Sentenza n. 2094/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di permesso di costruire relativi a interventi di ristrutturazione edilizia con recupero abitativo di sottotetti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi comunali del 27 gennaio 2025, notificati il 28 gennaio 2025, relativi a cinque istanze di permesso di costruire presentate ai sensi degli artt. 10 e 20 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 5 della l.r. Sicilia n. 16/2016. Il Comune ha ritenuto i progetti incompatibili con l’art. 3, comma 3, lett. a), delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG, che nell’area consentirebbe soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti. I ricorrenti hanno sostenuto che, dopo l’approvazione del P.A.I. con d.P.R.S. 27 marzo 2007, l’area sarebbe stata sottratta alla disciplina del PRG e soggetta esclusivamente alle norme del P.A.I.; hanno richiamato l’art. 12 delle relative norme di attuazione, una circolare regionale del 16 luglio 2007 e una deliberazione del Consiglio comunale di Palermo del 2013. Poiché gli immobili ricadono in aree classificate P2 e P1, i ricorrenti hanno invocato gli artt. 22 e 23 delle norme P.A.I., in combinato disposto con l’art. 21, che consentirebbero interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume né mutamenti di destinazione d’uso comportanti incremento del carico urbanistico. Sono state inoltre dedotte contraddittorietà dell’azione amministrativa e disparità di trattamento, in quanto il Comune avrebbe consentito nella medesima zona interventi di ristrutturazione sugli stessi edifici e interventi di riqualificazione urbana dell’Autorità Portuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la prevalenza del P.A.I. non comporti l’automatica sostituzione della disciplina urbanistica comunale né la generale disapplicazione del PRG, ma imponga alle amministrazioni l’adeguamento della pianificazione locale. L’art. 12 delle norme di attuazione del P.A.I. deve essere letto unitariamente: il comma 3 limita l’effetto immediatamente prevalente alle prescrizioni del P.A.I. più restrittive rispetto agli strumenti urbanistici vigenti. Tale interpretazione è coerente con l’art. 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006, secondo cui l’immediata vincolatività opera per le prescrizioni alle quali il piano attribuisca espressamente tale efficacia. Al di fuori di tali ipotesi, occorre il coordinamento o l’adeguamento dei piani territoriali; l’inerzia comunale nell’adeguare il PRG può essere contestata con apposita azione, ma non rende illegittimi i dinieghi fondati sulla disciplina urbanistica comunale vigente. Le censure di contraddittorietà e disparità di trattamento sono state respinte perché non basta dimostrare l’identità delle situazioni: occorre anche provare che il diverso provvedimento assunto dall’amministrazione sia legittimo. In ogni caso, il TAR ha rilevato che era dubbia anche la compatibilità degli interventi con il P.A.I., poiché il recupero dei sottotetti prevedeva un aumento di superficie, mentre le disposizioni invocate ammettono la ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume né mutamenti di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 224 dell’8 maggio 2025. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 10 e 20 d.P.R. 380/2001
Disciplinano il permesso di costruire richiesto dai ricorrenti; il giudizio riguarda la legittimità dei dinieghi comunali.
art. 5 l.r. Sicilia n. 16/2016
Richiamato quale disposizione regionale di recepimento della disciplina statale sul permesso di costruire.
art. 3, comma 3, lett. a), NTA del PRG di Palermo
È stato applicato dal Comune per ritenere ammissibili nell’area soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti.
artt. 21, 22 e 23 NTA del P.A.I.
interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, come definiti dalla vigente normativa di settore, e senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico urbanistico
Le disposizioni consentono determinati interventi di ristrutturazione nelle aree P1 e P2, ma non fondano la generale prevalenza sostitutiva del P.A.I. sul PRG; inoltre, gli interventi devono rispettare i limiti relativi all’assenza di aumenti di superficie e volume e di incrementi del carico urbanistico.
art. 12 NTA del P.A.I.
Le previsioni e le prescrizioni del P.A.I. sono sovraordinate alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali e nei piani particolareggiati vigenti e, se più restrittive, prevalgono con effetto immediato.
La prevalenza immediata sulle previsioni urbanistiche locali opera per le prescrizioni del P.A.I. più restrittive; altrimenti è necessario l’adeguamento degli strumenti di pianificazione.
art. 65, commi 4 e 6, d.lgs. 152/2006
Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante ... ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino.
L’immediata vincolatività delle prescrizioni del piano di bacino richiede una specifica previsione del piano stesso; gli strumenti di pianificazione territoriale devono essere coordinati o comunque non posti in contrasto con il piano approvato.
Massime di principio
- La prevalenza del P.A.I. sugli strumenti urbanistici comunali non determina, in via generale, la sostituzione automatica della disciplina del PRG: l’effetto immediato opera per le prescrizioni del P.A.I. espressamente dotate di efficacia vincolante e, secondo le norme di attuazione, quando siano più restrittive rispetto alla pianificazione locale.
- Al di fuori delle prescrizioni immediatamente prevalenti e più restrittive, l’approvazione o l’aggiornamento del P.A.I. impone al Comune di adeguare e coordinare i propri strumenti urbanistici; l’eventuale inerzia dell’amministrazione può essere contestata autonomamente, ma non rende per ciò solo illegittimo il diniego edilizio fondato sulla disciplina urbanistica comunale ancora vigente.
- La disciplina del P.A.I. che ammette interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume o senza mutamenti di destinazione d’uso comportanti incremento del carico urbanistico non consente interventi progettuali che presentino tali incrementi.
- La censura di disparità di trattamento o contraddittorietà dell’azione amministrativa richiede non solo la prova dell’identità o sostanziale analogia delle situazioni comparate, ma anche la dimostrazione che il provvedimento assunto dall’amministrazione nella situazione comparativa sia legittimo.
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