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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2319

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2319 della Commissione, del 18 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/527 per quanto riguarda modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash

Normativa europea32025R2319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una modifica amministrativa all’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash". La Commissione recepisce il parere dell’ECHA e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2022/527, così da includere le denominazioni commerciali aggiuntive e un aggiornamento formale del formato del sommario delle caratteristiche del biocida. Restano immutate tutte le altre condizioni autorizzative, compresa la scadenza dell’autorizzazione al 31 marzo 2032.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo "ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash" mediante sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/527.

Ambito di applicazione

Si applica all’autorizzazione dell’Unione, già rilasciata a Procter & Gamble Services Company NV, per il biocida singolo "ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash" (numero EU-0026814-0000). La modifica riguarda esclusivamente aspetti amministrativi, in particolare l’aggiunta di denominazioni commerciali e l’aggiornamento/sostituzione del sommario delle caratteristiche del biocida; il resto delle informazioni dell’autorizzazione resta invariato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per "ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2319 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata al biocida singolo "ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash". La finalità è strettamente amministrativa: adeguare l’autorizzazione all’aggiunta di denominazioni commerciali richiesta dal titolare e aggiornare il relativo allegato, senza incidere sulla sostanza delle condizioni autorizzative.

Contesto normativo e motivazione dell’intervento

La base giuridica è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2. La Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2022/527, con il quale il 1° aprile 2022 era stata rilasciata a Procter & Gamble Services Company NV l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0026814-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del prodotto.

La società ha notificato all’ECHA, il 9 gennaio 2023, una modifica amministrativa consistente nell’aggiunta di denominazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. L’ECHA ha espresso parere favorevole il 20 febbraio 2023, qualificando la modifica come amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e della disciplina di dettaglio contenuta nel regolamento (UE) n. 354/2013, e ha confermato che restano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Contenuto della modifica

La Commissione recepisce il parere dell’Agenzia e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/527 con il testo contenuto nel nuovo allegato. Il regolamento precisa che, salvo la modifica proposta, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate.

Viene inoltre spiegato che la sostituzione integrale dell’allegato serve a facilitare la consultazione della versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida pubblicata dall’ECHA. Per ragioni di coerenza formale, il testo tiene conto anche di alcune modifiche minori redazionali e di layout dovute all’aggiornamento del formato del sommario nel registro per i biocidi, introdotto nel febbraio 2024.

Dati essenziali del biocida e dell’autorizzazione

Il prodotto è classificato come biocida di tipo 2: "disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali". Il titolare dell’autorizzazione è Procter & Gamble Services Company NV, con sede a Bruxelles/Brussel.

Nel sommario allegato al regolamento risultano, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • numero di autorizzazione e numero di approvazione R4BP: EU-0026814-0000;
  • data di rilascio dell’autorizzazione: 24 aprile 2022;
  • data di scadenza dell’autorizzazione: 31 marzo 2032;
  • fabbricante del prodotto: Sutter Industries S.p.A., in Italia;
  • fabbricante del principio attivo: ALTAIR CHIMICA S.p.A., in Italia.

Denominazioni commerciali aggiunte

L’allegato riporta una pluralità di denominazioni commerciali del prodotto in varie lingue dell’Unione, tra cui:

  • ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash;
  • Ariel Professional S5 White Wash Stainbuster;
  • Ariel Professional S5 Smacchiatore per capi bianchi;
  • e altre denominazioni equivalenti nelle diverse lingue ufficiali.

Uso autorizzato, limiti e condizioni operative

L’uso autorizzato riguarda la disinfezione della biancheria in lavatrice nella fase di risciacquo post-lavaggio, in ambito professionale e al chiuso, con sistemi chiusi e programmi di dosaggio automatici. L’impiego è previsto in lavatrici professionali, come quelle di ristoranti, hotel, case di cura e strutture non sanitarie.

Il prodotto:

  • può essere utilizzato solo con l’apparecchiatura di dosaggio automatico professionale Procter & Gamble;
  • non è autorizzato per il dosaggio manuale;
  • è efficace a 10 ml/l con tempo di contatto di 15 minuti a +40 °C.

Gli organismi bersaglio indicati sono batteri e lieviti. Il prodotto è in formulazione SL, concentrato solubile, ed è confezionato in contenitori HDPE da 10 l a 20 l con chiusura di sicurezza e certificazione ONU per merci pericolose.

Misure di rischio, primo soccorso, stoccaggio e smaltimento

Il documento contiene prescrizioni di sicurezza dettagliate, applicabili agli usi autorizzati. In particolare, durante manipolazione e manutenzione delle macchine devono essere indossati:

  • guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici conformi EN374;
  • protezioni per gli occhi conformi EN166;
  • tuta protettiva da specificare nelle informazioni di prodotto.

Sono inoltre riportate istruzioni di primo soccorso per ingestione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e inalazione, con raccomandazioni di contattare immediatamente un centro antiveleni o il 112/ambulanza nei casi più gravi.

Per lo smaltimento, il testo richiede di raccogliere il materiale assorbito in contenitori chiusi, evitare contenitori di metallo e non disperdere il prodotto nell’ambiente o negli scarichi. Lo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio deve avvenire secondo la regolamentazione locale, regionale o nazionale.

Quanto allo stoccaggio, il prodotto deve essere conservato nel contenitore originale, al fresco, in luogo asciutto e ben ventilato, lontano da acidi e metalli, al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole, senza superare i 30 °C. La stabilità/validità dichiarata è di 12 mesi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica amministrativa dell’autorizzazione

La Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/527 ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, accogliendo una modifica amministrativa notificata da Procter & Gamble Services Company NV il 9 gennaio 2023. La modifica consiste nell’aggiunta di denominazioni commerciali del prodotto.

Parere dell’ECHA e conferma dei requisiti di autorizzazione

L’ECHA, con parere del 20 febbraio 2023, ha qualificato la modifica come amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, ritenendo che, anche dopo la modifica, continuino a essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2022/527

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2022/527 con il testo allegato al nuovo regolamento. La sostituzione è giustificata anche dall’esigenza di coerenza formale con il nuovo formato del sommario delle caratteristiche del biocida nel registro per i biocidi, introdotto nel febbraio 2024, e comprende alcune modifiche minori redazionali e di layout.

Dati essenziali dell’autorizzazione e del prodotto

Il prodotto resta autorizzato come biocida di tipo 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali), con autorizzazione n. EU-0026814-0000. Il titolare è Procter & Gamble Services Company NV; la data di rilascio indicata nel sommario è il 24 aprile 2022 e la data di scadenza è il 31 marzo 2032.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisicurezza chimicaautorizzazioni amministrativesalute e sicurezza sul lavorotutela dell'ambiente

Testo integrale

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