Sentenza del 04/07/2019 n. 5884 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 83/2019 ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - Contestazione della notifica - Produzione della copia - Idoneità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, sostenendo: la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, dapprima per l’applicazione del termine triennale in luogo di quello quinquennale e, comunque, perché la notifica sarebbe stata effettuata oltre il 31 dicembre 2017; l’inidoneità probatoria delle copie delle relate e degli atti notificati, non autenticate in originale; nonché il difetto di motivazione dell’avviso.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tempestiva la notifica, perfezionatasi per il Comune con la consegna del plico all’Ufficio postale il 29 dicembre 2017, anche se ricevuto dal contribuente il 9 gennaio 2018. Ha inoltre ritenuto sufficienti le copie delle relate di notifica, poiché leggibili, prive di alterazioni e non contestate mediante l’indicazione di specifiche difformità. È stato confermato il termine quinquennale per l’accertamento IMU e respinta la censura relativa alla motivazione dell’avviso. La società è stata condannata al pagamento di 500 euro per spese e competenze.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità di una copia non determina automaticamente la sua inutilizzabilità. Il giudice deve esaminare le difformità specificamente dedotte, gli elementi istruttori disponibili e le eventuali attestazioni dell’Amministrazione, valorizzando anche l’assenza di alterazioni o anomalie.
Cassazione civile, sentenza n. 23902/2017
Il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte per la mancanza di una rituale certificazione di conformità, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili.
La copia della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento può conservare valore probatorio anche senza certificazione formale, quando il contribuente non indica concrete difformità e il documento appare integro, leggibile e identificabile.
Disciplina del termine quinquennale per l’accertamento IMU
Per l’IMU oggetto della controversia, l’Amministrazione dispone del termine quinquennale decorrente dall’anno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, con scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività della notifica a mezzo posta, per il notificante rileva la data di consegna dell’atto all’Ufficio postale, non la data in cui il contribuente lo riceve.
- Il contribuente che contesta una copia deve indicare specifiche difformità, alterazioni o anomalie; un disconoscimento generico non è normalmente sufficiente a privare il documento di efficacia probatoria.
- In materia di accertamento IMU deve essere verificato il termine applicabile alla fattispecie concreta; il termine quinquennale opera per le ipotesi considerate nella decisione, mentre il termine triennale invocato dalla società riguardava una situazione diversa.
- La leggibilità della copia, la presenza degli elementi identificativi e l’assenza di segni di alterazione possono consentire al giudice di riconoscerle valore probatorio anche senza produzione dell’originale.
- La censura di difetto di motivazione dell’avviso è difficilmente accoglibile quando l’atto consente al contribuente di comprendere la pretesa e di articolare pienamente le proprie difese.
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