Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1187/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di recupero delle indennità di funzione percepite dal ricorrente quale presidente del Consiglio comunale nel periodo 2022-2025, incluse l’ingiunzione di pagamento e le trattenute sull’indennità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 18 aprile 2026, la comunicazione di conclusione del procedimento della stessa data, l’ingiunzione di pagamento del 9 giugno 2026, la determinazione del 20 marzo 2026 e le trattenute operate dal Comune sulle indennità di funzione. Il recupero riguardava somme corrisposte per la carica di presidente del Consiglio comunale nel periodo 2022-2025; sono indicate trattenute per € 273,85 nel novembre 2025, € 318,78 nel dicembre 2025, € 292,67 nel gennaio e nel febbraio 2026, € 288,25 nel marzo 2026 e ulteriori € 442,81 complessivi per aprile e maggio 2026, oltre a quelle eventualmente successive. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, lesione dell’affidamento e manifesta sproporzione, contestando la legittimità del procedimento di recupero, degli atti conclusivi e dell’azione esecutiva. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il ricorrente, quale consigliere comunale investito per via politico-elettorale delle funzioni di presidente del Consiglio, è un funzionario onorario; il trattamento economico degli amministratori locali è predeterminato dalla legge nell’an e nel quantum. La controversia concerne quindi la spettanza di un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, non al giudice amministrativo. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Spese compensate, in considerazione delle peculiarità della fattispecie e dell’indicazione del TAR quale giudice competente contenuta nella comunicazione comunale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Si reputano sussistenti i presupposti di cui alla suddetta disposizione per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

    La disposizione consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR l’ha applicata per decidere la controversia in camera di consiglio.

  • art. 11 c.p.a.

    Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice in favore del giudice ordinario, innanzi al quale potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice ordinario; la riassunzione conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Massime di principio

  • Le controversie sulla spettanza del trattamento economico dovuto per legge a un amministratore locale investito mediante elezione, quando tale trattamento è predeterminato dalla legge nell’an e nel quantum, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel riparto di giurisdizione relativo ai funzionari onorari occorre distinguere i soggetti nominati da un’autorità amministrativa, il cui trattamento economico può essere determinato discrezionalmente, dagli amministratori investiti mediante elezione politica: per questi ultimi, in assenza di attribuzioni discrezionali previste da una valida norma, le posizioni economiche hanno natura di diritti soggettivi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.