Cassazione Civile, Ordinanza n. 12072/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. In sede di merito la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo annuale di base ma, valorizzando il pagamento intervenuto dal Fondo di Garanzia INPS su crediti di lavoro ammessi al passivo, aveva ritenuto legittimo liquidare l'indennizzo anche al di sotto del minimo di cui all'art. 2 bis L. 89/2001, con conseguente riduzione dell'importo spettante. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano la violazione dell'art. 2 bis, comma 1, L. 89/2001, sostenendo che la forbice legale tra 400 e 800 euro annui fosse vincolante e che la liquidazione sotto il minimo fosse consentita solo nei casi tassativi previsti dalla legge, non ricorrenti nella specie. Con il secondo motivo censuravano la liquidazione delle spese di opposizione, perché la Corte d'appello aveva posto a loro carico anche il rimborso delle spese generali in favore dell'Avvocatura dello Stato, non dovuto quando la parte è difesa dall'Avvocatura erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle procedure fallimentari, la tempestiva soddisfazione parziale o quasi integrale del credito per effetto dell'intervento del Fondo di Garanzia può giustificare una riduzione dell'indennizzo anche sotto il minimo annuale ordinario, purché la scelta sia congruamente motivata e non renda il ristoro simbolico o manifestamente inadeguato. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, quando la parte è assistita dall'Avvocatura dello Stato, non è dovuto il rimborso delle spese generali previsto per gli avvocati del libero foro. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha sostituito la condanna al rimborso delle spese generali con la sola condanna al rimborso delle spese prenotate a debito; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 1
"di regola"; minimo e massimo dell'indennizzo annuo
Il parametro tra 400 e 800 euro annui costituisce il riferimento ordinario, ma l'inciso "di regola" consente al giudice di merito di discostarsene in presenza di adeguata motivazione e di peculiarità della fattispecie, anche verso il basso.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 2, 3 e 1 quater
La disciplina dell'equa riparazione deve essere letta nel suo complesso, per assicurare una correlazione effettiva tra pregiudizio da durata irragionevole e entità dell'indennizzo, includendo limiti speciali e ipotesi di deroga previste dalla legge.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 sexies, lett. g
Per la pretesa o il valore della causa irrisori opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova concreta del danno; la norma non esclude in assoluto l'indennizzo.
art. 2056 c.c.
La liquidazione dell'equa riparazione va effettuata in via equitativa, tenendo conto dell'esito del processo presupposto, del comportamento delle parti e del giudice, della natura degli interessi coinvolti e del valore/rilevanza della causa.
art. 6 CEDU
L'indennizzo deve restare un serio ristoro e non essere irragionevolmente inferiore ai parametri tali da renderlo simbolico o manifestamente inadeguato.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela patrimoniale, ma la Corte ha ritenuto non violata la disciplina interna così interpretata.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Richiamato quale norma di raccordo con la CEDU nel controllo di conformità della disciplina interna.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese non possono essere liquidate con l'aggiunta del rimborso delle spese generali quando la parte vittoriosa è difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 2, comma 2, DM Giustizia n. 55/2014
Il rimborso forfetario delle spese generali è previsto per la difesa tecnica del libero foro e non per la difesa erariale.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il giudice può valorizzare la tempestiva e significativa soddisfazione del credito intervenuta nel corso del procedimento come elemento idoneo a ridurre la misura dell'indennizzo, anche sotto il minimo ordinario previsto dall'art. 2 bis L. 89/2001, se la motivazione è adeguata e il ristoro resta non simbolico.
- L'inciso "di regola" dell'art. 2 bis L. 89/2001 non impone un automatismo rigido nella liquidazione dell'indennizzo annuo, ma consente al giudice di merito di discostarsi dai parametri tabellari quando le peculiarità del caso rendano equa una quantificazione diversa.
- L'intervento del Fondo di Garanzia INPS nei crediti di lavoro insinuati al passivo può attenuare sensibilmente la penosità dell'attesa e incidere sulla misura dell'equa riparazione, perché riduce in concreto l'entità del pregiudizio da durata irragionevole.
- Nella liquidazione delle spese di lite a favore dell'Avvocatura dello Stato non va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali previsto per gli avvocati del libero foro, dovendosi limitare la condanna alle voci effettivamente dovute.
- La censura per violazione di legge sulla misura dell'indennizzo è distinta dalla contestazione in fatto sulla congruità della motivazione; se non viene specificamente attaccata la motivazione sul concreto ridimensionamento del pregiudizio, il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza del principio applicato.
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