Sentenza del 11/01/2018 n. 437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, contestando, da un lato, l'insufficiente motivazione sulla qualificazione di alcuni versamenti effettuati da terzi — il padre-marito dei soci e una società con identica compagine sociale — come finanziamenti dei soci anziché come finanziamenti di terzi o liberalità, in assenza di prova della loro restituzione. Dall'altro lato, ha denunciato l'omessa motivazione sull'appello incidentale relativo ad altre cinque riprese a tassazione per il 2004, riguardanti ricavi non contabilizzati e costi indebitamente dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sia sulla riferibilità dei versamenti ai soci sia sulle ulteriori cinque riprese fiscali. Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 88 del TUIR
I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale non costituiscono sopravvenienze attive o componenti positive di reddito.
La non imponibilità prevista per i versamenti dei soci presuppone che sia accertato che i versamenti provengano effettivamente dai soci o siano a essi imputabili. Non è sufficiente qualificare automaticamente come versamenti dei soci somme materialmente corrisposte da soggetti terzi.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve indicare il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; una motivazione meramente apparente o apodittica può determinare la nullità della decisione.
Cass. n. 15483 del 2008 e Cass. n. 14786 del 2016
La motivazione per relationem è legittima purché il giudice d'appello faccia proprie le argomentazioni del primo giudice ed esprima, anche sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione.
Il giudice d'appello può richiamare la decisione di primo grado, ma non può limitarsi a una generica adesione: deve risultare che abbia esaminato e valutato le specifiche censure formulate nell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando somme affluiscono a una società da soggetti diversi dai soci, la loro qualificazione come finanziamenti o apporti dei soci deve essere dimostrata con elementi concreti, come documentazione contabile, accordi, causali e prova dell'eventuale obbligo di restituzione.
- La mera vicinanza familiare o societaria tra il soggetto che effettua il versamento e i soci non dimostra automaticamente che il versamento sia stato effettuato dai soci o per loro conto.
- La qualificazione fiscale di un versamento come apporto a fondo perduto o in conto capitale non può essere applicata prima di avere accertato la provenienza soggettiva e la reale natura dell'operazione.
- Una sentenza d'appello deve esaminare i motivi di gravame in modo riconoscibile e coerente; la formula generica secondo cui la sentenza di primo grado è condivisibile non è sufficiente se non consente di comprendere il percorso decisionale.
- In caso di cassazione per motivazione insufficiente, la Corte rinvia normalmente al giudice di merito, che dovrà riesaminare i fatti e fornire una motivazione completa, senza che ciò implichi automaticamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione o del contribuente sul merito fiscale.
Testo integrale
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