Regolamento (UE) 2025/2351
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 della Commissione, del 18 novembre 2025, che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una misura di salvaguardia definitiva contro l'aumento delle importazioni di determinate ferro-leghe, ritenuto causa di grave pregiudizio per l'industria unionale. La misura assume la forma di contingenti tariffari per tipo di prodotto, accompagnati da un dazio variabile fuori contingente calcolato rispetto a soglie di prezzo fissate nell'allegato II. Il provvedimento esclude alcuni paesi e prevede liberalizzazioni progressive annuali, oltre a un meccanismo di riesame in caso di mutamento delle circostanze.
Istituzione di una misura di salvaguardia definitiva mediante contingenti tariffari e dazio variabile fuori contingente sulle importazioni nell'Unione di determinate ferro-leghe.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di ferro-leghe classificate ai codici NC 7202 11, 7202 19, 7202 21, 7202 29, 7202 30 e 7202 99 30, per una durata di tre anni a decorrere dal 18 novembre 2025. La misura opera tramite contingenti tariffari specifici per tipo di prodotto e, una volta esauriti i contingenti o in assenza di contingente applicabile, tramite un dazio variabile fuori contingente. Sono esclusi dall'applicazione: le importazioni originarie del Kenya e dell'Ucraina; i prodotti originari di paesi in via di sviluppo membri dell'OMC e dell'Algeria che rientrino nelle soglie di esenzione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478, salvo quanto specificato negli allegati; restano applicabili le norme sull'origine non preferenziale e, in generale, la disciplina doganale unionale.
Misura di salvaguardia definitiva sulle importazioni di determinate ferro-leghe
Il regolamento istituisce una misura di salvaguardia definitiva ai sensi del regolamento (UE) 2015/478 e del regolamento (UE) 2015/755, sulla base di un'inchiesta avviata nel dicembre 2024 e prorogata nel settembre 2025. La Commissione ritiene che l'aumento delle importazioni di ferro-leghe abbia causato grave pregiudizio ai produttori dell'Unione e che la misura sia nell'interesse dell'Unione, anche alla luce degli sviluppi imprevisti del mercato mondiale, della sovracapacità globale e delle restrizioni commerciali adottate da paesi terzi.
Ambito del prodotto e definizione del prodotto in esame
L'inchiesta iniziale riguardava leghe a base di silicio e manganese; nel corso del procedimento la Commissione ha però distinto i diversi gruppi di prodotto. Il silicio è stato escluso perché non risultava direttamente concorrente con le ferro-leghe e presentava dinamiche di mercato e classificazione tariffaria differenti; il calcio-silicio è stato escluso perché non vi era più produzione unionale significativa. Il prodotto finale oggetto della misura è quindi costituito dalle "ferro-leghe" ricomprese nei codici NC 7202 11, 7202 19, 7202 21, 7202 29, 7202 30 e 7202 99 30.
Elementi istruttori e posizione dell'industria unionale
La Commissione ha svolto un'istruttoria ampia, con questionari a produttori, esportatori, importatori e utilizzatori, 106 risposte ai questionari, 61 comunicazioni spontanee e 22 audizioni. Sono stati verificati in loco tre produttori dell'Unione, selezionati perché rappresentativi dell'85 % della produzione unionale; complessivamente l'associazione Euroalliages rappresenta il 97 % della produzione unionale di leghe a base di silicio e manganese. L'industria unionale ha sostenuto l'apertura dell'inchiesta e l'adozione della misura, evidenziando una pressione eccezionale delle importazioni e una sovracapacità mondiale crescente.
Aumento delle importazioni
La Commissione conclude che il prodotto in esame è importato in quantitativi accresciuti sia in termini assoluti sia, in modo più marcato, in termini relativi. Nel periodo 2019-2024 le importazioni di ferro-leghe sono aumentate del 17 %, mentre il rapporto importazioni/produzione è cresciuto del 104 % e il rapporto importazioni/consumo del 23 %; nel periodo più recente le importazioni restano elevate, pur con flessioni nel 2024 e nel PPR. La Commissione sottolinea che il requisito giuridico non richiede un aumento continuo fino al momento della decisione, ma la persistenza di importazioni in quantitativi accresciuti.
Sviluppi imprevisti alla base della misura
Il provvedimento individua come sviluppi imprevisti la forte sovracapacità globale del settore, l'abbassamento dei prezzi internazionali dal 2020 e la crescente chiusura dei mercati terzi tramite misure di difesa commerciale. Viene inoltre evidenziato che gli Stati Uniti hanno introdotto nuove tariffe e misure su prodotti concorrenti, con possibile deviazione di ulteriori volumi verso il mercato dell'Unione. Tali fattori avrebbero determinato e continueranno a determinare un afflusso significativo di importazioni nell'Unione.
Obblighi GATT e fondamento giuridico della salvaguardia
Nei considerando la Commissione collega l'aumento delle importazioni agli obblighi dell'Unione derivanti dal GATT 1994 e dalle concessioni tariffarie consolidate su specifiche linee tariffarie. In particolare, si richiamano l'articolo XI, paragrafo 1, e l'articolo II, paragrafo 1, lettere a) e b), del GATT 1994, che limitano l'uso di restrizioni non tariffarie e impediscono l'aumento dei dazi oltre i livelli consolidati. La salvaguardia viene quindi presentata come strumento necessario per sospendere temporaneamente tali obblighi nella misura richiesta per porre rimedio al grave pregiudizio.
Grave pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione valuta i principali indicatori economici e finanziari per il periodo 2019-2024 e nel PPR: consumo, produzione, utilizzo della capacità, vendite, quote di mercato, prezzi, redditività, scorte, flussi di cassa, rendimento del capitale investito e occupazione. I dati mostrano un forte deterioramento: le vendite interne si riducono del 41 % rispetto al 2019, la produzione del 50 %, l'utilizzo della capacità scende dal 56 % al 35 %, l'occupazione cala del 19 % e la redditività passa a una perdita del 20 % nel PPR. La Commissione rileva una pressione al ribasso sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo e conclude per la sussistenza di un grave pregiudizio.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione afferma un nesso di causalità diretto tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio. Esamina anche altri possibili fattori, quali i prezzi elevati dell'energia, le esportazioni dei produttori unionale e le importazioni dall'Ucraina e dal Kenya, concludendo che tali elementi non interrompono il nesso causale. In particolare, il costo dell'energia ha inciso, ma la causa decisiva del pregiudizio è stata l'impossibilità per i produttori dell'Unione di trasferire i maggiori costi sui prezzi a causa della pressione concorrenziale delle importazioni.
Interesse dell'Unione
L'analisi dell'interesse dell'Unione considera produttori, importatori e utilizzatori. La Commissione osserva che le ferro-leghe sono essenziali per la produzione di acciaio e leghe metalliche di alta qualità nei settori automobilistico, aerospaziale, edile ed elettronico, e che un'industria unionale solida contribuisce anche all'autonomia strategica e alla resilienza della catena di approvvigionamento. Pur riconoscendo le preoccupazioni degli utilizzatori circa possibili aumenti di prezzo o scarsità di approvvigionamento, la Commissione ritiene che un contingente tariffario specifico per tipo di prodotto bilanci gli interessi: consente importazioni in esenzione da dazi entro un volume determinato e applica un dazio fuori contingente per ristabilire condizioni concorrenziali sostenibili.
Forma della misura, contingenti e soglie di prezzo
La Commissione sceglie un contingente tariffario specifico per tipo di prodotto, combinato con un dazio variabile fuori contingente. I contingenti sono fissati a un livello inferiore del 25 % rispetto alla media delle importazioni degli anni 2022-2024, in funzione di una quota di mercato ritenuta sostenibile del 30-40 %. La soglia di prezzo fuori contingente è determinata tenendo conto dei costi di produzione, dei costi di conformità, degli investimenti, di R&S e innovazione e di un margine di profitto ritenuto normale, pari a circa il 12,45 % per un'industria ad alta intensità di capitale. Nei considerando si richiama anche il coordinamento con i dazi antidumping e compensativi già esistenti, incluso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 per il ferrosilicio.
Ripartizione dei contingenti e origine non preferenziale
I contingenti sono suddivisi tra contingenti specifici per paese e contingente residuo. Ai paesi con una quota superiore al 5 % delle importazioni negli ultimi tre anni per il tipo di prodotto in esame è attribuita una quota dedicata; il contingente residuo è ripartito fra gli altri paesi secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, in cooperazione tra Stati membri e Commissione. Per l'origine delle merci si applicano le norme unionale sull'origine non preferenziale.
Durata, liberalizzazione progressiva e riesami
La misura dura tre anni, fino al 17 novembre 2028. Poiché la durata supera un anno, il regolamento prevede una liberalizzazione progressiva: il contingente esente da dazi aumenta dello 0,1 % dopo ciascun anno, con liberalizzazioni previste il 18 novembre 2026 e il 18 novembre 2027. La Commissione si impegna inoltre a monitorare costantemente le misure, a consultare trimestralmente Norvegia e Islanda nell'ambito SEE e ad avviare una prima inchiesta di riesame entro un anno dall'entrata in vigore, valutando anche eventuali effetti negativi sugli utilizzatori a valle o il rischio di carenze e aumenti insostenibili dei prezzi.
Esenzioni per paesi in via di sviluppo, Algeria, Ucraina e Kenya
L'articolo 5 rinvia all'allegato I per individuare i paesi in via di sviluppo ai quali la misura si applica; la Commissione precisa che, in base all'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478, la misura non si applica ai prodotti originari di paesi in via di sviluppo membri OMC e dell'Algeria finché non superano le soglie del 3 % individuale e del 9 % complessivo. L'articolo 6 esclude inoltre espressamente Kenya e Ucraina, in coerenza con l'accordo economico con il Kenya e con il regolamento (UE) 2025/1153 che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per le importazioni dall'Ucraina.
Rapporti con accordi bilaterali e SEE
Nei considerando la Commissione verifica la compatibilità della misura con vari accordi di associazione e di libero scambio dell'Unione, compresi gli accordi con Norvegia, Islanda, Svizzera, Fær Øer, Turchia, Marocco, Tunisia, Giordania, Israele, Palestina, San Marino, Siria, Messico e Macedonia del Nord. Per il SEE, la Commissione afferma che sussistono gravi difficoltà economiche settoriali ai sensi degli articoli 112 e 113 dell'accordo SEE e che la misura è limitata allo stretto necessario. Si prevede anche un monitoraggio costante e consultazioni trimestrali con i partner SEE.
Applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica immediatamente. La Commissione giustifica l'entrata in vigore urgente con la complessità dell'inchiesta e la necessità di evitare ulteriori danni all'industria unionale.
Disposizioni principali
Istituzione della misura di salvaguardia
L'articolo 1 apre contingenti tariffari specifici per le importazioni di ferro-leghe dei codici NC 7202 11, 7202 19, 7202 21, 7202 29, 7202 30 e 7202 99 30, per tre anni. La misura combina un contingente esente da dazi con un dazio variabile fuori contingente quando il contingente è esaurito o non applicabile.
Dazio variabile fuori contingente e soglie di prezzo
Il dazio extra-contingente è pari alla differenza tra la soglia di prezzo dell'allegato II e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se quest'ultimo è inferiore; non si applica alcun dazio supplementare se il prezzo è pari o superiore alla soglia. Le soglie di prezzo sono fissate per: ferromanganese EUR 1.316/tonnellata, ferrosilicio EUR 2.408/tonnellata, ferro-silico-manganese EUR 1.392/tonnellata, ferro-silico-magnesio EUR 3.647/tonnellata.
Ripartizione e gestione dei contingenti
Una parte dei contingenti è assegnata ai paesi indicati nell'allegato III, l'altra agli altri paesi. I prelievi sul contingente trimestrale cessano il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del trimestre; i saldi non utilizzati non sono riportati al trimestre successivo né all'anno successivo.
Interazione con dazi antidumping e compensativi
L'articolo 1, paragrafo 5, prevede che i dazi antidumping/compensativi sulle importazioni dei prodotti dell'allegato II si applichino fino a quando i contingenti pertinenti sono superati e la misura di salvaguardia diventa applicabile. Nei considerando si precisa che, per evitare doppie misure correttive, oltre la soglia i dazi antidumping/compensativi possono essere sospesi o ridotti.
Origine e disciplina doganale
L'articolo 2 rinvia alle norme unionale vigenti sull'origine non preferenziale per determinare l'origine dei prodotti soggetti alla misura e, salvo diversa indicazione, alle pertinenti disposizioni sui dazi doganali.
Regime per le merci in transito
L'articolo 3 esclude dalla soglia di prezzo i prodotti già in transito verso l'Unione alla data di entrata in vigore del regolamento, se la destinazione non è modificabile, consentendone l'immissione in libera pratica.
Cooperazione amministrativa
L'articolo 4 impone agli Stati membri e alla Commissione di collaborare strettamente per garantire il rispetto del regolamento.
Esclusioni soggettive e per origine
L'articolo 5 rinvia all'allegato I per i paesi in via di sviluppo soggetti alla misura; l'articolo 6 esclude espressamente Kenya e Ucraina dalla misura di cui all'articolo 1. Nei considerando si richiama inoltre l'esenzione per i paesi in via di sviluppo membri OMC e per l'Algeria entro le soglie del regolamento (UE) 2015/478.
Riesame delle misure
L'articolo 7 prevede un riesame in caso di mutamento delle circostanze, in particolare se vi siano insufficiente disponibilità di ferro-leghe o aumenti insostenibili dei prezzi per alcuni utilizzatori a valle, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore.
Entrata in vigore
L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I considerando giustificano l'applicazione immediata per ragioni di urgenza.
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