Sentenza del 20/04/2018 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Sintetico - Redditometro - Possesso di auto storiche - Costi di manutenzione - Equiparazione ai veicoli ordinari - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima l'equiparazione, ai fini del redditometro, tra auto ordinarie e auto storiche, poiché i costi di manutenzione e gestione di queste ultime possono essere completamente diversi e non consentono una presunzione automatica di maggiore capacità contributiva. L'accertamento basato su tale equiparazione è quindi risultato infondato o comunque non adeguatamente motivato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sul redditometro, censurando l'equiparazione tra il possesso di autovetture ordinarie e quello di autovetture storiche. Secondo il ricorrente, tale equiparazione non considera che i veicoli storici sono soggetti a modalità d'uso e costi di manutenzione significativamente diversi e, pertanto, il loro possesso non può essere automaticamente utilizzato come indice di una capacità contributiva pari a quella desumibile dal possesso di autovetture ordinarie.
Norme richiamate
Redditometro e accertamento sintetico
Gli elementi indicativi di capacità contributiva devono essere valutati concretamente e non possono essere applicati mediante automatismi che ignorino le caratteristiche specifiche del bene posseduto.
Massime di principio
- Nel redditometro, il possesso di un bene non può essere valorizzato in modo astratto: occorre considerare le sue caratteristiche effettive, il suo utilizzo e i costi reali di gestione.
- Le auto storiche non possono essere automaticamente assimilate alle autovetture ordinarie ai fini della determinazione sintetica del reddito, perché possono comportare costi, modalità d'uso e finalità differenti.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare in modo specifico la presunzione di maggiore capacità contributiva e può essere chiamata a dimostrare perché i parametri applicati siano adeguati al caso concreto.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'età e la storicità del veicolo, l'eventuale uso limitato, le spese effettivamente sostenute e ogni circostanza idonea a escludere l'applicabilità dei costi standard previsti per i veicoli ordinari.
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