'imposta definitiva, il termine di 48 mesi decorre normalmente dal saldo o dalla liquidazione finale.
- Se l'acconto era già chiaramente non dovuto, in tutto o in parte, al momento del pagamento, il termine decorre dalla data del singolo versamento e non dal saldo.
- La qualificazione del pagamento come provvisorio o definitivamente non dovuto è decisiva e deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete e della disciplina applicabile.
- La mancata indicazione delle parti e dell'esito processuale nel testo impedisce di affermare chi abbia effettivamente vinto la causa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 86 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 186 - Comm. Trib. Prov. Siena
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 2189 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 set 2016Sentenza del 12/09/2016 n. 2201 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →