Sentenza del 17/07/2015 n. 15026 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo, da un lato, che gli immobili demaniali destinati all'uso delle acque pubbliche dovessero beneficiare dell'esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali; dall'altro, che il consorzio di bonifica concessionario disponesse sui beni di un diritto sostanzialmente reale, desumibile dall'autonomia gestionale, dall'assenza di limiti temporali alla detenzione e dalla percezione dei proventi. La Regione contestava quindi che, per l'anno 2000, l'obbligazione tributaria potesse gravare su di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede una destinazione diretta e immediata dell'immobile ai compiti istituzionali dell'ente proprietario e che la concessione dei beni al consorzio di bonifica escludeva tale destinazione in capo alla Regione. Tuttavia, per l'anno 2000, il consorzio non era soggetto passivo ICI, poiché la sua qualità di concessionario ex lege di beni demaniali non equivaleva a un diritto reale sugli immobili preesistenti. La modifica normativa introdotta dalla legge n. 388 del 2000, che ha incluso i concessionari di aree demaniali tra i soggetti passivi, operava solo dal 1° gennaio 2001. L'imposta e le sanzioni restavano quindi dovute dalla Regione per il 2000. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"
L'esenzione ICI opera solo quando l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente proprietario. La natura demaniale del bene, da sola, non determina l'esenzione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3
Prima del 2001 l'ICI gravava sui soggetti titolari della proprietà o di un diritto reale sull'immobile. Il semplice concessionario di beni demaniali non era soggetto passivo, salvo che fosse proprietario di manufatti realizzati in forza di un diritto reale di superficie.
Legge n. 388 del 2000, art. 18, comma 3
La norma ha esteso, con efficacia dal 1° gennaio 2001 e senza effetto retroattivo, la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali.
Legge n. 984 del 1977, art. 12
Ha previsto il trasferimento dei beni demaniali connessi ai canali di irrigazione alle autorità locali e la loro consegna ai consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 823 c.c.
Disciplina il regime dei beni demaniali. La concessione amministrativa di tali beni non comporta automaticamente l'attribuzione al concessionario di un diritto reale.
Art. 384 c.p.c., ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come demaniale non comporta automaticamente l'esenzione dall'ICI o da tributi analoghi: occorre verificare la concreta destinazione diretta e immediata ai compiti istituzionali dell'ente proprietario.
- Per i periodi anteriori all'entrata in vigore di una norma che include espressamente i concessionari di aree demaniali tra i soggetti passivi, il semplice concessionario non è imponibile se non dispone di un diritto reale sull'immobile.
- La concessione di un'area demaniale può attribuire un diritto reale di superficie quando consente al concessionario di edificare e mantenere propri manufatti; in tal caso il concessionario può essere soggetto passivo per tali manufatti.
- La concessione di beni o aree demaniali sui quali esistono già edifici o impianti non rende automaticamente il concessionario proprietario o titolare di un diritto reale su tali immobili.
- Per stabilire il soggetto passivo occorre esaminare il titolo concessorio, la data del periodo d'imposta, la natura dei manufatti e l'eventuale attribuzione di un diritto reale, senza basarsi esclusivamente sull'autonomia gestionale o sulla durata della concessione.
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