Sentenza n. 1180/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del verbale della II Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, s.e. 2024/2025, presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, adottato in data 3.07.2025 e conosciuto in data 13.07.2025 (doc. A) a seguito di istanza di accesso agli atti nonché di ogni atto consequenziale, prodromico e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la comunicazione di rinvio della prova d’esame orale di data 4.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della sottocommissione del 3 luglio 2025 relativo alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, con giudizio di non idoneità; impugnata anche la comunicazione di rinvio della prova
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, che aveva conseguito alla prova orale 86 punti complessivi, con voti di 20 nella prova pratico-applicativa, 18 in diritto processuale penale, 15 in diritto penale, 15 in diritto civile e 18 in ordinamento professionale e deontologia, ha impugnato il giudizio di non idoneità. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 47 della legge n. 247/2012 perché la sottocommissione era composta da tre membri anziché cinque e non comprendeva né avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori né un componente accademico; 2) violazione del termine minimo di trenta giorni previsto per la convocazione, sostenendo di avere conosciuto soltanto il 20 giugno 2025 la data del colloquio, fissato al 3 luglio; 3) mancato rispetto dell’ordine alfabetico risultante dall’estrazione della lettera D; 4) illegittimità del rinvio della prova orale per causa di forza maggiore; 5) illegittimità della conduzione della prova, in particolare del caso pratico, la cui traccia non avrebbe rispettato i criteri ministeriali. La candidata aveva inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale della disciplina emergenziale sulla composizione delle sottocommissioni in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: per le sessioni 2023, 2024 e 2025 la composizione delle sottocommissioni è regolata dalla disciplina speciale del d.l. n. 31/2021, prorogata dal d.l. n. 51/2023, e non dalla sola disciplina ordinaria invocata dalla ricorrente. La sottocommissione operante il 3 luglio 2025 era composta da due avvocati, entrambi abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, e da un magistrato, quindi da tre membri appartenenti a due categorie professionali; la presenza di un accademico non era necessaria. È stata disattesa anche la questione di legittimità costituzionale: la composizione ridotta, considerata la professionalità dei componenti e la presenza di almeno due categorie, non è irragionevole né incompatibile con i parametri invocati; inoltre la ricorrente non ha spiegato in modo puntuale il pregiudizio arrecato ai candidati. Il secondo motivo è infondato: il calendario era stato pubblicato il 19 aprile 2025 e la candidata era stata inizialmente convocata per il 6 giugno, oltre trenta giorni dopo; il successivo rinvio al 3 luglio, dovuto alle dimissioni e alla sostituzione di un componente, non faceva decorrere nuovamente il termine e aveva anzi lasciato alla candidata più tempo per prepararsi. I motivi sul mancato rispetto dell’ordine alfabetico e sul rinvio sono respinti perché non è stato dimostrato alcun pregiudizio concreto; le modifiche erano giustificate dalla necessità di sostituire il commissario dimissionario e riorganizzare le sessioni. L’ultima censura è priva di interesse: il caso pratico aveva ricevuto 20 punti, voto sufficiente, e un punteggio più alto non avrebbe comunque consentito l’idoneità, dato che la candidata aveva ottenuto 15 punti sia in diritto civile sia in diritto penale, al di sotto del minimo di 18 in ciascuna materia, oltre a non raggiungere il totale minimo di 105. Il sindacato sulla valutazione tecnica resta limitato ai casi di macroscopica erroneità, irragionevolezza o abnormità, non ravvisati nella traccia. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 13 marzo 2021, n. 31
Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.
La disposizione speciale consente che ciascuna sottocommissione operi con tre membri appartenenti ad almeno due categorie professionali; nel caso concreto la composizione di due avvocati e un magistrato era conforme alla norma.
art. 1, comma 2, d.l. 13 marzo 2021, n. 31
per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili
Le disposizioni previgenti operano soltanto per gli aspetti non regolati dal decreto e in quanto compatibili; la disciplina speciale del decreto prevale sulla disciplina ordinaria della composizione per la durata della sua vigenza.
art. 4-quater, commi 1 e 8, d.l. 22 aprile 2023, n. 51
L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.
Per le sessioni d’esame degli anni 2023, 2024 e 2025 continua ad applicarsi la disciplina speciale del d.l. n. 31/2021, inclusa quella sulla composizione delle sottocommissioni.
art. 7, commi 1 e 3, d.m. 24 luglio 2024
al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito nell’area personale di ogni candidato, di cui all’articolo 3, il dato relativo al luogo, alla data e all’ora di svolgimento della prova di esame, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 31
Il termine minimo di trenta giorni si riferisce alla comunicazione della data stabilita mediante inserimento nell’area personale; nel caso deciso, la prima convocazione era stata comunicata con congruo anticipo e il successivo rinvio non faceva ripartire il termine.
art. 10, comma 3, d.m. 24 luglio 2024
sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna materia di cui al comma precedente
L’idoneità richiede congiuntamente il raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 105 e di almeno 18 punti in ciascuna materia; il mancato conseguimento del minimo in una materia è autonomamente ostativo.
Massime di principio
- Per le sessioni d’esame di abilitazione forense per le quali una disciplina speciale emergenziale sia stata prorogata, la composizione delle sottocommissioni è regolata da tale disciplina speciale e prevale sulle disposizioni ordinarie incompatibili; le norme previgenti si applicano soltanto agli aspetti non regolati e in quanto compatibili.
- La previsione secondo cui una sottocommissione opera con tre componenti rappresentativi di almeno due categorie professionali non impone la presenza contemporanea di tutte le categorie indicate dalla legge: è sufficiente che siano presenti almeno due categorie, nel rispetto della composizione prevista dalla disciplina speciale.
- Il termine minimo di trenta giorni per la convocazione alla prova orale va verificato rispetto alla comunicazione della data stabilita secondo le modalità previste dal bando; il successivo rinvio, se dovuto a una legittima riorganizzazione della commissione, non determina di per sé la violazione del termine quando la convocazione originaria lo rispettava.
- La contestazione dell’ordine delle prove o del rinvio di una sessione richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale; la mera difformità organizzativa, soprattutto se giustificata dalla sostituzione di un commissario e se ha concesso più tempo di preparazione, non è sufficiente a fondare l’annullamento.
- Le valutazioni delle commissioni d’esame sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopica erroneità, irragionevolezza o abnormità. Difetta inoltre l’interesse a contestare una singola prova quando il candidato ha già conseguito in essa un voto sufficiente e un eventuale miglioramento non potrebbe mutare l’esito per il mancato superamento di ulteriori soglie minime autonomamente richieste.
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