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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, per un percorso serale di secondo livello dell’istituto professionale per i servizi commerciali, indirizzo Attività legali e contabilità (ATECO M69), con il relativo preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)

Prevale il privato

La controversia

La scuola paritaria ha impugnato il diniego dell’USR Marche, fondato sull’assunto che il d.P.R. n. 263/2012 non menzioni le scuole paritarie e che la l. n. 62/2000, anteriore al regolamento, non si applichi all’istruzione degli adulti. L’Amministrazione ha inoltre sostenuto che i CPIA costituiscano un sistema autonomo organizzato mediante accordi di rete; che la struttura modulare dei percorsi di secondo livello, articolati in periodi didattici e basati su crediti e patti formativi individuali, sia incompatibile con il requisito dell’organica costituzione di corsi completi previsto dalla l. n. 62/2000; e che il d.P.R. n. 263/2012 richieda l’esistenza del corrispondente corso diurno, non attivato dalla ricorrente. La scuola ha dedotto violazione dell’art. 33 Cost., dell’art. 1 l. n. 62/2000 e dell’art. 41 Cost., oltre a difetto e insufficienza della motivazione ed eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo fondati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Ha escluso che il silenzio del d.P.R. n. 263/2012 sulle paritarie ne comporti l’esclusione: la l. n. 62/2000 le ricomprende nel sistema nazionale di istruzione e il successivo regolamento non ha abrogato né reso inapplicabile tale legge. I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie, mentre i CPIA svolgono ordinariamente i percorsi di primo livello e di alfabetizzazione; gli accordi di rete e la Commissione per il Patto Formativo Individuale sono strumenti di raccordo che non escludono le scuole paritarie, e l’USR non ha spiegato perché l’accordo sottoscritto dalla ricorrente sarebbe inidoneo. Il requisito dell’organica costituzione di corsi completi si applica ai percorsi per adulti adattandosi alla loro struttura: modularità, crediti e patto formativo sono elementi dell’ordinamento da rispettare, non cause di esclusione. Il TAR ha inoltre escluso che il d.P.R. n. 263/2012 imponga alle paritarie l’incardinamento nella rete statale programmata o l’attivazione di un corso diurno del medesimo indirizzo. La previsione riguarda la programmazione della rete statale e, comunque, il riferimento ai percorsi tecnici, professionali e artistici è alla tipologia di istruzione, non allo specifico indirizzo. L’Amministrazione dovrà riesaminare la domanda e accertare in concreto i requisiti di legge, quali locali, attrezzature e docenti abilitati, senza sostituire tale verifica con una presunzione astratta basata sull’assenza del corso diurno. Nel nuovo esercizio del potere opera il principio del one shot temperato richiamato in motivazione. Spese compensate per le obiettive difficoltà interpretative e per la parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 33, commi 3 e 4, Cost.

    La loro offerta nasce dall’iniziativa garantita dall’art. 33, terzo comma, Cost. ed è soggetta alla verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

    L’iniziativa delle scuole paritarie comprende l’offerta di percorsi per adulti; la verifica amministrativa deve riguardare i requisiti previsti, nel rispetto della riserva alla legge della disciplina della parità.

  • art. 1 l. 10 marzo 2000, n. 62

    Il silenzio del D.P.R. n. 263 del 2012 sulle scuole paritarie non equivale a una preclusione: l’art. 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000 colloca le paritarie nel sistema nazionale di istruzione, che risponde alla domanda di istruzione “lungo tutto l’arco della vita”, e il comma 4 riconosce la parità alle scuole che la richiedono e possiedono i requisiti di legge.

    Le scuole paritarie possono richiedere il riconoscimento della parità per percorsi di istruzione degli adulti se possiedono i requisiti di legge; l’assenza di una menzione espressa nel regolamento non vale come esclusione.

  • art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 400

    Un regolamento successivo non rende inapplicabile una legge, salvo che l’effetto sia disposto dalla legge che autorizza la delegificazione (art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

    Un regolamento delegificato non può rendere inapplicabile una legge previgente se la legge autorizzatrice non dispone tale effetto.

  • art. 64, comma 4, lett. f), d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    In particolare, l’art. 64, comma 4, lett. f), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, autorizzava la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri per gli adulti, “ivi compresi i corsi serali”, non del regime della parità.

    La delega regolamentare riguardava l’assetto organizzativo-didattico dei centri per adulti, inclusi i corsi serali, e non autorizzava a modificare il regime della parità scolastica.

  • art. 11, commi 4 e 6, d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263

    L’art. 11, comma 4, del regolamento abroga espressamente soltanto alcune disposizioni del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e le disposizioni non legislative incompatibili; la legge n. 62 del 2000 non è toccata.

    Il regolamento non ha abrogato né reso inapplicabile la l. n. 62/2000; la disciplina della parità resta estranea alla ridefinizione regolamentare dell’organizzazione dei percorsi per adulti.

  • artt. 1, comma 3, 2, commi 1 e 2, 3, comma 4, 4, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 9, 5, comma 1, e 6 d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263

    Al contrario, il regolamento affida i percorsi di secondo livello alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, lett. b).

    I percorsi di secondo livello sono assegnati alle istituzioni scolastiche secondarie delle tipologie tecnica, professionale e artistica; il sistema di rete e il patto formativo individuale costituiscono strumenti di raccordo e non precludono la partecipazione delle scuole paritarie.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Questa ratio non riguarda le paritarie, il cui personale e costi non gravano sugli organici statali. Tale clausola, ove estesa alle paritarie, limiterebbe una libertà costituzionale e l’accesso alla parità; in quanto norma restrittiva, non può applicarsi oltre i casi in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.), tanto più che l’art. 33, quarto comma, Cost. riserva alla legge la disciplina della parità.

    Le disposizioni restrittive non possono essere estese oltre i casi considerati; perciò la clausola di incardinamento e programmazione della rete statale non può essere applicata alle scuole paritarie in assenza di una previsione normativa.

  • art. 1, comma 4, lett. b), f) e g), l. 10 marzo 2000, n. 62

    Il requisito, in realtà, si applica, adattato alla struttura del percorso.

    Il requisito dell’organica costituzione di corsi completi non è escluso per i percorsi di secondo livello, ma va applicato in modo coerente con la loro articolazione didattica; la verifica dei requisiti di qualità deve essere concreta.

  • artt. 1, commi 6, lett. g), e 7, lett. c), e 3, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    L’esigenza di qualità dei corsi trova collocazione nei requisiti di legge: locali, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola e personale docente abilitato (art. 1, comma 4, lett. b e g, della legge n. 62 del 2000; art. 1, commi 6, lett. g, e 7, lett. c, del d.m. n. 267 del 2007), verificabili in ogni momento (art. 3, comma 6, del d.m.).

    La qualità del percorso va valutata attraverso i requisiti strutturali e professionali previsti, verificabili anche successivamente, e non mediante una presunzione astratta legata alla mancata attivazione del corso diurno.

  • art. 64, comma 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    Del resto il regolamento è stato adottato ai sensi dell’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 per una “maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili” (art. 1, comma 1): in assenza di nuovi oneri (art. 11, comma 6).

    La finalità di razionalizzazione delle risorse statali che sostiene la disciplina regolamentare non giustifica l’estensione alle scuole paritarie di vincoli riferiti alla rete e agli organici pubblici.

Massime di principio

  • L’assenza di un espresso riferimento alle scuole paritarie in un regolamento che disciplina i percorsi di istruzione degli adulti non comporta, da sola, la loro esclusione: la normativa generale sulla parità continua ad applicarsi se la legge non dispone diversamente.
  • Un regolamento successivo non può rendere inapplicabile una legge previgente, né modificare il regime legislativo della parità scolastica, in mancanza di una specifica previsione della legge che autorizza la delegificazione.
  • Il requisito dell’organica costituzione di corsi completi si applica ai percorsi di istruzione degli adulti secondo la loro struttura modulare e per periodi didattici; crediti e patti formativi individuali sono elementi dell’ordinamento da rispettare, non cause automatiche di esclusione della parità.
  • I vincoli di incardinamento e programmazione della rete statale relativi ai percorsi di secondo livello non si estendono alle scuole paritarie senza una previsione normativa che lo stabilisca; i requisiti per la parità devono essere accertati concretamente e non presunti dalla mancanza di un corso diurno.
  • Quando il regolamento richiede che i percorsi di secondo livello siano svolti presso istituzioni in cui funzionano percorsi di istruzione tecnica, professionale o artistica, il riferimento riguarda la tipologia scolastica e non necessariamente la presenza di un corso diurno del medesimo indirizzo.
  • Dopo l’annullamento di un provvedimento negativo, l’amministrazione deve riesaminare l’affare nel suo complesso e sollevare, in un’unica riedizione, le questioni rilevanti; secondo il principio del one shot temperato richiamato dal giudice, non può reiterare indefinitamente decisioni sfavorevoli.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e private
RamiIstruzione e università
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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