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Risoluzione

Risoluzione n. 3 del 4/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i pagamenti ai Comuni per oneri di urbanizzazione e oneri connessi a interventi agevolati non devono subire la ritenuta del 10% prevista sui bonifici per detrazioni fiscali; se il pagamento avviene comunque con bonifico, occorre indicare il Comune come beneficiario e la causale corretta, evitando riferimenti agli interventi edilizi e usando, se possibile, modalità diverse dal bonifico. Se la ritenuta è stata applicata, il Comune può chiederne il rimborso o utilizzarla in compensazione, presentando la dichiarazione degli enti non commerciali.

Ritenuta del 10% sui bonifici per detrazioni fiscali e trattamento degli oneri comunali

Ritenuta del 10% sui bonifici e oneri corrisposti ai Comuni

La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici effettuati per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali. Il documento si concentra in particolare sugli oneri di urbanizzazione e sugli oneri strettamente collegati alla realizzazione di interventi agevolati corrisposti ai Comuni, chiarendo quando tali somme restano escluse dalla ritenuta e quali cautele adottare in caso di pagamento tramite bonifico.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 prevede che banche e Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento sui bonifici eseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni o detrazioni fiscali. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la ritenuta si applica ai pagamenti mediante bonifico relativi a:

  • spese di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione del 36% ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, attualmente fino al 2012;
  • spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, con detrazione del 55% ai sensi dell’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Finalità e modalità applicative della ritenuta

La Circolare n. 40 del 2010 ha fornito le istruzioni operative per rendere agevole l’applicazione della norma. La risoluzione richiama la finalità antielusiva della disposizione, volta a evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di chi rende prestazioni per le quali il committente beneficia di vantaggi fiscali. In tale prospettiva, non sono previsti specifici obblighi di indagine in capo ai soggetti che effettuano il prelievo alla fonte. La ritenuta viene quindi operata quando il bonifico, nella relativa causale, fa riferimento a spese per le quali è prevista la detrazione d’imposta.

Oneri di urbanizzazione e spese corrisposte ai Comuni

La risoluzione precisa che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% rientrano anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, quando sostenuti in favore dei Comuni, richiamando la Circolare n. 57 del 1998 e la Risoluzione n. 229 del 2009 con riferimento alla TOSAP. Tuttavia, per tali somme non è richiesto il pagamento mediante bonifico ai fini della detrazione, poiché si tratta di versamenti effettuati con modalità obbligate nei confronti di pubbliche amministrazioni.

Modalità di pagamento per evitare la ritenuta

Per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati agli interventi agevolati, la risoluzione indica che i pagamenti possono essere effettuati con modalità diverse dal bonifico. Se il pagamento avviene comunque tramite bonifico, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione, ma per evitare l’applicazione della ritenuta l’ordinante deve:

  • indicare il Comune come soggetto beneficiario;
  • specificare nella causale la natura del versamento, ad esempio “oneri di urbanizzazione”, “TOSAP”, ecc.;
  • non riportare il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni;
  • non utilizzare l’apposito modulo eventualmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.

In presenza di tali modalità di compilazione, la banca dell’ordinante o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10%.

Rimborso e compensazione della ritenuta eventualmente subita

La risoluzione chiarisce che, qualora i Comuni abbiano comunque subito la ritenuta d’acconto, essi possono richiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria secondo le ordinarie modalità. In alternativa, la ritenuta subita può essere utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In tale ipotesi, i Comuni devono presentare il modello di dichiarazione dei redditi “Enti Non Commerciali ed equiparati”, anche solo per utilizzare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla ritenuta subita.

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