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Sentenza

Sentenza n. 5628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04691/2025, resa tra le parti, della sentenza n. 4691/2025, pubblicata in data 05/03/2025, non notificata, resa dal T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma - Sezione Prima Quater, sul ricorso R.G. n. 14989/2022, integrato da motivi aggiunti, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e irricevibili i motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202508401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e irricevibili i motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 4691/2025, chiedendone la riforma. Nel giudizio di appello ha successivamente depositato un atto di rinuncia, al quale ha aderito il Ministero dell'Interno. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, pur non essendo decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., ricorrevano comunque i presupposti per dichiarare l'improcedibilità ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello in conseguenza dell'atto di rinuncia depositato dall'appellante e dell'adesione della controparte. La decisione è stata adottata nonostante il mancato decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., ritenendo applicabile la declaratoria di improcedibilità prevista dal successivo comma 4. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Il mancato decorso del termine di dieci giorni non impedisce, nel caso concreto, la definizione del giudizio secondo la disciplina della rinuncia prevista dal successivo comma 4.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità dell'appello in presenza dell'atto di rinuncia, ritenendosi sussistenti nel caso concreto i relativi presupposti.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello, accompagnata dall'adesione della controparte, può condurre alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando non sia ancora decorso il termine di dieci giorni previsto dal comma 3, qualora il giudice ritenga comunque integrati i presupposti per la definizione del giudizio.
  • In caso di dichiarazione di improcedibilità dell'appello per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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