Sentenza n. 1184/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore che ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale per mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 25 novembre 2024 con visto per lavoro stagionale di 270 giorni, aveva ottenuto il nulla osta per lavorare presso un’azienda agricola, ma non aveva potuto stipulare con essa il contratto di soggiorno per circostanze che assumeva estranee alla propria volontà e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva quindi instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore e chiesto il permesso di soggiorno. Contro il diniego, notificato il 16 luglio 2025, deduceva, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto: la Questura avrebbe applicato automaticamente la mancata stipula con il datore originario, senza considerare la non imputabilità dell’evento, il nuovo rapporto lavorativo e la possibilità di un titolo per attesa occupazione. Contestava inoltre l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, pur senza articolare su tale omissione un autonomo motivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo considerare la mancata stipula con il datore indicato nel nulla osta, da sola, automaticamente ostativa al rilascio del titolo. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, comprensiva della sua condotta e delle circostanze sopravvenute. Nel caso concreto, l’ingresso era avvenuto regolarmente, l’insuccesso del rapporto originario risultava non imputabile al lavoratore e questi aveva documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto subordinato; la Questura non aveva esaminato tali elementi né valutato la proporzionalità del diniego. Il provvedimento è stato quindi giudicato viziato per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L’annullamento comporta il riesame della posizione secondo i criteri indicati, non il rilascio diretto del permesso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Tale impostazione non può essere condivisa, poiché si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 e si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno.
Il diniego del titolo non può fondarsi su un automatismo connesso alla mancata instaurazione del rapporto originario: l’amministrazione deve valutare individualmente condotta, circostanze sopravvenute e proporzionalità della misura.
art. 22 d.lgs. 286/1998
In conclusione, il Collegio condivide l’orientamento, già fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a procedere a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e se il diniego del titolo di soggiorno risulti proporzionato rispetto alla situazione concreta, avuto riguardo all’effettivo percorso di inserimento lavorativo maturato sul territorio nazionale nelle more della validità del nulla osta per l’ingresso sul territorio nazionale.
La decisione richiama la disciplina del lavoro subordinato e del nulla osta nel quadro della necessaria valutazione sostanziale, ma la regola applicata è espressamente ricondotta dal Collegio all’art. 5, comma 5; il testo non enuncia un’autonoma interpretazione dell’art. 22.
Massime di principio
- Quando il rapporto di lavoro indicato nel nulla osta non si perfeziona per circostanze non imputabili al lavoratore straniero, il diniego del permesso di soggiorno non può basarsi automaticamente sulla sola mancata stipula con quel datore: l’amministrazione deve valutare concretamente le cause dell’insuccesso e la condotta dell’interessato.
- Nel valutare la richiesta di soggiorno, l’amministrazione deve considerare anche un rapporto di lavoro subordinato instaurato nel frattempo con un diverso datore, quale elemento di un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo, e verificare la proporzionalità del diniego rispetto alla situazione individuale.
- L’annullamento di un diniego adottato senza l’esame di circostanze rilevanti impone il riesame della posizione dello straniero secondo una valutazione istruttoria e motivazionale concreta; non comporta di per sé il rilascio automatico del titolo.
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