Regolamento (UE) 2025/2320
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2320 della Commissione, del 18 novembre 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto del cambio di denominazione di PT. Miwon Indonesia in PT. Daesang Ingredients Indonesia, senza alterare l’aliquota antidumping individuale già applicata. La Commissione conferma che la variazione non incide sulle risultanze delle precedenti inchieste né sul livello del dazio. Viene inoltre precisato che il codice addizionale TARIC B962 continua ad applicarsi alla nuova denominazione a decorrere dal 7 gennaio 2025, con possibilità di rimborso o sgravio per gli importi versati in eccesso.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 per aggiornare la denominazione di un produttore indonesiano soggetto a dazio antidumping sul glutammato monosodico.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia, limitatamente alla posizione relativa al produttore indonesiano già identificato come PT. Miwon Indonesia e titolare del codice addizionale TARIC B962. La modifica rileva per la gestione doganale del dazio antidumping definitivo e per l’eventuale rimborso o sgravio dei dazi pagati in eccesso a decorrere dal 7 gennaio 2025. Non introduce nuovi soggetti o nuovi prodotti, ma aggiorna il riferimento anagrafico del produttore interessato.
Modifica del dazio antidumping per il glutammato monosodico: aggiornamento della ragione sociale del produttore indonesiano
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2320 interviene sul regime antidumping già in vigore per le importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia. La misura non introduce nuovi dazi, ma aggiorna il riferimento nominativo di un operatore indonesiano già destinatario di un’aliquota individuale, confermando la continuità del trattamento antidumping.
Contesto normativo e motivazione
Il provvedimento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping. I dazi antidumping definitivi erano stati inizialmente istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 e poi mantenuti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
I considerando spiegano che PT. Miwon Indonesia, soggetta a un’aliquota individuale del 13,3 % e identificata dal codice addizionale TARIC B962, ha comunicato il 7 gennaio 2025 di aver modificato la propria denominazione in PT. Daesang Ingredients Indonesia. La Commissione ha verificato che la modifica fosse regolarmente registrata presso le autorità competenti e che non vi fossero cambiamenti sostanziali tali da incidere sul livello del dazio, come nuovi rapporti con gruppi societari non esaminati in precedenza.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda esclusivamente la società già nota come PT. Miwon Indonesia e, per riflesso, le importazioni di prodotti da essa fabbricati soggette al dazio antidumping definitivo. Non vengono alterati né il prodotto interessato né il perimetro geografico dell’inchiesta antidumping, che resta riferito al glutammato monosodico originario della Cina e dell’Indonesia.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 modifica l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sostituendo la denominazione "PT. Miwon Indonesia" con "PT. Daesang Ingredients Indonesia". Rimane invariato il codice addizionale TARIC B962, che continua a identificare il soggetto ai fini doganali e antidumping.
Il regolamento precisa inoltre che tale codice si applica alla nuova denominazione con effetto dal 7 gennaio 2025. Ciò consente, conformemente alla normativa doganale applicabile, il rimborso o lo sgravio di eventuali dazi definitivi versati in misura eccedente rispetto al dazio dovuto secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/633, nella parte riferita al precedente nome della società.
Procedura seguita
La Commissione ha comunicato alla società interessata e all’industria dell’Unione i fatti e le considerazioni essenziali su cui intendeva fondare la presa d’atto del cambio di nome il 19 settembre 2025. Il periodo concesso per presentare osservazioni non ha prodotto rilievi. Le misure sono state adottate con il parere favorevole del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e effetti pratici
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sull’aggiornamento delle formalità doganali e sulla gestione di eventuali istanze di rimborso o sgravio connesse ai pagamenti effettuati dal 7 gennaio 2025.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione del produttore
L’articolo 1, paragrafo 1, modifica l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sostituendo la voce "PT. Miwon Indonesia" con "PT. Daesang Ingredients Indonesia" mantenendo invariato il codice addizionale TARIC B962 e, quindi, l’identificazione ai fini antidumping.
Decorrenza del codice TARIC e trattamento dei dazi versati
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che il codice addizionale TARIC B962 precedentemente attribuito a PT. Miwon Indonesia si applica a PT. Daesang Ingredients Indonesia a decorrere dal 7 gennaio 2025. È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping fissato dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/633.
Base giuridica e motivazione tecnica
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1. I considerando precisano che il cambio di nome è stato regolarmente registrato, non comporta modifiche sostanziali nella struttura societaria rilevanti ai fini del dazio e non pregiudica le conclusioni dei precedenti regolamenti antidumping (2015/84 e 2021/633).
Procedura di informazione e assenza di osservazioni
La Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali il 19 settembre 2025, concedendo alla società interessata e all’industria dell’Unione un termine per presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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