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Sentenza

Sentenza n. 1186/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata regolarmente in Italia il 12 aprile 2024 con visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, aveva ottenuto il nulla osta per lavorare presso un’azienda agricola. Non era riuscita a stipulare il contratto di soggiorno con il datore originario per circostanze che assumeva estranee alla propria volontà e alla propria sfera di controllo, oggetto anche di denuncia-querela e di un procedimento penale pendente. Aveva quindi instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un altro datore e chiesto il permesso di soggiorno. Contro il diniego, notificato il 9 luglio 2025, ha dedotto con un unico motivo la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto: la Questura avrebbe applicato automaticamente la mancata stipula del contratto originario quale causa ostativa, senza considerare la non imputabilità dell’accaduto, il nuovo rapporto di lavoro e la possibilità di valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto che la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta non costituisca, da sola, un impedimento automatico al rilascio del titolo, quando il lavoratore è entrato regolarmente, l’insuccesso del rapporto originario risulta non imputabile e nel frattempo è documentata una nuova occupazione. L’Amministrazione, in applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, avrebbe dovuto valutare concretamente e individualmente la condotta e la situazione della ricorrente, inclusi il nuovo rapporto lavorativo e la proporzionalità del diniego; la mera constatazione dell’assenza del datore originario ha comportato difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice non ha disposto il rilascio diretto del permesso, ma il riesame secondo i principi indicati. Spese compensate per la peculiarità e la novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.

    Il diniego del titolo richiede una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, che consideri la condotta complessiva, le circostanze del soggiorno e la ragionevolezza e proporzionalità della misura; la mancata instaurazione del rapporto originario non può operare come automatismo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è menzionata nella ricostruzione dei fatti quanto alla comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza non ne svolge un’applicazione o interpretazione decisiva.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La norma è indicata tra quelle dedotte dalla ricorrente, ma la decisione fonda l’annullamento sulla violazione dell’art. 5, comma 5, senza svolgere una specifica interpretazione dell’art. 22.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non è, di per sé, automaticamente ostativa al rilascio di un titolo di soggiorno quando il lavoratore straniero dimostri che l’evento è dipeso da circostanze non imputabili alla sua condotta.
  • Nel decidere sull’istanza di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare individualmente la posizione dello straniero, considerando anche l’attività lavorativa intrapresa nel frattempo con un diverso datore e l’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato durante il soggiorno.
  • Il diniego fondato sulla sola assenza del rapporto lavorativo originario, senza esame della non imputabilità dell’evento e della nuova occupazione documentata, viola l’obbligo di valutazione concreta previsto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e risulta viziato per difetto di istruttoria e motivazione.
  • La valutazione della posizione del lavoratore straniero deve includere un giudizio di ragionevolezza e proporzionalità del diniego rispetto alle circostanze concrete; l’annullamento per omessa valutazione comporta il riesame amministrativo, non il rilascio giudiziale automatico del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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