Regolamento (UE) 2021/1296
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione del 4 agosto 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per la pianificazione e la gestione del combustibile/dell’energia e per quanto riguarda i requisiti concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta nonché i test per il rilevamento di sostanze psicoattive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro tecnico del regolamento (UE) n. 965/2012, introducendo un nuovo approccio alla pianificazione e alla gestione del combustibile/energia per velivoli ed elicotteri, con regole più articolate su riserve, aeroporti alternati, ripianificazione in volo e dichiarazioni di emergenza o "minimum fuel". Sono inoltre disciplinati i rifornimenti speciali, compresi i casi con passeggeri a bordo o con motori/rotori in movimento, e sono rafforzati gli obblighi di valutazione del rischio e di approvazione dell’autorità competente. Infine, il testo rettifica la disciplina sulle sostanze psicoattive, reintroducendone la definizione, e rinvia al 14 agosto 2023 il termine per la relazione di valutazione dell’AESA sui programmi di sostegno e sui test.
Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 sulle operazioni di volo, in particolare per la pianificazione e gestione del combustibile/energia, i rifornimenti speciali, i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio e i test per sostanze psicoattive.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle operazioni di volo disciplinati dal regolamento (UE) n. 965/2012, inclusi il trasporto aereo commerciale (CAT), le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi (NCC), le operazioni specializzate (SPO) e le operazioni non commerciali con aeromobili non complessi (NCO), per velivoli ed elicotteri. Incide anche sulle procedure e sui poteri delle autorità competenti e dell’AESA/EASA in materia di approvazione, sorveglianza e valutazione dei regimi di combustibile/energia, nonché sulle dichiarazioni degli operatori. È un atto di esecuzione della Commissione, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dal 30 ottobre 2022, salvo l’allegato II che si applica dal 14 febbraio 2021.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 965/2012 in materia di operazioni di volo
Il regolamento interviene sul corpus tecnico del regolamento (UE) n. 965/2012 per aggiornare in modo organico la disciplina delle operazioni di volo, con particolare attenzione alla pianificazione e gestione del combustibile/energia, ai rifornimenti speciali, alle approvazioni dell’autorità competente e alla coerenza delle definizioni rilevanti. Il contesto è quello dell’adeguamento ai progressi tecnologici, alle migliori pratiche internazionali e agli orientamenti ICAO, nonché della correzione di una soppressione involontaria della definizione di "sostanze psicoattive".
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama l’esigenza di modernizzare le regole sul combustibile/energia alla luce dell’evoluzione dei motori e delle tecnologie energetiche, usando ove opportuno il termine "combustibile/energia" per ricomprendere anche aeromobili alimentati da fonti diverse dai combustibili convenzionali. Il regolamento mira inoltre ad allineare, in misura proporzionata, gli obblighi applicabili alle diverse categorie di operazioni (CAT, NCC, NCO, SPO), riducendo gli oneri normativi dove possibile senza abbassare il livello di sicurezza.
Revisione dei requisiti sui programmi di sostegno e sulle sostanze psicoattive
L’articolo 9 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 965/2012 viene riscritto per confermare che l’AESA deve effettuare un esame continuo dell’efficacia delle disposizioni sui programmi di sostegno, sulla valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e sui test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive. La prima relazione di valutazione è rinviata al 14 agosto 2023, in considerazione dell’impatto della pandemia di COVID-19 sulla raccolta dei dati.
Il regolamento rettifica poi l’allegato I reintroducendo, con effetto dal 14 febbraio 2021, la definizione di "sostanze psicoattive"; la precisazione è rilevante perché serve a individuare le sostanze soggette ai test introdotti dal regolamento (UE) 2018/1042, evitando incertezze interpretative.
Nuove definizioni operative in allegato I
La revisione dell’allegato I introduce e aggiorna termini fondamentali per la disciplina del combustibile/energia e del controllo operativo. Tra questi figurano:
- "aeroporto alternato", con le sue sottocategorie di alternato al decollo, in rotta, in rotta per motivi di combustibile/energia e di destinazione;
- "combustibile/energia per le necessità contingenti";
- "regime vigente in materia di combustibile/energia";
- "tracciamento del volo", "monitoraggio del volo" e "guardia di volo";
- "tempo di volo" per velivoli ed elicotteri;
- "operazioni locali con elicottero (LHO)";
- "atterraggio in sicurezza" nel contesto dei regimi di combustibile/energia.
Queste definizioni sono la base per la nuova architettura delle regole di pianificazione, sorveglianza e gestione in volo.
Regimi di combustibile/energia per le operazioni CAT
Per il trasporto aereo commerciale il regolamento costruisce un sistema articolato e maggiormente basato sulle prestazioni. Il regime di combustibile/energia deve essere adeguato al tipo di operazione e alla capacità dell’operatore di sostenerne l’attuazione; può assumere la forma di regime di base, regime di base con variazioni o singolo regime, purché fondato su analisi scientifiche, dati di sicurezza e prestazioni operative precedenti.
Ogni regime deve includere tre blocchi principali:
- linee guida per la pianificazione e la ripianificazione in volo;
- linee guida per la selezione dell’aeroporto;
- linee guida per la gestione del combustibile/energia in volo.
L’approvazione da parte dell’autorità competente è necessaria per il regime e per le sue modifiche. Nel caso di un singolo regime, l’operatore deve dimostrare:
- le prestazioni di sicurezza di base del regime vigente;
- la propria capacità di sostenere l’attuazione del nuovo regime, incluse capacità di controllo operativo e scambio di informazioni con l’equipaggio di condotta;
- attraverso una valutazione dei rischi, che il nuovo regime garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello vigente.
Pianificazione pre-volo per i velivoli CAT
La norma CAT.OP.MPA.181 dettaglia gli elementi che devono essere considerati nei calcoli pre-volo per i velivoli. La pianificazione deve tener conto delle condizioni operative previste, incluse masse, meteo, effetti di manutenzione differita o deviazioni di configurazione, rotte e piste, e ritardi previsti. I calcoli devono comprendere:
- combustibile/energia per il rullaggio;
- combustibile/energia per il volo;
- combustibile/energia contingente;
- combustibile/energia per la destinazione alternata;
- combustibile/energia di riserva finale;
- combustibile/energia addizionale, se richiesto dal tipo di operazione, per lo scenario critico di aeroporto alternato in rotta per motivi di combustibile/energia;
- combustibile/energia extra;
- combustibile/energia discrezionale, se richiesto dal comandante.
La riserva finale è ancorata a valori minimi precisi: per i velivoli a pistoni 45 minuti, per quelli a turbina 30 minuti. In assenza di aeroporto alternato di destinazione, per i velivoli è previsto almeno 15 minuti di combustibile/energia alla velocità di attesa a 1 500 ft sopra l’elevazione aeroportuale in condizioni standard, con riferimento alla massa stimata all’arrivo.
Selezione dell’aeroporto e gestione in volo per i velivoli CAT
La norma CAT.OP.MPA.182 disciplina la selezione degli aeroporti e degli aeroporti alternati, richiedendo che al momento dell’inizio del volo sia ragionevolmente certo che un aeroporto idoneo per un atterraggio in sicurezza sia disponibile all’orario stimato di utilizzo. Per i voli IFR, devono essere selezionati aeroporti o aeroporti alternati in modo che vi siano due opzioni di atterraggio in sicurezza nelle normali operazioni; per gli aeroporti isolati sono previste cautele ulteriori e serve approvazione preventiva se l’operatore intende usarli come destinazione.
Durante il volo, CAT.OP.MPA.185 impone un monitoraggio continuo della quantità residua di combustibile/energia, la convalida delle ipotesi di pianificazione e il mantenimento della riserva necessaria. Se la situazione si deteriora, il comandante deve usare le comunicazioni standardizzate:
- "MINIMUM FUEL" quando la prosecuzione verso la destinazione rende rischioso qualsiasi ulteriore ritardo o deviazione;
- "MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL" quando la quantità prevista all’atterraggio presso l’aeroporto più vicino atterrabile in sicurezza risulterebbe inferiore alla riserva finale.
Rifornimento speciale e operazioni con combustibile/energia pericolose
Il regolamento rafforza la disciplina delle operazioni speciali di rifornimento o prelevamento di combustibile. Per i velivoli e gli elicotteri, tali operazioni sono consentite solo se l’operatore ha effettuato una valutazione dei rischi, ha predisposto procedure e ha istituito un programma di addestramento del personale coinvolto. Sono ricompresi i casi di rifornimento con motore o motori accesi, con rotori in movimento, con passeggeri a bordo o durante l’imbarco/sbarco, nonché il combustibile wide-cut.
Per i velivoli, le procedure speciali e le modifiche richiedono approvazione preventiva dell’autorità competente; per gli elicotteri è richiesto in particolare che le procedure di rifornimento con rotori in movimento siano inserite nel manuale delle operazioni e approvate dall’autorità competente.
Regole per elicotteri CAT
Per gli elicotteri, il regolamento introduce un regime speculare ma adattato alle peculiarità operative. La pianificazione pre-volo deve considerare il volo fino alla destinazione, l’eventuale destinazione alternata, la riserva finale, il combustibile/energia extra e quello discrezionale. Per i voli VFR e IFR le soglie della riserva finale variano, con una disciplina più articolata per le operazioni diurne e per gli elicotteri fino a 3 175 kg, nonché per le operazioni locali con elicottero (LHO).
Nella gestione in volo, il comandante deve monitorare la quantità residua e applicare la stessa logica di segnalazione del combustibile/energia minimo e di emergenza prevista per i velivoli. La disciplina include anche le regole sulla selezione dell’aeroporto o sito operativo alternato e sui margini meteorologici di pianificazione.
Estensione del nuovo impianto a NCC, NCO e SPO
Il regolamento estende il nuovo modello di pianificazione e gestione del combustibile/energia alle operazioni NCC, NCO e SPO, con adattamenti coerenti alle differenti categorie. Per NCC e SPO sono previste norme molto simili a quelle CAT, incluse le definizioni di aerodromo isolato, la ripartizione delle componenti di combustibile/energia, la ripianificazione in volo e la gestione delle dichiarazioni operative del comandante.
Per le operazioni NCO, la disciplina è più essenziale ma rafforzata rispetto al passato: il pilota in comando deve assicurare una quantità sufficiente di combustibile/energia e lubrificante, pianificare una riserva finale adeguata, monitorare la quantità residua in volo e usare le dichiarazioni standard in caso di minima combustibile/energia o di emergenza.
Ulteriori adeguamenti tecnici e di coerenza
Il regolamento aggiorna anche disposizioni collaterali su massa e bilanciamento, specifiche di atterraggio, aeroporti isolati, uso degli ATS flight plan e registratori di bordo. In particolare, sono modificati i riferimenti ai dati di massa del combustibile/energia, al carico, alla massa al decollo/atterraggio e alla massa zero combustibile/energia, con l’obiettivo di riallineare la terminologia al nuovo impianto regolatorio.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data generale di applicazione è il 30 ottobre 2022, ma l’allegato II, relativo alla rettifica della definizione di "sostanze psicoattive", si applica dal 14 febbraio 2021. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinvio dell’esame AESA su programmi di sostegno e sostanze psicoattive
L’articolo 9 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 965/2012 è sostituito: l’Agenzia deve effettuare un esame continuo dell’efficacia delle disposizioni su programmi di sostegno, valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive. La prima relazione deve essere presentata entro il 14 agosto 2023; l’esame deve basarsi su competenze scientifiche pertinenti e sui dati raccolti nel lungo termine con l’assistenza degli Stati membri e dell’Agenzia.
Nuove definizioni in allegato I
Sono introdotte o modificate diverse definizioni chiave: "aeroporto alternato" e sue sottocategorie (alternato al decollo, in rotta, in rotta per motivi di combustibile/energia, di destinazione); "combustibile/energia per le necessità contingenti"; "regime vigente in materia di combustibile/energia"; "tracciamento del volo", "monitoraggio del volo" e "guardia di volo"; "tempo di volo" per velivoli ed elicotteri; "operazioni locali con elicottero (LHO)"; "atterraggio in sicurezza". È reintrodotta, con effetto dal 14 febbraio 2021, la definizione di "sostanze psicoattive" (alcolici, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi e ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, esclusi caffeina e tabacco).
Approvazione e sorveglianza dei regimi di combustibile/energia per CAT
La norma ARO.OPS.225 disciplina l’approvazione dei regimi di combustibile/energia per gli operatori CAT: l’autorità competente approva il regime se l’operatore dimostra il rispetto di tutti i requisiti applicabili; valuta e supervisiona le linee guida di pianificazione/ripianificazione, la selezione dell’aeroporto e le politiche di gestione in volo; verifica le prestazioni di sicurezza di base del regime vigente; valuta la capacità dell’operatore di attuare il regime proposto; esamina la valutazione dei rischi e istituisce un piano di sorveglianza periodica. È inoltre prevista la notifica all’Agenzia dell’avvio della valutazione di metodi alternativi di rispondenza relativi ai regimi in materia di combustibile/energia.
Nuovo quadro per la pianificazione del combustibile/energia per velivoli CAT
Le norme CAT.OP.MPA.180, 181, 182 e 185 sono riscritte. L’operatore deve istituire e mantenere un regime adeguato al tipo di operazione e alla propria capacità, basato su un regime di base, un regime di base con variazioni o un singolo regime fondato su analisi scientifiche e dati operativi di sicurezza. Ogni regime deve includere linee guida per pianificazione/ripianificazione, selezione dell’aeroporto e gestione in volo, e richiede approvazione preventiva dell’autorità competente. Sono disciplinati gli elementi del calcolo pre-volo: rullaggio, volo, contingencies, destinazione alternata, riserva finale, combustibile/energia addizionale, extra e discrezionale; sono previste regole per la selezione di aeroporti alternati al decollo e di destinazione, per aeroporti isolati e per i margini meteorologici. In volo, l’operatore deve convalidare costantemente le ipotesi di pianificazione, ricalcolare se necessario, proteggere la riserva finale e registrare i dati pertinenti; il comandante deve comunicare "MINIMUM FUEL" o "MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL" nei casi previsti.
Regole specifiche per velivoli: aeroporti isolati, rifornimento e limiti di peso
Sono aggiornate le condizioni per considerare un aerodromo come isolato: non lo è se il tempo di volo fino al più vicino aeroporto alternato agibile meteorologicamente è non superiore a 60 minuti per velivoli a pistoni o 90 minuti per turbina. Sono introdotte e modificate regole sul rifornimento con passeggeri a bordo o con motori accesi, incluse le "operazioni speciali di rifornimento e prelevamento di combustibile" (CAT.OP.MPA.200), che richiedono valutazione dei rischi, procedure e addestramento; per i velivoli, tali procedure speciali e le modifiche devono essere approvate preventivamente. Sono inoltre adeguate le norme di prestazione e di massa al decollo/atterraggio (CAT.POL.A.220 e CAT.POL.A.420), la norma sul rifornimento e lubrificante (CAT.OP.MPA.260) e alcuni riferimenti ai registratori di bordo.
Regime di combustibile/energia per elicotteri CAT
Per gli elicotteri CAT, il nuovo regime (CAT.OP.MPA.190, 191, 192 e 195) impone linee guida per pianificazione/ripianificazione, gestione in volo, selezione di aeroporti e siti operativi. Il calcolo pre-volo deve includere volo fino alla destinazione, eventuale destinazione alternata, riserva finale con soglie differenziate per VFR e IFR, combustibile/energia extra e discrezionale. Sono previste alternative semplificate per elicotteri fino a 3 175 kg e per le operazioni locali (LHO), con riserve finali di 30 minuti o 20 minuti in determinate aree. In volo, il comandante deve monitorare la quantità residua, proteggere la riserva finale e dichiarare "MINIMUM FUEL" o "MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL" secondo i criteri fissati.
Rifornimento con motori/rotori in movimento per elicotteri
Per CAT, NCC e SPO sono disciplinate le operazioni di rifornimento con motore o motori accesi e/o rotori in movimento. Sono ammessi solo a condizioni tassative, tra cui assenza di imbarco/sbarco o presenza di personale e procedure adeguate, consenso del gestore dell’aeroporto/sito operativo, conformità all’AFM, uso di combustibile JET A o JET A-1 e disponibilità di adeguati mezzi RFF. Sono richieste valutazione dei rischi, procedure, addestramento del personale e approvazione preventiva dell’autorità competente per le procedure pertinenti.
Estensione delle nuove regole a NCC, NCO e SPO
Le disposizioni sui regimi di combustibile/energia sono replicate e adattate per le operazioni NCC, NCO e SPO. Per NCC e SPO si confermano i criteri su aeroporti isolati, pianificazione del combustibile/energia, riserva finale, ripianificazione in volo, atterraggio in sicurezza e gestione delle emergenze; per NCO vengono introdotte regole rafforzate sul rifornimento, sugli aeroporti isolati, sulla quantità sufficiente di combustibile/energia e lubrificante, e sulla gestione in volo con dichiarazioni "MINIMUM FUEL" e "MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL" nei voli controllati. Sono inoltre aggiornati i sistemi di massa e bilanciamento e alcune specifiche di equipaggiamento.
Rettifica sulle sostanze psicoattive
L’allegato II reintroduce nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 il punto 98 ter con la definizione di "sostanze psicoattive", chiarendo l’ambito soggettivo dei test previsti dal regolamento (UE) 2018/1042 e sanando l’eliminazione involontaria operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 30 ottobre 2022, mentre l’allegato II si applica retroattivamente dal 14 febbraio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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