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Sentenza

Sentenza n. 1181/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura della conferenza di servizi e archiviazione dell’istanza autorizzativa per una stazione radio base, con i pareri comunali negativi e gli atti presupposti; inoltre, disposizioni del regolamento comunale sugli impianti radioelettrici, del regolamento edilizio, delle NTA del PRG e delle NTA del PPAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato il 3 febbraio 2025 una nuova istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 per installare una stazione radio base nel medesimo sito già esaminato in un precedente procedimento. Il nuovo progetto riduceva l’altezza del palo da 30 a 24 metri, ma ampliava la base da 25 a 36 mq. Il SUAP aveva archiviato l’istanza recependo il parere negativo comunale, che contestava la mancata presentazione di un efficace piano di rete e programma di sviluppo, l’elusione della pianificazione comunale, l’assenza della verifica di compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale richiesta dalla l.r. Marche 12/2017, il contrasto con il regolamento comunale, il PRG e il PPAR, carenze documentali e la mancanza dei pareri della Soprintendenza e di CIIP S.p.A. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il nuovo progetto era diverso dal precedente; incompetenza comunale in materia paesaggistica e assenza di vincoli sull’area; omissione del coinvolgimento della Soprintendenza, che sarebbe spettato al SUAP; erroneità della valutazione dell’impatto paesaggistico; illegittimità dei divieti generalizzati contenuti nel regolamento comunale e delle disposizioni urbanistiche richiamate; non necessità del piano di rete, che sarebbe stato comunque presentato; tardività e non pertinenza delle richieste documentali, o possibilità per il SUAP di acquisire la documentazione; infine, mancanza di offerta di un sito alternativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese per la peculiarità della vicenda. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione: il progetto era sostanzialmente identico al precedente quanto a sito e tipologia, e le modifiche di altezza e superficie non superavano la criticità principale, costituita dall’inidoneità del sito rispetto ai valori paesaggistici e urbanistici tutelati; il Comune aveva inoltre motivato specificamente il parere sul nuovo progetto. La sentenza n. 710/2024, non impugnata, aveva già stabilito che il sito ricadeva in un ambito nel quale l’art. 25, lett. i), delle NTA del PRG vieta l’installazione di impianti tecnologici, comprese antenne e ripetitori ai sensi dell’art. 45 delle NTA del PPAR. Poiché la seconda istanza non aveva modificato la questione decisiva del sito e del vincolo, il giudicato formatosi sulla precedente controversia impediva di rimettere in discussione con il nuovo ricorso le disposizioni urbanistiche già invocate dall’amministrazione e non allora impugnate; le relative censure sono state quindi ritenute inammissibili. Il Comune, facendo valere il contrasto con la disciplina urbanistica vigente, non si era sostituito alla Soprintendenza. Il TAR ha inoltre chiarito che l’esenzione prevista dall’art. 31 delle NTA del PRG per antenne e opere di interesse pubblico è subordinata alla previa verifica di compatibilità ambientale, richiesta anche perché tali interventi sono qualificati dal PPAR come trasformazioni rilevanti del territorio. Le ulteriori censure sulla presentazione del piano di rete, sul divieto generalizzato del regolamento comunale, sul sito alternativo e sugli altri profili non hanno potuto condurre all’annullamento, in presenza del vincolo urbanistico decisivo e non contestato nel precedente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    in data 3 febbraio 2025 la ricorrente presentava al SUAP, al Comune e all’ARPAM una nuova istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione dell’impianto nel medesimo sito, sulla base di un progetto, a suo dire, significativamente modificato rispetto a quello posto a base dell’istanza precedente

    La disposizione è la base procedimentale dell’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione, ma esamina la legittimità dell’archiviazione rispetto ai vincoli urbanistici e paesaggistici applicabili.

  • art. 25, lett. i), NTA del PRG del Comune di Monterubbiano

    L’art. 25, let. i), delle N.T.A. del P.R.G. di Monterubbiano, in doveroso adeguamento al P.P.A.R., prevede che nell’ambito di tutela integrale del centro storico è vietata l’installazione degli impianti tecnologici di cui al prefato art. 45 delle N.T.A. del piano paesistico regionale (salvo alcune eccezioni che però non rilevano nella specie).

    Il divieto di installazione degli impianti tecnologici nell’ambito di tutela integrale del centro storico è stato ritenuto applicabile e decisivo, in quanto disposizione urbanistica non impugnata nel precedente giudizio e coperta dal relativo giudicato.

  • art. 31 NTA del PRG del Comune di Monterubbiano

    Solo per completezza, vale la pena di aggiungere che l’invocato regime delle esenzioni di cui all’art. 31 delle NTA del PRG non è assoluto, dal momento che la norma prevede che le prescrizioni di tutela paesistico-ambientale di cui al Titolo IV non si applicano, tra l’altro, per le opere di interesse pubblico e per le antenne e i ripetitori “previa verifica di compatibilità ambientale”, il che sta a significare che l’autorizzazione all’installazione passa per tale verifica preventiva anche in caso di realizzazione di siffatte strutture.

    L’esenzione per le antenne e i ripetitori non opera automaticamente: è subordinata alla preventiva verifica di compatibilità ambientale.

  • art. 45 NTA del PPAR della Regione Marche

    Venendo dunque al P.P.A.R. delle Marche - approvato a suo tempo ai sensi della c.d. legge Galasso e della L.R. n. 26/1987 e in attesa di essere sostituito dal nuovo piano approvato ai sensi dei summenzionati artt. 143 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 - l’art. 45 delle N.T.A. stabilisce che sono da considerare “interventi di rilevante trasformazione del territorio”, fra gli altri, le opere tecnologiche, fra cui sono menzionati espressamente “…antenne, ripetitori e simili…”.

    Le antenne e i ripetitori sono qualificati dal PPAR come interventi di rilevante trasformazione del territorio, assoggettabili alla verifica preventiva di compatibilità ambientale.

  • art. 60, comma 1, punto 3c, NTA del PPAR della Regione Marche

    Ciò trova conferma negli artt. 45 e 60, comma 1, punto 3c, del PPAR regionale, che considera detti interventi quali opere di rilevante trasformazione del territorio, come tali assoggettabili, per la loro realizzazione, ad una previa verifica di compatibilità ambientale.

    La realizzazione delle antenne e dei ripetitori, in quanto interventi di rilevante trasformazione del territorio, è subordinata a una previa verifica di compatibilità ambientale.

  • art. 27-bis NTA del PPAR della Regione Marche

    In questo modo, il piano paesistico ambientale “entra” sostanzialmente nei piani comunali (anche se in fase di adeguamento i Comuni potevano modificare entro certi limiti e motivatamente gli ambiti provvisori di tutela fissati dal P.P.A.R.), realizzando la finalità della c.d. legge Galasso, ossia introdurre negli strumenti urbanistici comunali i profili paesaggistici e ambientali, di modo che, a prescindere dai vincoli specifici già introdotti ai sensi delle c.d. leggi Bottai o di leggi speciali (i quali già vincolavano il pianificatore comunale), la pianificazione urbanistica non si evolvesse in autonomia - e a volte in contrasto - con i beni tutelati a livello superprimario dall’art. 9 della Costituzione.

    L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del piano paesistico integra la tutela paesaggistico-ambientale nella pianificazione locale.

Massime di principio

  • Quando un’istanza successiva ripropone sostanzialmente il medesimo intervento sullo stesso sito e le modifiche progettuali non incidono sulla criticità urbanistica o paesaggistica già accertata, la reiterazione delle ragioni ostative non integra di per sé difetto di istruttoria o di motivazione, se l’amministrazione valuta e motiva anche il nuovo progetto.
  • Se una sentenza non impugnata ha respinto il ricorso perché il sito prescelto ricade in un’area soggetta a un divieto urbanistico specifico, e una nuova istanza non modifica la situazione determinante, il giudicato preclude la contestazione, nel successivo giudizio, delle disposizioni urbanistiche già poste a fondamento del diniego e non impugnate nel primo processo.
  • Il Comune non si sostituisce alla Soprintendenza quando fonda il proprio parere negativo sulla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente, esercitando le proprie competenze di governo del territorio.
  • L’esenzione prevista dagli strumenti urbanistici per antenne e ripetitori non esclude la necessità della verifica preventiva di compatibilità ambientale quando la stessa disciplina la pone espressamente come condizione e il piano paesistico qualifica tali impianti come interventi di rilevante trasformazione del territorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioVincoli urbanisticiGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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