Sentenza del 12/03/2019 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Necessario indicare i criteri di calcolo degli interessi in cartella - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento contestando principalmente la mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione. In particolare, la cartella riportava gli importi senza specificare adeguatamente il capitale di riferimento, la data iniziale del conteggio, i tassi applicati e le modalità di calcolo. Sono stati inoltre contestati il potere di sottoscrizione del ruolo e la legittimità degli atti prodromici, profili poi assorbiti dall'accoglimento del motivo principale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione staccata di Pescara, ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto nulla la cartella, o comunque illegittima limitatamente agli importi interessati, per difetto di motivazione derivante dalla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. La mancata esposizione della data di decorrenza, dei tassi applicati, del capitale e dei criteri di calcolo impediva al contribuente di verificare la correttezza della pretesa. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado e in euro 2.500,00 per il grado d'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 602/1973
Richiamato in relazione alla determinazione degli interessi dovuti sulle somme iscritte a ruolo.
Art. 25 del D.P.R. 602/1973
Disciplina il contenuto della cartella di pagamento; secondo l'Agente della riscossione, il contenuto è vincolato dalla legge, ma ciò non esclude l'obbligo di rendere comprensibili i criteri di calcolo degli importi richiesti.
Art. 3 della legge 241/1990
Fondamento generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, applicato alla necessità di spiegare la formazione degli interessi richiesti.
Art. 7 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Impone che gli atti dell'amministrazione tributaria siano motivati e consentano al contribuente di comprendere origine, causali e criteri di determinazione della pretesa.
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
Richiamato dal contribuente per contestare la sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la carenza di poteri dei soggetti firmatari; la questione è stata ritenuta assorbita.
Art. 17 del D.Lgs. 112/1999
Disciplina l'aggio destinato a remunerare l'attività dell'agente della riscossione; anche tale voce deve essere indicata in modo comprensibile secondo la giurisprudenza richiamata.
Cassazione civile, sentenza n. 10481/2018
Stabilisce che la cartella è nulla quando non indica i criteri di calcolo degli interessi, inclusi capitale, periodo e tassi applicati.
Cassazione civile, sentenze n. 8934/2014, n. 15554/2017 e n. 24933/2016
Richiedono l'indicazione analitica delle modalità di calcolo, della provenienza e della percentuale degli interessi, nonché, secondo la decisione, della data di consegna del ruolo.
Cassazione civile, sentenza n. 7056/2016
Estende l'obbligo di motivazione della cartella anche alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
Cassazione civile, sentenza n. 22997/2010
Richiamata dall'Agente della riscossione per sostenere la legittimità degli interessi indicati secondo legge e la natura meramente descrittiva degli interessi di mora.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve consentire al contribuente di ricostruire il debito: non è sufficiente indicare un importo complessivo per interessi senza specificare capitale, periodo di riferimento, data iniziale, tassi e formula o criteri applicati.
- La mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi configura un difetto di motivazione e può comportare l'annullamento della cartella, integralmente o limitatamente agli importi non adeguatamente motivati, secondo l'incidenza del vizio.
- L'obbligo di motivazione riguarda anche compensi di riscossione, aggi e altre componenti accessorie quando la loro determinazione non sia immediatamente verificabile dal contribuente.
- In caso di contestazione, occorre distinguere i vizi propri della cartella, imputabili all'agente della riscossione, dai vizi degli atti presupposti, imputabili all'ente impositore; tuttavia, l'accoglimento di un motivo principale può rendere superfluo l'esame degli altri.
- La giurisprudenza richiamata non esclude la debenza degli interessi previsti dalla legge, ma richiede che la loro quantificazione sia trasparente e controllabile.
- La decisione riguarda il quadro normativo e giurisprudenziale applicato nel 2018; per controversie attuali è necessario verificare eventuali modifiche legislative e l'orientamento più recente dei giudici.
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